Ordinanza n. 243 del 2006

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 243

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale              MARINI                    Presidente

- Franco                 BILE                             Giudice     

- Giovanni Maria   FLICK                                   “

- Francesco            AMIRANTE                          “

- Ugo                     DE SIERVO                          “

- Romano               VACCARELLA                   “

- Paolo                   MADDALENA                     “

- Alfio                    FINOCCHIARO                   “

- Alfonso               QUARANTA                        “

- Franco                 GALLO                                 “

- Luigi                    MAZZELLA                         “

- Gaetano               SILVESTRI                           “

- Sabino                 CASSESE                              “

- Maria Rita           SAULLE                               “

- Giuseppe             TESAURO                            “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 10 novembre 1999, promosso con ricorso dal Tribunale di Roma, nona sezione penale, notificato il 18 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 24 febbraio 2003 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 2003.

       Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

       udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

       udito l'avvocato Alberto Romano per la Camera dei deputati.

    Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico del deputato Vittorio Sgarbi, il Tribunale di Roma, nona sezione penale, con ordinanza del 10 dicembre 2001, pervenuta a questa Corte il 25 febbraio 2002, ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione alla delibera del 10 novembre 1999, con la quale la Camera dei deputati, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato l'insindacabilità delle dichiarazioni rilasciate dal deputato Sgarbi, sulle quali si fonda la imputazione posta all'origine di tale procedimento penale;

    che con tali dichiarazioni, comparse su numerosi quotidiani nazionali, il deputato Sgarbi ha illustrato la denuncia da lui sporta per falso in atto pubblico, abuso d'ufficio e violazione di domicilio contro l'allora Procuratore della Repubblica di Napoli, Agostino Cordova, in ragione di un accesso eseguito dall'ufficiale giudiziario su istanza di quest'ultimo, al fine di eseguire un pignoramento presso il domicilio romano del deputato Sgarbi;

    che tale deputato, infatti, era stato condannato dal Pretore di Palmi a risarcire un danno da lui cagionato al magistrato Cordova, sicché l'accesso era stato disposto in esecuzione di tale capo della sentenza, confermata in grado di appello, ed oggetto di ricorso per cassazione;

    che il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in relazione alla prerogativa dell'insindacabilità del parlamentare, osserva che «le critiche rivolte all'iniziativa del Procuratore della Repubblica di Napoli di avviare la procedura esecutiva […] nulla hanno a che vedere con l'esercizio della funzione parlamentare, «trattandosi di vicenda strettamente privata» non riferibile “né all'esercizio della […] attività parlamentare, né ad una qualsiasi attività politica»;

    che la Camera dei deputati, nel dichiarare l'insindacabilità, delle dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi, avrebbe illegittimamente menomato la sfera di attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, posto che la stessa relazione della Giunta, che il Tribunale riproduce espressamente, difetta di qualsiasi riferimento valutativo a quel «nesso di connessione tra le dichiarazioni […] e le […] funzioni di parlamentare»;

    che il Tribunale solleva per tali ragioni «conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione»;

    che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 35 del 2003, depositata il 4 febbraio 2003 e comunicata al ricorrente con plico pervenuto il 5 febbraio 2003;

    che questi ha provveduto a effettuare la prescritta notifica alla Camera dei deputati il successivo 18 febbraio 2003, e ha depositato l'atto introduttivo del giudizio, unitamente con l'ordinanza dichiarativa dell'ammissibilità, nella cancelleria di questa Corte con plico del 22 febbraio 2003 pervenuto il 24 febbraio 2003;

    che si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, con apposito atto difensivo, eccependo in rito l'inammissibilità del ricorso e nel merito l'infondatezza del medesimo, con conseguente riconoscimento della spettanza alla Camera del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi;

    che, quanto all'eccezione di inammissibiltà, la Camera ha osservato che identico conflitto del 1° giugno 2000, sollevato dalla medesima autorità giudiziaria, era stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 473 del 2000 di questa Corte, ma non era stato più coltivato dal ricorrente, e ha aggiunto che il presente conflitto sarebbe privo di idoneo petitum;

    che, nel merito, il conflitto sarebbe infondato, poiché, «indipendentemente dalla sussistenza del nesso funzionale», le dichiarazioni del deputato Sgarbi sarebbero espressione di una «residuale, ma ineliminabile facoltà di autodifesa che inerisce alla prerogativa dell'insindacabilità»;

    che, infatti, esse si riferirebbero ad un pignoramento disposto mentre la sentenza azionata in sede esecutiva era ancora oggetto di un ricorso in Cassazione e nonostante il fatto che tale ultimo procedimento fosse stato sospeso, ai sensi dell'allora vigente art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione), in attesa che la Camera si pronunciasse sull'insindacabilità, sicché l'esecuzione mobiliare avrebbe costituito per il deputato Sgarbi una «inaspettata ed inammissibile violazione dell'immunità parlamentare», cui questi si sarebbe limitato a reagire;

    che, in ogni caso, il deputato Sgarbi avrebbe già avuto modo di censurare la condotta del magistrato Cordova, mediante un atto parlamentare, vale a dire un'interrogazione al Ministro di grazia e giustizia del 17 gennaio 1995;

    che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Camera ha depositato memoria, insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o, nel merito, infondato.

    Considerato che il Tribunale di Roma, nona sezione penale, ripropone, nei confronti della Camera dei deputati, un conflitto di attribuzione già dichiarato ammissibile, con ordinanza n. 473 del 2000, e non più coltivato dalla medesima autorità giudiziaria con l'esecuzione dei prescritti adempimenti;

    che questa Corte ha più volte affermato (sentenza n. 116 del 2003; ordinanze n. 143 del 2005; n. 40 del 2004; numeri 358, 280, 277, 254, 247, 238, 217, 214, 189, 188 e 153 del 2003) «l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti», ragion per cui non è consentito mantenere indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, procrastinando così ad libitum il ristabilimento della «certezza e definitività dei rapporti»;

    che, pertanto, l'odierno conflitto, in quanto oggetto di riproposizione di un precedente, identico conflitto già formalizzato innanzi alla Corte e successivamente non più coltivato, deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

       dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, nona sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

       Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2006.