Ordinanza n. 188 del 2006

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ORDINANZA N. 188

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Annibale                    MARINI                                Presidente

-  Franco                       BILE                                        Giudice

-  Giovanni Maria         FLICK                                               ”

-  Francesco                  AMIRANTE                                     ”

-  Ugo                           DE SIERVO                                     ”

-  Romano                     VACCARELLA                               ”

-  Paolo                         MADDALENA                                ”

-  Alfio                          FINOCCHIARO                              ”

-  Alfonso                     QUARANTA                                    ”

-  Franco                       GALLO                                             ”

-  Luigi                          MAZZELLA                                     ”

-  Gaetano                     SILVESTRI                                       ”

-  Sabino                       CASSESE                                         ”

-  Maria Rita                 SAULLE                                           ”

-  Giuseppe                   TESAURO                                        ”

ha pronunciato la seguente                        

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, 196, commi 1, 2 e 3, 201, comma 1, e 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 17 febbraio 2005 dal Giudice di pace di Cagliari, nel procedimento civile vertente tra Simula Gianluca e il Comune di Cagliari, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2005.

              Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

              udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

    Ritenuto che il Giudice di pace di Cagliari, con ordinanza del 17 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento all'art. 24 della Costituzione – degli artt. 126-bis, comma 2, 196, commi 1, 2 e 3, e 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché – in riferimento all'art. 111 della Costituzione – dell'art. 204-bis, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

    che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare – ai sensi dell'art. 204-bis del codice della strada – di un ricorso proposto, avverso verbale di contestazione di infrazione stradale, dal dipendente di una società commerciale;

    che il predetto ricorrente – si precisa nell'ordinanza di rimessione – risulta essere stato indicato, quale responsabile della violazione dell'art. 41, comma 11, del medesimo codice della strada, dal legale rappresentante della società sua datrice di lavoro (nonché proprietaria dell'autovettura a carico della quale veniva accertata l'infrazione suddetta), avendo costui provveduto a comunicare – ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada – «i dati personali e della patente del conducente» non identificato al momento dell'accertamento dell'infrazione;

    che, ciò premesso, il rimettente – non senza rammentare come nel giudizio a quo la convenuta amministrazione municipale abbia eccepito il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente (non essendo stato egli «destinatario di un'autonoma, tempestiva contestazione o notificazione» del verbale relativo all'infrazione stradale, e non potendo pertanto agire avverso tale atto ai sensi dell'art. 204-bis del codice della strada) – ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sopra meglio indicata;

    che il Giudice a quo assume, in particolare, che il sistema sanzionatorio di cui al codice della strada, «come quello penale, da cui discende, è fondato sul principio costituzionale della responsabilità personale del trasgressore ex art. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689», recante «Modifiche al sistema penale»;

    che, sulla base di tale prospettazione, gli artt. 126-bis, comma 2, e 196, commi 1, 2 e 3, del codice della strada, violano «l'art. 24 della Costituzione», nella parte in cui estendono «ad altri soggetti», diversi dal trasgressore, «l'obbligo di pagamento in solido con l'autore della violazione della somma da questi dovuta» a titolo di sanzione pecuniaria;

    che, inoltre, secondo il rimettente, si pongono in contrasto, sempre con il medesimo art. 24 Cost., anche gli artt. 201, comma 1, e 196 del codice della strada, nella parte in cui prevedono, «in caso di violazione non contestata immediatamente» al trasgressore, la notificazione del verbale relativo alla commessa infrazione stradale «ai soggetti di cui all'art. 196» del medesimo codice;

    che, difatti, poiché costoro hanno l'obbligo di trasmettere – pena l'applicazione a loro carico della «sanzione amministrativa di cui all'art. 180», comma 8, del codice della strada – «i dati del responsabile della violazione» (e ciò al fine di consentire che a costui siano «sottratti i punti», dalla patente di guida, «nella misura indicata dalla legge»), per effetto di tale sistema si verrebbe a determinare una lesione del diritto di difesa dell'autore dell'infrazione stradale;

    che, secondo il Giudice a quo, «l'autore indicato quale responsabile è di fatto privo di tutela giuridica ed inoltre soggetto alla più ampia discrezionalità del proprietario del veicolo, il quale, se persona giuridica, ha facoltà di indicare un nominativo quale responsabile della violazione senza alcun controllo o possibilità di verifica»;

