ORDINANZA N.
225
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
composta dai signori:
-
Annibale MARINI Presidente
-
Franco BILE Giudice
-
Giovanni Maria FLICK ”
-
Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
-
Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
-
Gaetano SILVESTRI ”
-
Sabino CASSESE ”
-
Maria Rita SAULLE ”
-
Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 20, 29, 35, comma terzo, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi con ordinanze del 3 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, del 23 novembre 2004 dal Giudice di pace di Albano Laziale, del 28 febbraio 2005, del 1° dicembre 2004 (2 ordinanze) dal Giudice di pace di Tropea, del 4 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Vibo Valentia, del 4 luglio 2005 dal Giudice di pace di Porto Torres e del 22 luglio 2005 dal Giudice di pace di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 221, 257, 298, 299, 300, 476, 521 e 530 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17, 20, 23, 40, 43 e 44, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio
del 3 maggio 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto,
con ordinanza del 14 dicembre 2004, depositata il 3 gennaio
che nel giudizio a quo, in apertura dell’udienza dibattimentale,
l’imputato ha
manifestato l’intenzione di riparare il danno, formulando una «implicita
richiesta di concessione dei termini» di cui al comma 3 dell’art. 35 del d.lgs.
n. 274 del 2000, «senza fornire prova di fatti specifici» che avessero fino a
quel momento impedito la condotta riparatoria, semplicemente «adducendo
l’insufficienza di congrui margini di tempo»;
che detta
richiesta di rinvio dovrebbe essere respinta, secondo il rimettente, in ragione
del lungo tempo trascorso dal fatto (oltre tre anni), e considerando che la
dilazione potrebbe essere accordata, «ragionevolmente», solo quando si tratti
di perfezionare attività di riparazione già avviate prima dell’udienza, e non
anche in vista di condotte riparatorie da attuarsi interamente dopo l’apertura
del dibattimento;
che, a parere
del rimettente, la mancanza nell’atto di citazione di un avvertimento
concernente gli effetti estintivi della riparazione del danno, quale componente
prevista a pena di nullità, determina una violazione dell’art. 3 Cost., per la
disparità di trattamento introdotta tra l’imputato citato innanzi al tribunale
in composizione monocratica – il quale, a norma dell’art. 552, primo comma,
lettera f), del codice di procedura
penale, deve ricevere a pena di nullità l’avviso della possibilità di
formulare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, una domanda
di oblazione o una richiesta di patteggiamento o rito abbreviato – ed il
cittadino perseguito per un reato di competenza del giudice di pace, non necessariamente
edotto circa le opportunità di definizione alternativa del procedimento che lo
riguarda;
che alla
mancanza dell’avviso si connetterebbe, secondo il giudice a quo, anche una violazione del secondo comma dell’art. 24 Cost.:
l’imputato infatti, non potendo ottenere un rinvio dell’udienza (consentito
solo a fronte di un impedimento, specifico e non addebitabile, che abbia
ostacolato la tempestiva attivazione della condotta riparatoria), vedrebbe
pregiudicata in via definitiva la possibilità di esercitare consapevolmente il
proprio diritto di difesa;
che la
disciplina impugnata violerebbe, infine, il terzo comma dell’art. 111 Cost.,
nella parte in cui prevede che la persona accusata di un reato disponga del
tempo e delle condizioni per preparare la sua difesa, posto che la cognizione
tardiva dell’opportunità di estinguere il reato mediante la riparazione delle
relative conseguenze può privare l’interessato di una delle opzioni utili,
appunto, per la difesa;
che il Giudice
di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con la stessa ordinanza fin qui
descritta, ha sollevato in via «alternativa e subordinata», con riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 29 e 35, comma 3, del citato d.lgs. n. 274 del 2000, nella
parte in cui non prevede che, a pena di nullità, il giudice di pace, dopo la
verifica di regolare costituzione delle parti nel dibattimento, debba dare
