ORDINANZA N. 101
composta dai
signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK
Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 205, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 (Testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) promosso con
ordinanza del 19 gennaio 2005 dal Tribunale di Taranto, nel procedimento di opposizione
all’esecuzione promosso dal Consorzio di bonifica Stornara e Tara contro
Domenico Settanni iscritta al n. 477 del registro ordinanze 2005 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 22
febbraio 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con separati ricorsi depositati il 9 settembre 2003 presso il
Tribunale di Taranto, il Consorzio di bonifica Stornara e Tara ha proposto
formale opposizione alle procedure esecutive promosse in suo danno da Domenico
Settanni ed altri in forza di altrettante sentenze di condanna emesse dal
Tribunale regionale delle acque pubbliche presso
che le procedure sono
state poi riunite in quanto aventi tutte ad oggetto il pignoramento delle somme
di pertinenza del Consorzio dovute dalla Soget s.p.a., dalla Regione Puglia e
del San Paolo Banco di Napoli s.p.a., istituto tesoriere dell’ente consortile;
che a sostegno
dell’opposizione il Consorzio ha eccepito l’illegittimità delle azioni per
difetto di validi titoli esecutivi, non rientrando tra questi le sopra citate
sentenze di condanna secondo il disposto dell’art. 205, primo comma, del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici), che non prevede, infatti, la provvisoria
esecutività delle sentenze dei tribunali regionali di prima istanza, se non
disposta dal giudice a seguito di apposita richiesta delle parti;
che il Tribunale di
Taranto, condividendo la tesi dell’opponente come sopra espressa, ha sollevato,
con ordinanza del 19 gennaio 2005, questione di legittimità costituzionale del citato
art. 205 del r.d. n. 1775 del
che, data per scontata la
rilevanza della questione in ordine all’opposizione all’esecuzione in esame, il
rimettente ha sostenuto la non manifesta infondatezza della questione, in
riferimento ai richiamati parametri costituzionali, sotto il duplice profilo
sia della ingiustificata privazione del diritto delle parti di ottenere una
sentenza di primo grado automaticamente esecutiva, con disparità di trattamento
rispetto a coloro che adiscono i tribunali ordinari per i quali, a norma
dell’art. 282 del codice di procedura civile, l’esecutività si ha ope legis, sia della irragionevolezza di
tale impedimento, nulla ostando a che le sentenze del tribunale regionale delle
acque pubbliche al pari di quelle del giudice ordinario di primo grado siano
soggette ad inibitoria, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 208
del r.d. n. 1775 del 1933 alle disposizioni del codice di rito ordinario;
che non v’è stata costituzione
delle parti, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di Taranto, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
investe l’art. 205, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici),
nella parte in cui non prevede l’automatica efficacia esecutiva delle sentenze
rese in prime cure dal Tribunale regionale delle acque pubbliche;
che, secondo il giudice a quo, la norma censurata si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto il profilo della
privazione del diritto di ottenere sentenza di primo grado automaticamente
esecutiva con disparità di trattamento rispetto
a coloro che adiscono i tribunali ordinari e della irragionevolezza di
tale impedimento, ancorché la medesima sentenza sia soggetta ad inibitoria,
stante il rinvio alle disposizioni del codice di rito compiuto dal citato art.
208;
che
la questione non è priva di rilevanza, atteso che la sua soluzione dipende
proprio dall’accertamento della esecutività o meno delle sentenze di primo
grado emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso
che
questa Corte ha già avuto occasione di escludere l’esistenza di un principio
costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali tra
diversi tipi di giudizio, ben potendo i rispettivi ordinamenti processuali
differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante
dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte
in giudizio (cfr.
sentenza n. 251 del 1989 e sentenza n. 82 del 1996);
che il processo in
materia di acque pubbliche, pur con il rinvio meramente «residuale» alle norme
del codice di procedura civile per tutto ciò che non sia espressamente regolato
nel testo unico del 1933, presenta innegabili aspetti di specialità per più
profili anche relativi all’esecuzione, che viene, ad esempio, espressamente
esclusa in via provvisoria per le sentenze dei tribunali di prima istanza se
emesse nei confronti dell’amministrazione dello Stato;
che la norma impugnata,
tuttora operante, è speciale rispetto alle vigenti disposizioni del codice di
rito, delle quali può farsi applicazione nel processo davanti ai tribunali
regionali ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche solo nei limiti
indicati dal testo unico, più volte citato, per cui il complessivo sistema
processuale disegnato dalla normativa del
che, pertanto, la
disposizione impugnata, nella parte in cui prevede la provvisoria esecutività
delle sentenze dei tribunali regionali delle acque pubbliche solo su istanza
della parte e previa valutazione del giudice adìto, non deve ritenersi per ciò
solo incompatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente;
che, in particolare, non
potendosi trarre dalla Carta costituzionale alcun argomento per ritenere
l’esecutorietà provvisoria delle sentenze di primo grado alla stregua di un
principio generale diretto a garantire l’uniformità tra tutte le procedure
variamente previste e disciplinate dal legislatore, la norma impugnata deve
ritenersi non priva di razionalità e non configura alcuna ipotesi di violazione
dell’art. 3 Cost.;
che neanche è ravvisabile
alcuna lesione dell’art. 24 Cost., dal momento che la previsione della
esecutività della sentenza di primo grado emessa dai tribunali regionali delle
acque pubbliche, ancorché condizionata alla richiesta di parte ed alla espressa
disposizione del giudice, non è certamente tale da comportare alcuna
apprezzabile compressione del diritto di difesa dell’ interessato;
che, dunque, la questione
è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 205, primo comma, del regio
decreto 11 novembre del 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Tribunale di Taranto con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6
marzo 2006.
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 10 marzo
2006.