ORDINANZA
N. 127
ANNO 2006
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della circolare del
Ministro di grazia e giustizia – Div. III del 29 maggio 1926, n.
2134/1867, relativa alla «Collocazione del Crocefisso nelle aule di
udienza» e consequenziale diniego dell’attuale Ministro della
giustizia alla rimozione dei crocifissi nelle aule giudiziarie, promosso con
ricorso di Luigi Tosti, nella qualità di giudice monocratico del
Tribunale di Camerino, nei confronti del Ministro della giustizia, depositato
in cancelleria il 5 dicembre 2005 ed iscritto al n. 43 del registro conflitti
tra poteri dello Stato, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 2006 il Giudice relatore Franco
Bile.
Ritenuto che – con ricorso depositato
nella cancelleria del Tribunale di Camerino il 29 novembre 2005, trasmesso a
questa Corte dal Presidente del Tribunale il giorno successivo – «Tosti Luigi, nella qualità di
magistrato monocratico ordinario con funzioni civili e penali (GIP, GUP
supplente) presso il Tribunale di Camerino», ha proposto conflitto di
attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Ministro della giustizia
e «in relazione alla esposizione obbligatoria dei crocifissi negli uffici
giudiziari»;
che
il ricorrente premette di avere, il 31 ottobre 2003, chiesto con lettera al
Ministro la rimozione del simbolo religioso del crocifisso dalle aule giudiziarie, disposta dal Ministro di grazia e giustizia con circolare del 29 maggio 1926, da considerare abrogata, ai sensi
dell’art. 15 delle disposizioni preliminari del codice civile,
perché incompatibile con i principi costituzionali; di non aver ottenuto
alcuna risposta; di avere allora proposto ricorso al Tribunale amministrativo
regionale delle Marche il 20 ottobre 2004, «nella veste di lavoratore
dipendente del Ministro di Giustizia» per ottenere la rimozione del
crocifisso dalle aule giudiziarie, precisando che, in caso contrario, si
sarebbe rifiutato di espletare le sue funzioni pubbliche per
«libertà di coscienza»; di avere ancora, il 1° maggio e
il 15 novembre 2005, reiterato la richiesta di rimozione al Ministro della
giustizia, chiedendo in alternativa di poter esporre la menorah, simbolo
della religione ebraica cui aveva aderito; di avere deciso, non avendo avuto
risposta, di astenersi dalle udienze dal 9 maggio 2005; di avere infine il 15
novembre 2005 rinnovato le precedenti richieste, preannunciando (ove non
fossero state accolte) la proposizione di un ricorso per conflitto di
attribuzioni;
che,
a sostegno delle ragioni del conflitto, il ricorrente ravvisa
nell’imposizione di esporre il crocifisso «un’illegittima
invasione della sfera di competenza del potere giurisdizionale da parte del
potere amministrativo, dal momento che l’art. 110 della Costituzione
limita la competenza del Ministro di Giustizia all’organizzazione e al
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, sicché deve ritenersi
inibita al Ministro l’imposizione di qualsiasi simbolo che valga a
connotare in modo partigiano e parziale l’esercizio
dell’attività giurisdizionale da parte dei giudici la quale per
converso deve essere e apparire imparziale, neutrale e equidistante nei
confronti di qualsiasi credo o non credo religioso ai sensi degli artt. 101,
102, 104, 97, 111, 3, 8 e 19 della Costituzione, non potendo lo Stato (e quindi
il potere giurisdizionale) identificarsi in simboli religiosi di parte come il
crocifisso, ma semmai in simboli che identificano l’unità
nazionale e il popolo italiano (art. 12 della Costituzione)»;
che,
ad avviso del ricorrente, il conflitto è ammissibile, ricorrendo sia i
requisiti soggettivi (poiché egli «riveste le funzioni (anche) di
giudice monocratico civile e penale presso il Tribunale di Camerino,
sicché gode di assoluta indipendenza ed autonomia nell’ambito del
più vasto “potere giurisdizionale” cui appartiene»),
sia quelli oggettivi (perché il conflitto concerne un atto
amministrativo di natura regolamentare o, comunque, un comportamento di
“rifiuto” di rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie),
mentre la violazione delle attribuzioni giurisdizionali trova fondamento nelle
norme costituzionali sopra richiamate.
Considerato che in questa fase
che questa Corte ha
già affermato – in sede di prima valutazione di
ammissibilità – che in tanto un organo giudiziario (con funzioni
giudicanti, come l’attuale ricorrente) è, a causa del carattere
diffuso del potere cui appartiene, legittimato a proporre conflitto tra poteri
dello Stato, in quanto «esso sia attualmente investito del processo, in
relazione al quale soltanto i singoli giudici si configurano come “organi
competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui
appartengono”, ai sensi dell’art. 37, primo comma» della
legge citata (ordinanza
n. 144 del 2000);
che nel ricorso, recante
la data del 25 novembre 2005, il ricorrente ammette di essersi astenuto
dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali fin dal 9 maggio
precedente;
che, inoltre, il ricorso
per conflitto – come risulta dalla sua complessiva formulazione –
non prospetta in realtà alcuna menomazione delle attribuzioni
costituzionalmente garantite agli appartenenti all’ordine giudiziario, ma
esprime solo il personale disagio di un «lavoratore dipendente del
Ministro di Giustizia» per lo stato dell’ambiente nel quale deve
svolgere la sua attività;
che pertanto – mancando, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, la materia di un conflitto costituzionale di attribuzione, la cui risoluzione spetti alla competenza di questa Corte – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
dichiara inammissibile, a norma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto da «Tosti Luigi, nella qualità di magistrato monocratico ordinario con funzioni civili e penali (GIP, GUP supplente) presso il Tribunale di Camerino» nei confronti del Ministro della giustizia, con l’atto introduttivo indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.
Depositata in