avviso all’imputato della possibilità di conseguire una dichiarazione di
estinzione del reato, documentando d’aver già tenuto una condotta di
riparazione o chiedendo, previa dimostrazione di non averne avuto la
possibilità in precedenza, di poter provvedere successivamente, e nella parte
in cui non prescrive, per tale ultimo caso, che il giudice debba
necessariamente sospendere il procedimento, per un tempo non superiore a tre
mesi, al fine di consentire gli adempimenti indicati al comma 1 dell’art. 35
dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000;
che, secondo il
rimettente, la disciplina impugnata contrasterebbe, anzitutto, con l’art. 3
Cost., introducendo una discriminazione ingiustificata tra l’imputato che abbia
avviato la riparazione prima dell’udienza, ammesso a giovarsi della possibilità
di un rinvio per ultimare l’adempimento, e l’imputato rimasto inerte fino al
giorno del giudizio, il quale potrebbe ottenere un rinvio solo dopo aver
dimostrato l’esistenza di un fattore di ostacolo per la tempestiva sua
attivazione;
che detta
disciplina, a parere del giudice a quo,
contrasterebbe anche con il secondo comma dell’art. 24 Cost., per l’asserita
lesione del diritto di difesa in capo all’imputato non attivatosi prima del
dibattimento: la valutazione del giudice in merito ad una sua richiesta di
rinvio sarebbe «disancorata da criteri obiettivi di riferimento», e comunque,
nell’assenza di meccanismi che assicurino parità di condizioni a monte del
giudizio, la legge dovrebbe imporre la miglior tutela per i soggetti in
condizione iniziale svantaggiata;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 17 maggio 2005;
che, secondo la
difesa erariale, le questioni proposte sarebbero inammissibili, dato che l’atto
introduttivo contiene un’esposizione solo sommaria della vicenda processuale e
non indica perché le disposizioni vigenti, nella parte in cui dovrebbero essere
integrate, sarebbero rilevanti per la definizione del giudizio ed avrebbero
recato un concreto nocumento all’imputato;
che, sempre a
parere dell’Avvocatura dello Stato, le questioni sarebbero comunque infondate,
anche alla luce delle precedenti decisioni di questa Corte in merito all’art.
20 del d.lgs. n. 274 del 2000 (ordinanze n. 86 del
2005, numeri
10 e 11 del
2004, n. 231
del 2003): la mancanza di avviso circa la rilevanza di condotte riparatorie
sarebbe giustificata, in particolare, dalla possibilità di formulare una
richiesta di rinvio del dibattimento in una sede, quella della prima udienza,
nella quale l’imputato è necessariamente assistito da un difensore; la
discrezionalità riservata al giudice circa l’accoglimento della richiesta,
d’altra parte, sarebbe necessaria per controllare eventuali tattiche dilatorie
e per garantire che il rinvio venga accordato solo a fronte di situazioni di
effettivo svantaggio per l’interessato;
che il Giudice di pace di Albano Laziale,
con ordinanza del 23 novembre
che la questione
sarebbe non manifestamente infondata, secondo il rimettente, in quanto la
mancanza di una comunicazione concernente le possibili condotte riparatorie
potrebbe «nei fatti» impedire all’imputato di attivarsi per conseguire
l’estinzione del reato;
che il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito
nel giudizio con atto depositato il 31 maggio 2005;
che, secondo la
difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile, quanto alla violazione
degli artt. 3 e 111 Cost., per assoluto difetto di motivazione in punto di non
manifesta infondatezza, e sarebbe infondata, riguardo al preteso contrasto con
l’art. 24 Cost., posto che l’imputato il quale abbia ignorato l’opportunità di
determinare l’estinzione del reato mediante condotta riparatoria ben potrebbe
ottenere in apertura dell’udienza, «anche dietro doverosa informazione del giudice»,
un differimento del giudizio finalizzato alla riparazione del danno;
che il Giudice
di pace di Tropea – con tre ordinanze di identico tenore, deliberate in
altrettanti giudizi il 1° dicembre 2004 (r.o. nn. 299 e 300 del 2005) e il 28
febbraio 2005 (r.o. n. 298 del 2005) – ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 (recte: dell’art. 20) del citato d.lgs.
