Ordinanza n. 144 del 2006

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ORDINANZA N. 144

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

-  Annibale                             MARINI                                            Presidente

-  Franco                                 BILE                                                  Giudice

-  Giovanni Maria                   FLICK                                                      “

-  Francesco                            AMIRANTE                                             “

-  Ugo                                     DE SIERVO                                             “

-  Romano                              VACCARELLA                                       “

-  Paolo                                   MADDALENA                                        “

-  Alfio                                   FINOCCHIARO                                      “

-  Alfonso                               QUARANTA                                            “

-  Franco                                 GALLO                                                     “

-  Luigi                                   MAZZELLA                                             “

-  Gaetano                              SILVESTRI                                              “

-  Sabino                                 CASSESE                                                 “

-  Maria Rita                           SAULLE                                                   “

-  Giuseppe                             TESAURO                                                “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all’art. 22 dello stesso decreto legislativo, promosso con ordinanza del 22 luglio 2003 dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, nel procedimento tributario vertente tra Sollauto s.r.l. contro il Comune di Napoli, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2005.

         Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

         Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Napoli, adita in sede di appello avverso una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all’art. 22 dello stesso decreto, «nella parte in cui non prevede la sanzione dell’inammissibilità della costituzione del resistente, che non avvenga – mediante deposito in segreteria del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione – nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso», per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione;

         che, in punto di fatto, il giudice a quo riferisce che la s.r.l. Sollauto, con ricorsi notificati il 25 febbraio e il 20 luglio 1998, aveva impugnato, di fronte alla Commissione tributaria provinciale, la cartella di pagamento n. 8027607 e il successivo avviso di mora n. 4922369, rispettivamente notificati il 22 gennaio e l’11 giugno 1998, concernenti il pagamento di quanto dovuto a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, eccependo l’illegittimità degli avvisi, perché non preceduti da accertamento, contestando l’iscrizione nei ruoli suppletivi, perché consentita solo per tributi definitivi, e negando di avere disponibilità di locali ed aree tassabili;

         che il Comune di Napoli, costituendosi nel giudizio relativo alla cartella di pagamento, aveva replicato che, da sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale, era risultata l’esistenza di un deposito di autovetture della società ricorrente e che il relativo avviso di accertamento n. 2342 era stato notificato il 18 novembre 1997, esibendo copia di tali atti, ed aveva chiesto che fosse dichiarata l’inammissibilità del ricorso, stante la possibilità di impugnare gli atti di cui sopra solo per vizi propri;

         che la Commissione tributaria provinciale, rilevato che l’iscrizione a ruolo e l’avviso di mora avrebbero potuto essere impugnati solo per vizi propri, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi e compensato le spese;

         che contro tale decisione aveva proposto appello la società ricorrente, rilevando, tra l’altro, che il Comune di Napoli aveva depositato le controdeduzioni al primo ricorso, notificato il 25 febbraio 1998, solo in data 12 giugno 1998 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ed eccependo l’illegittimità costituzionale di tale articolo;

         che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che, nel caso di specie, l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 comporterebbe l’inammissibilità della costituzione del Comune di Napoli e di tutta la produzione documentale, non escluso l’avviso di accertamento n. 2342 del 18 novembre 1997, posto a base dei successivi atti impugnati;

         che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente − premesso che la norma censurata deve essere raffrontata con l’art. 22 dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, il quale prevede l’inammissibilità del ricorso se la costituzione del ricorrente non avvenga nel termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso stesso – desume da tale raffronto il contrasto della norma denunciata con l’art. 3 Cost., per l’ingiustificato privilegio concesso nel processo tributario alla parte resistente, «la cui costituzione in giudizio – atto del tutto analogo a quello della costituzione del ricorrente – non viene sanzionata se effettuata dopo il termine di sessanta giorni previsti dalla legge, determinando una indubbia disparità di trattamento tra ricorrente e resistente»;

         che la norma denunciata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 111 Cost. e, in particolare, con i principi del giusto processo e della parità delle parti, dal momento che essa regola la costituzione in giudizio del resistente in modo diverso da quella del ricorrente;

         che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, osservando, quanto alla censurata disparità di trattamento della parte resistente rispetto alla parte ricorrente, che la diversità della ratio sottesa alle due disposizioni giustifica il differente regime da esse previsto, dal momento che la costituzione in giudizio della parte ricorrente costituirebbe un elemento necessario ai fini dell’instaurazione del rapporto processuale, avendo il giudizio tributario ad oggetto atti amministrativi;

         che, quanto alla pretesa violazione dell’art. 111 Cost., dalla natura ordinatoria del termine in questione non discende un pregiudizio alle esigenze del contraddittorio, in quanto, alla luce di un’interpretazione sistematica delle norme processuali, la costituzione della parte resistente potrebbe avvenire «non sine die, bensì con modalità e tempi compatibili con le esigenze di difesa delle altre parti processuali», non essendo la natura ordinatoria del termine di costituzione del resistente idonea a pregiudicare il diritto di difesa della parte ricorrente.

         Considerato che la Commissione tributaria regionale di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all’art. 22 dello stesso decreto, «nella parte in cui non prevede la sanzione dell’inammissibilità della costituzione del resistente, che non avvenga − mediante deposito, nella segreteria della commissione adita, del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione − nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso», così determinando una ingiustificata disparità di disciplina delle conseguenze della tardiva costituzione del ricorrente e di quella del resistente nel processo tributario e violando i principi del giusto processo e della parità delle parti;

         che la questione è manifestamente infondata, sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost., essendo la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dalla tardiva costituzione evidente riflesso della ben diversa posizione che, specie in un processo di tipo impugnatorio come quello tributario, la legge coerentemente attribuisce al ricorrente ed al resistente;

         che, anche quanto alla violazione dei principi del giusto processo, la questione è manifestamente infondata, potendo la tardiva costituzione del convenuto dar luogo, se così prevede la legge e nei limiti in cui lo prevede, a decadenze sia di tipo assertivo che probatorio, ma mai ad una irreversibile dichiarazione di contumacia, del tutto sconosciuta all’ordinamento.

         Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

         dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all’art. 22 dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 3 aprile 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.