Ordinanza n. 195 del 2006

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 195

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale             MARINI                  Presidente

- Franco                BILE                         Giudice

- Giovanni Maria   FLICK                           "

- Francesco           AMIRANTE                  "

- Ugo                   DE SIERVO                  "

- Romano              VACCARELLA             "

- Paolo                 MADDALENA              "

- Alfio                  FINOCCHIARO             "

- Alfonso              QUARANTA                 "

- Franco                GALLO                         "

- Luigi                  MAZZELLA                  "

- Gaetano             SILVESTRI                   "

- Sabino                CASSESE                      "

- Maria Rita          SAULLE                        "

- Giuseppe            TESAURO                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 12 aprile 2005, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’allora deputato Marcello Dell’Utri, nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli ed altri, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 22 novembre 2005 ed iscritto al n. 41 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 22  marzo 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza-ricorso del 21 ottobre 2005, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata il 12 aprile 2005, con la quale − in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni −  è stato dichiarato che i fatti per i quali l’allora deputato Marcello Dell’Utri è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, pertanto, sono coperti da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente osserva di essere chiamato a giudicare l’On. Dell’Utri, imputato, in concorso con altri, del reato di diffamazione commesso nei confronti di Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava e Umberto De Giglio, i quali, con querela sporta il 9 giugno 1999, hanno ritenuto che la loro reputazione fosse stata offesa da due articoli pubblicati il 10 marzo 1999 ed il 15 luglio 1999 sul quotidiano “La Stampa”;

che l’On. Dell’Utri nei due articoli citati avrebbe offeso la reputazione dei querelanti affermando, fra l’altro, che «mi negano il diritto di difesa, da Caselli in giù hanno un atteggiamento minaccioso ed intimidatorio; alle richieste della mia difesa reagiscono con fastidio, instaurando un clima di completa paranoia, con deliri di onnipotenza ed arroganza» e, ancora, «quanto all’inquinamento delle prove, sono proprio loro a truccare e a falsificare le carte (…), sono stati scorretti fino alla frode processuale (…). Ingroia è un folle che mente sapendo di mentire»;

che, ad avviso del Tribunale di Milano, ai fatti per cui è processo non sarebbe applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione e che, quindi, la delibera di insindacabilità del 12 aprile 2005 sarebbe viziata;

che, pur osservando che la funzione di deputato si esplica anche attraverso atti non ricompresi nell’ambito dell’attività parlamentare, il ricorrente esclude, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che nel caso di specie vi sia un nesso funzionale tra le dichiarazioni oggetto di imputazione e l’esercizio della predetta attività;

che, sostiene ancora il giudice ricorrente, affinché sia ravvisabile il nesso funzionale fra dichiarazioni ed attività di parlamentare, non basta l’esistenza di un semplice collegamento di argomento e di contesto tra di esse, essendo, invece, necessaria la identificabilità delle dichiarazioni come espressione di attività parlamentare e, aggiunge il ricorrente, laddove si tratti di divulgazione di dichiarazioni già rese nell’esercizio di funzioni parlamentari, queste sono insindacabili solo ove ne sia riscontrabile la corrispondenza sostanziale di contenuti con l’atto parlamentare, non essendo sufficiente la mera comunanza di tematiche;

che, secondo il Tribunale, diversamente da quanto ritenuto dalla Giunta per le autorizzazioni, non vi è alcun collegamento tra le dichiarazioni oggetto di imputazione e l’attività di parlamentare dell’ On. Dell’Utri, essendo le prime collegate esclusivamente alle vicende processuali che lo vedono coinvolto.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, circa l’esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto;

che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto, sia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.