n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione
a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato
della possibilità di determinare l’estinzione del reato, secondo le
disposizioni dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante
condotte riparatorie antecedenti all’udienza di comparizione;
che, secondo il
rimettente, la mancanza dell’avviso de
quo «determina una palese violazione dei principi costituzionali», posto
che l’imputato non viene reso edotto di una facoltà che «deve essere esercitata
prima dell’udienza di comparizione», e della quale sarebbe necessaria una
preventiva conoscenza anche e solo affinché l’interessato possa predisporre una
giustificazione ed una richiesta utili ad ottenere il rinvio del dibattimento,
così da riparare utilmente il danno pur dopo la celebrazione della prima
udienza;
che il Giudice
di pace di Vibo Valentia, con ordinanza del 4 ottobre
che la norma
impugnata, secondo il rimettente, «limita il diritto di difesa dell’imputato in
violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, tenuto conto inoltre che non è obbligo del giudice facultare
l’imputato con idonea informazione in udienza»;
che il Giudice
di pace di Porto Torres, con ordinanza del 4 luglio
che il
rimettente, nel richiamare la questione proposta in una memoria difensiva (il
cui testo non è riprodotto nell’ordinanza), enuncia solo come detta questione
riguardi «norme rilevanti per la decisione finale» e come ricorrano, a suo
avviso, «i presupposti» previsti dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che nel giudizio
è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, con atto depositato in data 8 novembre 2005;
che, a parere
dell’Avvocatura, la questione sarebbe manifestamente inammissibile, per
l’assoluta carenza di indicazioni sulla vicenda processuale cui si riferisce, e
per l’omessa motivazione in punto di non manifesta infondatezza dei dubbi di
costituzionalità prospettati dalla difesa della parte privata;
che il Giudice
di pace di Trieste, con ordinanza depositata il 22 luglio
che il
rimettente, richiamata in apertura una questione prospettata dalla difesa
dell’imputato, osserva come la mancanza nell’atto di citazione di un
avvertimento concernente gli effetti estintivi della riparazione determini, a
suo parere, una violazione dell’art. 3 Cost., per la disparità di trattamento introdotta
tra l’imputato citato innanzi al tribunale in composizione monocratica – il
quale, a norma dell’art. 552, primo comma, lettera f), del codice di procedura penale, deve ricevere a pena di nullità
l’avviso della possibilità di formulare, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento, una domanda di oblazione o una richiesta di patteggiamento o
rito abbreviato – ed il cittadino perseguito per un reato di competenza del
giudice di pace, non necessariamente edotto circa le opportunità di definizione
alternativa del relativo procedimento; vi sarebbe contrasto, inoltre, con il
secondo comma dell’art. 24 Cost., posto che l’imputato vedrebbe pregiudicata la
possibilità di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa, con una
«scelta in gran parte tecnica che non può essergli del tutto rimessa»; la
disciplina de qua, infine, violerebbe
il terzo comma dell’art. 111 Cost., poiché l’assenza dell’avviso implica che
l’imputato non possa valutare coscientemente, unitamente al difensore, l’opportunità
di definire il giudizio mediante condotte riparatorie, proponendo per tempo,
prima della comparizione, «una congrua soluzione alla persona offesa»;
che il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito
nel giudizio con atto depositato in data 22 novembre 2005;
che, secondo la
difesa erariale, la questione sarebbe manifestamente inammissibile, data
l’assoluta mancanza di descrizione della vicenda processuale cui si riferisce,
e comunque sarebbe manifestamente infondata, visto che l’imputato è
necessariamente assistito da un difensore tecnico che può informarlo
dell’utilità di condotte riparatorie, la praticabilità delle quali, d’altronde,
può essere verificata anche all’udienza di comparizione.
Considerato che, avendo
tutte le ordinanze ad oggetto il regime degli avvisi concernenti la rilevanza
delle condotte riparatorie nel processo penale avanti al giudice di pace, deve
essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che
la questione sollevata dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto,
relativamente all’omessa previsione di un avviso concernente le condotte
riparatorie nella citazione per il giudizio penale avanti al giudice di pace, è
già stata dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze di questa Corte n. 11 del
2004, n. 56 del
2004, n. 86
del 2005 e n.