    che, infine, il Giudice di pace di Cagliari assume l'esistenza di un contrasto con l'art. 111 della Costituzione dell'art. 204-bis, comma 1, del codice della strada, «nella parte in cui prevede che possono proporre ricorso al giudice di pace gli altri soggetti indicati nell'art. 196» del medesimo codice;

    che, ad avviso del rimettente, se – «come nel caso sopra descritto» – «l'opponente è una persona giuridica», il ricorso proposto ai sensi dell'impugnata disposizione di legge instaura un giudizio «che si svolge tra persone prive della conoscenza diretta dei fatti», dando così luogo ad un processo «cartaceo e soprattutto privo del contraddittorio tra le parti», all'esito del quale «la decisione del giudice di pace potrà essere limitata ad un esame della legittimità degli atti, ma non certamente al merito dei fatti»;

    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o infondatezza delle questioni sollevate;

    che, quanto, in particolare, alla prima di tali questioni, la difesa dello Stato rileva come la giurisprudenza costituzionale abbia «costantemente affermato che la responsabilità del proprietario di un veicolo, per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale», ribadendo tale affermazione, «proprio con riguardo alle disposizioni che qui vengono in considerazione, nella sentenza n. 27 del 2005»;

    che, in merito alla seconda e alla terza delle questioni in esame, l'Avvocatura generale dello Stato rileva, in via preliminare, che nessun dubbio sussiste sul fatto che «quando il trasgressore sia successivamente identificato» (e ciò «in conseguenza della dichiarazione del proprietario del veicolo» resa ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada), nei confronti del medesimo «deve essere redatto e notificato un nuovo verbale di contestazione, secondo la prescrizione recata dall'art. 201 del codice della strada», verbale avverso il quale «l'interessato potrà proporre ricorso al prefetto ovvero al giudice di pace alla stregua degli artt. 203 e 204-bis del medesimo codice»;

    che alla luce di tale rilievi – che trovano una conferma, secondo la difesa erariale, in quanto precisato da «apposita direttiva del Ministero dell'Interno (nota 14 settembre 2004, n. 300/A/I/333792)» che prescrive «la necessità della notificazione alla persona indicata dal proprietario del veicolo come conducente “sia nel caso in cui il proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria, sia nel caso in cui abbia provveduto al pagamento”» – deve parimenti escludersi tanto la paventata «lesione del diritto di difesa» del responsabile dell'infrazione stradale, quanto «ogni ipotesi di violazione del principio del contraddittorio».

    Considerato che il Giudice di pace di Cagliari, con ordinanza del 17 febbraio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento all'art. 24 della Costituzione – degli artt. 126-bis, comma 2, 196, commi 1, 2 e 3, e 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché – in riferimento all'art. 111 della Costituzione – dell'art. 204-bis, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

    che il rimettente, in primo luogo, censura i predetti artt. 126-bis, comma 2, e 196, commi 1, 2 e 3, del codice della strada nella parte in cui estendono «ad altri soggetti l'obbligo di pagamento in solido con l'autore della violazione della somma da questi dovuta» a titolo di sanzione pecuniaria, atteso che tali disposizioni contravverrebbero al «principio costituzionale della responsabilità personale del trasgressore ex art. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689», recante «Modifiche al sistema penale», così violando l'art. 24 della Costituzione;

    che il medesimo parametro costituzionale è evocato in relazione alla doglianza che investe gli artt. 196 e 201 del codice della strada, nella parte in cui prevedono – «in caso di violazione non contestata immediatamente» al responsabile di un'infrazione stradale – la notificazione del relativo verbale «ai soggetti di cui all'art. 196», i quali hanno l'obbligo di trasmettere «i dati del responsabile della violazione», proprio al fine di consentire che a costui siano «sottratti i punti nella misura indicata dalla legge», e dunque l'applicazione a suo carico della misura sanzionatoria conseguente all'illecito amministrativo perpetrato;

    che le disposizioni impugnate violerebbero l'art. 24 della Costituzione, giacché «l'autore indicato quale responsabile è di fatto privo di tutela giuridica ed inoltre soggetto alla più ampia discrezionalità del proprietario del veicolo»;

     che, infine, il rimettente assume l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 204-bis, comma 1, del codice stradale, «nella parte in cui prevede che possono proporre ricorso al giudice di pace gli altri soggetti indicati nell'art. 196» del medesimo codice;

    che, infatti, «se l'opponente è una persona giuridica», il ricorso instaura un giudizio «che si svolge tra persone prive della conoscenza diretta dei fatti», dando così luogo ad un processo «cartaceo e soprattutto privo del contraddittorio tra le parti», donde l'ipotizzata violazione dell'art. 111 della Costituzione;

