Ordinanza n. 128 del 2006

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 128

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Annibale                       MARINI                                     Presidente

-      Franco                           BILE                                             Giudice

-      Giovanni Maria             FLICK                                               "

-      Francesco                      AMIRANTE                                      "

-      Ugo                               DE SIERVO                                      "

-      Romano                        VACCARELLA                               "

-      Paolo                             MADDALENA                                 "

-      Alfio                             FINOCCHIARO                               "

-      Alfonso                         QUARANTA                                    "

-      Franco                           GALLO                                             "

-      Luigi                             MAZZELLA                                     "

-      Gaetano                        SILVESTRI                                       "

-      Sabino                           CASSESE                                          "

-      Maria Rita                     SAULLE                                           "

-      Giuseppe                       TESAURO                                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 3 dicembre 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Cesare Previti nei confronti di Giuseppe D’Avanzo ed altri, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, sezione prima civile, nei confronti della Camera dei deputati depositato in cancelleria il 29 luglio 2005 ed iscritto al n. 33 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2006 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, sezione prima civile, con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 29 luglio 2005, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 2003 (doc. IV-quater, n. 66), secondo la quale le dichiarazioni dell’on. Cesare Previti, oggetto di un procedimento civile per il risarcimento di danni da diffamazione, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente premette di essere investito della causa civile promossa dall’on. Cesare Previti avverso Giuseppe D’Avanzo, Ezio Mauro ed il Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla sua reputazione con la pubblicazione, in data 7 settembre 2002, sul quotidiano “La Repubblica”, di un articolo che lo riguardava;

che, nel costituirsi in giudizio, i convenuti hanno svolto domanda riconvenzionale, lamentando che il deputato, il giorno stesso della pubblicazione dell’articolo anzidetto, aveva diffuso, in risposta, un comunicato stampa contenente affermazioni diffamatorie nei loro confronti;

che, secondo il Tribunale di Roma, la Camera dei deputati, accogliendo la proposta della Giunta per le autorizzazioni di dichiarare che i fatti oggetto della domanda riconvenzionale riguardano opinioni espresse dall’on. Previti nell'esercizio delle sue funzioni, ha erroneamente interpretato il disposto dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, infatti, ad avviso del ricorrente, non è ravvisabile alcun nesso tra le frasi riportate nel comunicato stampa ed atti tipici della funzione parlamentare, in quanto non risulta che l’on. Previti abbia effettuato un intervento in aula nell’immediatezza della pubblicazione dell’articolo sul quotidiano o che, comunque, sul tema trattato dalla testata giornalistica si fosse in precedenza sviluppato un dibattito politico cui avesse preso parte il deputato;

che, inoltre, l’affermazione della Camera, secondo cui l’on. Previti ha diffuso il comunicato stampa non per un gratuito attacco personale ai convenuti, ma in difesa del suo operato parlamentare, mancherebbe di ogni specifico riferimento ad una personale attività del deputato, rispetto alla quale poter verificare il requisito della sostanziale corrispondenza di contenuto;

che, conseguentemente, il Tribunale di Roma propone conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati.

Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente l’ammissibilità del ricorso, valutando, senza contraddittorio, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Roma, sezione prima civile, a sollevare conflitto, quale organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;

che la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da quest’ultimo;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata ogni decisione definitiva, anche in ordine all’ammissibilità del ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Roma;

b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.