333 del 2005, sul rilievo che l’imputato, all’udienza di comparizione, è
necessariamente assistito da un difensore tecnico, il quale può renderlo edotto
degli effetti della riparazione, e che il giudice può disporre una sospensione
del dibattimento, finalizzata a consentire detta riparazione, anche quando lo
stesso imputato non abbia potuto realizzarla in precedenza per non essere stato
informato della relativa opportunità;
che
la questione è stata riproposta dal giudice a
quo senza prospettare profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli
già valutati con le ordinanze appena citate, ed è dunque manifestamente
infondata (ex plurimis: ordinanze n. 333 del
2005 e n. 101
del 2004);
che
l’ulteriore questione sollevata dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di
Gotto – relativamente all’avviso che dovrebbe darsi in apertura del
dibattimento circa la rilevanza delle condotte riparatorie e la possibilità per
l’imputato di ottenere un rinvio dell’udienza (previa dimostrazione di non aver
potuto provvedere in precedenza alla riparazione) – è manifestamente
inammissibile per irrilevanza, alla luce del fatto che nel caso di specie, in
fase di apertura del dibattimento, l’imputato era già edotto dei benefici
connessi all’adozione di condotte riparatorie, e al tempo stesso
impossibilitato a dimostrare un precedente impedimento;
che
lo stesso rimettente, infatti, ha ritenuto ingiustificata la richiesta (per
altro implicita) di rinvio del dibattimento a norma dell’art. 35, comma 3, del
d.lgs. n. 274 del 2000, alla luce del lungo tempo trascorso tra il fatto
contestato e l’avvio del giudizio;
che
un’eventuale pronuncia della Corte relativamente alle norme impugnate, nel
senso indicato dal rimettente, non avrebbe alcuna incidenza nel caso sottoposto
a giudizio;
che
la medesima questione è manifestamente irrilevante, a maggior ragione, nella
parte concernente l’auspicato carattere obbligatorio della decisione di rinvio
del dibattimento in caso di impossibilità documentata di condotte riparatorie
antecedenti, posto che il rimettente non è chiamato a valersi, né dichiara di
volersi avvalere, della pretesa discrezionalità accordata al giudice;
che
la questione sollevata dal Giudice di pace di Albano Laziale – con riguardo al
presunto contrasto tra l’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000 (nella parte in cui
non prescrive l’avviso della rilevanza di condotte riparatorie) e gli artt. 3,
24 e 111 della Costituzione – è manifestamente inammissibile per l’omessa
descrizione della vicenda processuale, tale da precludere ogni possibilità di
controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo (ex plurimis: ordinanza n. 77 del
2006);
che
le questioni sollevate dal Giudice di pace di Tropea con tre provvedimenti
identici sotto ogni profilo – a loro volta concernenti il presunto contrasto
tra l’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000 (nella parte in cui non prescrive
l’avviso della rilevanza di condotte riparatorie) e gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
– sono manifestamente inammissibili, per l’assoluta carenza di descrizione
delle fattispecie concrete e delle relative vicende processuali;
che l’analoga
questione sollevata dal Giudice di pace di Vibo Valentia con riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 Cost., relativamente alla legittimità costituzionale
dell’art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000 (nella parte in cui non prevede,
a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba
contenere un avviso concernente la disciplina delle condotte riparatorie), è
anch’essa manifestamente inammissibile, poiché non contiene alcun riferimento
alla fattispecie concreta;
che la questione
sollevata dal Giudice di pace di Porto Torres, in riferimento agli artt. 3, 24
e 111 Cost., circa la legittimità costituzionale dell’art. 20 del citato d.lgs.
n. 274 del 2000 (sempre nella parte in cui non impone l’avviso concernente le
condotte riparatorie in occasione della citazione a giudizio), è manifestamente
inammissibile, posto che l’intera motivazione si risolve nell’enunciato che la
questione sarebbe rilevante e che sussisterebbero i presupposti previsti
dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che
anche la questione sollevata dal Giudice di pace di Trieste, sempre con riferimento agli artt.
3, 24 e 111 Cost., e sempre con riguardo all’art. 20 del citato d.lgs. n. 274
del 2000 (per l’omessa previsione d’un avviso relativo alle condotte
riparatorie), è manifestamente inammissibile, posto che non contiene alcuna
illustrazione della fattispecie concreta, ed è motivata con rinvio ad una
eccezione difensiva della quale non sono riportati i contenuti (v., da ultimo, ordinanza n. 33 del
2006).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
riuniti i
giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dai Giudici di pace di
Albano Laziale, Tropea, Vibo Valentia, Porto Torres e Trieste, con le ordinanze
per ciascuno indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 3,
del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con
l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo n. 274 del
2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
Depositata
in