    che le tre questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice a quo sono, rispettivamente, le prime due manifestamente infondate, la terza manifestamente inammissibile;

    che difatti, in relazione, alla doglianza che mira a stigmatizzare l'estensione «ad altri soggetti» (segnatamente quelli indicati nell'art. 196 del codice della strada, e cioè il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) dell'obbligo «di pagamento in solido con l'autore della violazione della somma da questi dovuta», a titolo di sanzione pecuniaria per la commessa infrazione, questa Corte non può che ribadire quanto da essa più volte affermato;

    che, infatti, allorché venga in rilievo l'applicazione di sanzioni non aventi natura personale, quali quelle pecuniarie o comunque incidenti sul patrimonio del soggetto che le subisce, «la responsabilità del proprietario di un veicolo» – ovvero, in sua vece, degli altri soggetti menzionati dall'art. 196 del codice della strada – «per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale» (v., ex multis, ordinanza n. 319 del 2002);

    che alla luce di tale affermazione, ribadita da questa Corte – come esattamente osserva l'Avvocatura generale dello Stato – anche in occasione della pronuncia (sentenza n. 27 del 2005) con cui pure è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, deve ritenersi non fondato il dubbio di legittimità costituzionale relativo ad una possibile violazione – da parte di tale norma, in combinato disposto con l'art. 196 del medesimo codice – del preteso «principio costituzionale della responsabilità personale del trasgressore ex art. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689»;

    che, difatti, come sottolineato proprio nella sentenza n. 27 del 2005, la previsione di cui alla norma da ultimo menzionata non può essere letta disgiuntamente da quella di cui al successivo art. 6 della stessa legge n. 689 del 1981, che disciplina, «per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra “il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento” e “l'autore della violazione”»;

    che manifestamente infondata è, del pari, l'ipotizzata violazione dell'art. 24 della Costituzione da parte degli artt. 196 e 201 del codice della strada;

    che tale censura è formulata dal rimettente sul presupposto che il soggetto indicato quale autore dell'infrazione stradale – all'esito della comunicazione, dei suoi dati personali e della patente, fatta pervenire all'autorità da taluno dei soggetti coobbligati in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria – sarebbe «di fatto privo di tutela giuridica»;

    che questa Corte, tuttavia, con recente sentenza ha affermato che, «una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria» (segnatamente «in virtù del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa, ex art. 196 del codice della strada»), «nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a suo carico, della sanzione “personale”», costituita dalla decurtazione dei punti dalla sua patente di guida (sentenza n. 471 del 2005);

    che, pertanto, deve escludersi l'esistenza di un vulnus al diritto di difesa del soggetto che venga identificato, non immediatamente, quale responsabile della violazione del codice della strada, giacché il medesimo è legittimato a proporre ricorso al Giudice di pace, ex art. 204-bis del codice della strada, avverso il verbale di contestazione dell'infrazione stradale, seppur «al solo e specifico scopo» di escludere che tale atto possa fungere da titolo o per irrogargli «la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida» ovvero «per una eventuale azione di regresso» esperibile da parte di chi abbia pagato la somma dovuta quale sanzione pecuniaria (sentenza n. 471 del 2005);

    che, infine, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 204-bis, comma 1, del codice della strada è manifestamente inammissibile;

    che essa, difatti, è sollevata sulla base di un presupposto – l'ipotizzata violazione del principio del contraddittorio, conseguente alla possibilità che l'opposizione prevista dalla disposizione impugnata sia proposta anche da una «persona giuridica» – smentito dalla stessa ricostruzione che, della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, il Giudice di pace di Cagliari compie nell'ordinanza di rimessione;

    che questi, invero, ha precisato di dover esaminare un ricorso che non proviene dalla società proprietaria del veicolo a mezzo del quale venne commessa l'infrazione stradale oggetto di giudizio, bensì dal soggetto indicato, dal legale rappresentante di tale società, quale autore materiale dell'infrazione;

    che, dunque, così come formulato il dubbio di costituzionalità si presenta privo di rilevanza nel giudizio a quo.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

     per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata – in riferimento all'art. 111 della Costituzione – dal Giudice di pace di Cagliari con l'ordinanza di cui in epigrafe;

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata – in riferimento all'art. 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di Cagliari con l'ordinanza di cui in epigrafe;

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, del predetto d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata – in riferimento all'art. 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di Cagliari con l'ordinanza di cui in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2006.