composta dai
signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10,
commi 9 e 10, e dell’art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES),
promosso con ordinanza del 17 maggio 2004 dal Tribunale di Rossano, nel
procedimento civile vertente tra Umberto Novellis e
Visti l’atto di costituzione di Umberto
Novellis, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 giugno
2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l’avvocato Vittorio Angiolini per
Umberto Novellis e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che su
ricorso proposto da Umberto Novellis nei confronti della S.r.l. Olearia
Guinnicelli, alle cui dipendenze il primo aveva prestato lavoro dal 1965 al
2002 con distinti contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di ottenere
la riassunzione in base all’ art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n.
56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro), il Tribunale di Rossano
ha sollevato, con ordinanza del 17 maggio 2004, questione di legittimità
costituzionale dell’ art. 10, commi 9 e 10, e dell’art. 11, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), per violazione dell’art. 76 della
Costituzione, nella parte in cui tali norme, abrogando la normativa previgente,
non riconoscono più il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa
azienda e con la medesima qualifica, a favore dei lavoratori che abbiano
prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo
determinato;
che, quanto alla rilevanza della questione, osserva il
rimettente che 1’art. 10, commi 9 e 10, del d. lgs. n. 368 del 2001 affida ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi l’individuazione del predetto diritto di
precedenza, con la conseguenza che, in difetto di tale previsione contrattuale,
il diritto vantato non è altrimenti operante;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della
questione, rileva il Tribunale di Rossano che il decreto indicato, avendo
soppresso il diritto di precedenza nell’attuare la delega conferita dalla legge
29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizione per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000)
avrebbe violato la clausola di “non regresso” (clausola 8, n. 3) -
contenuta nell’accordo quadro trasfuso nella direttiva comunitaria e, quindi,
inserita tra i principi direttivi della delega - secondo cui “l’applicazione del
presente accordo non costituisce motivo valido per ridurre il livello generale
di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso”;
che, secondo il ricorrente nel giudizio a quo, la clausola di non regresso
comporta che la normativa italiana non può essere derogata in pejus dal legislatore successivo, in sede di attuazione della
direttiva, nella parte riguardante il trattamento afferente alla generalità dei
lavoratori interessati. Ciò è quanto si è verificato nel caso concreto poiché
l’art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001, applicabile alla generalità dei lavori
stagionali, è norma peggiorativa rispetto al regime previgente;
che, soggiunge il ricorrente, le norme impugnate
concretizzerebbero una duplice reformatio
in pejus, in quanto condizionano il diritto di precedenza a due condizioni
prima inesistenti: a) l’eventuale previsione del diritto da parte del contratto
collettivo nazionale di lavoro applicabile; b) il mancato decorso di un anno
dalla cessazione del rapporto a termine;
che al medesimo risultato dovrebbe giungersi - secondo
il Tribunale rimettente – ove si operasse una comparazione non già per
clausole, ma per istituti, estesa, quindi, al complesso della regolamentazione
del lavoro a termine, tra vecchio e nuovo regime certamente meno favorevole al
lavoratore;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il
quale invoca il rigetto della questione di legittimità costituzionale, non
ravvisando, nelle disposizioni censurate, violazione dei limiti posti dalla
legge di delegazione;
che,
secondo l’interveniente, occorre valutare il complesso delle disposizioni del
d.lgs. n. 368 del 2001 con le quali, in occasione del recepimento della
direttiva comunitaria, si è provveduto ad una revisione dell’intero sistema di
tutela concernente il rapporto di lavoro a termine;
che, a giudizio dell’Avvocatura dello Stato non è
possibile enucleare – nel contesto della direttiva – il riconoscimento
specifico di un diritto di precedenza, nell’assunzione, ai lavoratori a
termine, diritto, anzi già riconosciuto in specifici comparti seppur con la
necessaria mediazione delle parti sociali;
che,
