Sentenza n. 254 del 2006

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SENTENZA N. 254

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale             MARINI                  Presidente

- Franco                BILE                         Giudice

- Giovanni Maria   FLICK                           "

- Francesco          AMIRANTE                  "

- Ugo                   DE SIERVO                  "

- Romano              VACCARELLA             "

- Paolo                 MADDALENA              "

- Alfio                  FINOCCHIARO             "

- Alfonso              QUARANTA                 "

- Franco                GALLO                         "

- Luigi                  MAZZELLA                  "

- Gaetano             SILVESTRI                   "

- Sabino                CASSESE                      "

- Maria Rita          SAULLE                        "

- Giuseppe            TESAURO                     "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nel testo abrogato dall’art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), promosso con ordinanza del 16 luglio 2005 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da R. M. contro R. S., iscritta al n. 491 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di costituzione di R. M.;  

udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un giudizio civile, avente ad oggetto la impugnazione della sentenza emessa il 20 febbraio 2002 dalla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 luglio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, in caso di «mancanza di legge nazionale comune […], stabilisce che i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio».

Il giudice a quo, in punto di fatto, rileva che R. S., di nazionalità austriaca, aveva proposto, dinanzi al Tribunale di Bolzano, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con R. M., di nazionalità italiana, e che, nel corso del giudizio, quest’ultima aveva chiesto lo scioglimento della comunione con conseguente riconoscimento a suo favore della comproprietà su di un immobile, nonché del 50 % delle relative rendite.

Avverso tale richiesta il ricorrente invocava l’applicazione dell’ordinamento austriaco, che sancisce il principio della separazione dei beni, poiché, al momento della celebrazione del matrimonio e dell’acquisto dell’immobile, egli era cittadino austriaco.

Il Tribunale di Bolzano, sulla base della presunzione di legale identità con le norme austriache e in considerazione della mancata o insufficiente prova fornita dal ricorrente sull’esistenza del diritto straniero evocato, applicava il diritto italiano e, in particolare, il regime della comunione legale dei beni.

La sentenza di primo grado veniva impugnata e la Corte territoriale di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza oggetto di impugnazione nel giudizio a quo dichiarava che, in applicazione dell’art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile, le relazioni patrimoniali tra le parti dovevano essere regolate dal diritto austriaco.

Così ricostruita la fattispecie oggetto del giudizio, il rimettente, quanto alla rilevanza, premette che il giudice di secondo grado ha correttamente applicato il citato art. 19, non potendo far ricorso alla legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che ha abrogato la norma citata, poiché essendo il giudizio di primo grado stato proposto anteriormente all’entrata in vigore di tale legge, la novella normativa, in ragione della disposizione transitoria contenuta nell’art. 72, era inapplicabile al giudizio a quo.

In particolare, il rimettente rileva che l’accennato art. 19, al comma primo, prevede che, in assenza di apposite convenzioni e nel caso di coniugi di diversa cittadinanza, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio e che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata comporterebbe l’applicazione della legge italiana la quale, con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, prevede, in linea generale, il regime della comunione dei beni, regime al quale sarebbe sottoposto l’immobile oggetto della controversia, non potendosi questo ricondurre nell’ambito dei beni personali di cui all’art. 179 del codice civile.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità proposta, il giudice a quo richiama alcune precedenti sentenze della Corte costituzionale (v. sent. n. 71 del 1987 e sent. n. 477 del 1987), con le quali è stata dichiarata l’illegittimità di disposizioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio che privilegiavano, in caso di conflitto di leggi, la legge nazionale del marito (art. 18 delle disposizioni preliminari al codice civile), o del padre (art. 20 delle disposizioni preliminari al codice civile).

Le argomentazioni contenute nei citati precedenti - sindacabilità costituzionale delle norme di diritto internazionale privato, contrasto del riconoscimento al marito di una posizione preminente nella famiglia con i principi costituzionali di eguaglianza tra uomo e donna, di divieto di discriminazione tra i sessi e di parità morale e giuridica tra i coniugi - sarebbero, a parere del rimettente, valide anche ora con riferimento all’art. 19 delle disposizioni preliminari al codice civile.

2.- Si è costituita la ricorrente nel giudizio principale che, riportandosi alle argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione, ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

3.- In prossimità dell’udienza pubblica, la parte privata ha depositato memoria riportandosi, sostanzialmente, alle argomentazioni già contenute nell’atto di costituzione.

Considerato in diritto

1.- La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 19,  comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui prevede che «I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio».

2.- Il rimettente, in ordine alla rilevanza della sollevata questione, rileva, correttamente, di dover applicare l’art. 19, in quanto il giudizio principale è iniziato prima della entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che, nel disciplinare ex novo i rapporti patrimoniali tra i coniugi, da un lato, prevede l’abrogazione della citata norma (art. 73), dall’altro, sancisce che «la presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore» (art. 72).

3.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la norma impugnata contrasti con il principio di uguaglianza sancito, quanto ai rapporti tra i coniugi, dall’art. 29, secondo comma, della Costituzione, e, in linea generale, dall’art. 3, comma primo, della Costituzione. In particolare, il giudice a quo sostiene che l’illegittimità costituzionale della norma impugnata si fonda sugli stessi motivi posti a fondamento delle sentenze n. 71 del 1987 e n. 477 del 1987 con le quali la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 18 e 20 delle disposizioni preliminari al codice civile.

In particolare, il rimettente rileva che la norma impugnata, nel regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e al fine di superare le difficoltà nascenti dall’applicazione cumulativa di normative nazionali diverse, prevede la prevalenza della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi costituzionali evocati.

4.- La questione è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 71 del 1987 ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 18 delle preleggi nella parte in cui stabiliva - al fine dell’individuazione della legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi – l’applicabilità dell’ultima legge nazionale comune ai coniugi, e, in mancanza, della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Successivamente, la Corte con la sentenza n. 477 del 1987, nel ribadire le motivazioni utilizzate nella sentenza citata, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, per violazione degli articoli 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nell’individuare la legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli, privilegiava la legge nazionale del padre.

Ad eguali conclusioni - sia in punto di ammissibilità del sindacato concernente le norme di diritto internazionale privato, sia in punto di fondatezza della questione - deve ora pervenirsi in ordine all’art. 19, comma primo, delle preleggi. Anche tale norma di “collisione”, infatti, componendo un conflitto tra le leggi nazionali diverse dei coniugi privilegiando, nell’individuazione della norma regolatrice dei rapporti patrimoniali tra questi, la legge nazionale del marito, realizza una discriminazione nei confronti della moglie per ragioni legate esclusivamente alla diversità di sesso, in violazione sia dell’art. 3, comma primo, della Costituzione, sia dell’art. 29, comma secondo, della Costituzione; di essa, pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 21 giugno 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.