in prossimità dell’udienza, entrambe le parti del giudizio hanno depositato
memorie;
che, secondo il ricorrente, nel caso in esame il problema
della compatibilità delle norme impugnate rispetto all’obbligo comunitario di
non regresso «non si pone neppure» poiché le prime - in
quanto norme delegate esclusivamente a disciplinare l’attuazione della
direttiva europea e dell’accordo quadro - non potrebbero mai andare oltre le
esigenze applicative della direttiva medesima se non violando, per altro
aspetto, l’art. 76 Cost.;
che l’Avvocatura dello Stato ha eccepito
l’inammissibilità della questione in quanto il rimettente ha escluso, senza
motivare sul punto, l’esistenza di una contrattazione collettiva favorevole
alla posizione del ricorrente;
che, nel merito, l’interveniente ha rilevato che la legge
di delega del 2000, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 1999/70
ha inteso regolamentare ex novo
l’intera disciplina del lavoro a termine, aggiungendo che le norme impugnate,
sia perché la devoluzione alla contrattazione collettiva nazionale dei casi in
cui è esercitabile il diritto di precedenza si inserisce in un costante trend normativo che privilegia il rinvio
della legge alla disciplina collettiva, sia perché il termine annuale per
l’esercizio del diritto di precedenza era implicitamente operante anche per il
passato, non introducono modifiche peggiorative della posizione dei lavoratori
interessati.
Considerato che il Tribunale di Rossano dubita
della legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 9 e 10, e dell’art. 11,
commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), nella parte in cui, sopprimendo di fatto il
diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori agricoli stagionali, già
occupati negli anni precedenti con contratti di lavoro a termine, a meno che
non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, hanno ridotto il livello di tutela già
riservato agli indicati lavoratori dall’art. 23, comma 2, della legge 28
febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro);
che, secondo il giudice a quo, le disposizioni impugnate collidono con il divieto di non
regresso prescritto dalla clausola 8, punto 3 dell’accordo quadro, allegato
alla direttiva comunitaria, secondo la quale la trasposizione di tale direttiva
«non costituisce motivo valido per ridurre il livello generale di tutela
offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso»;
che, per questo verso, le norme impugnate si pongono
contro l’art. 2 della legge di delega 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge
comunitaria 2000), che ha assunto quella clausola tra i principi e criteri
direttivi, e, quindi violerebbero l’art. 76 Cost. ;
che, secondo il ricorrente, nel giudizio a quo le norme impugnate concretizzerebbero una
duplice reformatio in pejus vietata dalla delega, in quanto subordinano il
diritto di precedenza a due condizioni prima inesistenti: a) l’eventuale
previsione da parte del contratto collettivo nazionale; b) il mancato decorso
di un anno dalla cessazione del rapporto a termine;
che
nella sua memoria integrativa il ricorrente, dopo aver ammesso, in ipotesi,
che le disposizioni sul diritto di
precedenza potrebbero anche non rientrare nell’ambito di operatività della
direttiva, osserva che, in ogni caso, le medesime si pongono al di fuori della
delega contenuta nella legge n. 422 del 2000 e quindi violano l’art. 76 Cost.;
che
tale argomento, in quanto modifica i termini esposti dal giudice rimettente,
non può trovare ingresso in questa sede, atteso che l’ambito del giudizio di
legittimità costituzionale non può estendersi oltre i limiti fissati
dall’ordinanza di rimessione, per comprendere altre norme o diversi profili
indicati dalle parti ma che rimangono fuori della questione (sentenza n. 49 del
1999);
che,
ad oltre un anno dall’ordinanza di rimessione e dalle rispettive memorie di
costituzione delle parti nel giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte di
giustizia 22 novembre
che,
pertanto è necessario restituire gli atti al rimettente, al precipuo fine di
consentirgli la soluzione del problema interpretativo alla luce della
sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia, la quale - in
ragione della sua natura - assume nella fattispecie valore di jus superveniens (ordinanze numeri 241
del 2005, 125 del 2004 e 62 del 2003, tra le più recenti).
Per questi motivi
ordina la restituzione degli atti al
Tribunale di Rossano.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
giugno 2006.
Luigi MAZZELLA, Redattore
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