ORDINANZA N. 92
ANNO 2006
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 507 del codice di procedura penale e dell’art.
151, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), promosso con
ordinanza del 20 novembre 2003 dal Tribunale di
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
il Tribunale di
che il giudice a quo – premesso di aver provveduto ad ammettere «su sollecitazione del p.m., ex art. 507 c.p.p., i testi indicati in verbale» – osserva che, in forza della interpretazione di tale norma quale si ricava anche dall’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, «si è consentito di superare il regime delle decadenze processuali», conferendo al giudice il potere di assumere non soltanto le prove realmente “nuove” perché sopravvenute, ma anche quelle che le parti avrebbero potuto dedurre e dal cui diritto di richiesta sono decadute in base alle preclusioni dell’art. 468 cod. proc. pen.;
che, sotto altro profilo, secondo il Tribunale
rimettente, il medesimo art. 507 cod. proc. pen. non prevede il diritto delle
parti di dedurre nuove prove o prove contrarie in esito all’ordinanza di
integrazione istruttoria emessa dal giudice;
che, infatti, la contraria affermazione – a parere del
giudice a quo – risulterebbe contrastare con il dato testuale della
norma censurata ed, oltretutto, non sarebbe avvalorata da un’interpretazione
sistematica: infatti, l’art. 493, comma 2, cod. proc. pen., limita
l’acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall’art. 468 cod.
proc. pen. al solo caso di impossibilità di tempestiva indicazione; mentre
l’art. 495 cod. proc. pen. − autorizzando l’indicazione delle sole prove
a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico − non risulterebbe
applicabile nel caso di prove disposte ex art. 507 cod. proc. pen., non
essendo, per esse, previamente indicati i temi di prova, né precisato a favore
o contro chi le stesse debbano valere;
che dunque – secondo il rimettente – l’art. 507 cod.
proc. pen., in ordine ad entrambi i profili rilevati, risulterebbe in contrasto
con l’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui afferma il diritto
dell’imputato di «ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua
difesa»: diritto ulteriormente compromesso dalla mancata previsione, nella
norma censurata, di un termine a difesa;
che peraltro – prosegue il rimettente – anche l’art.
151, comma 2, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, risulterebbe in contrasto con il principio di
terzietà ed imparzialità del giudice sancito dal medesimo art. 111 Cost., in
quanto tale norma – prevedendo, una volta disposto d’ufficio l’esame di una
persona, che sia il presidente a provvedervi direttamente, prima di stabilire,
all’esito, la parte che deve condurre l’esame diretto – implicherebbe una
valutazione della prova medesima subito dopo la deposizione del teste, «proprio
al fine di individuare chi dovrà interrogarlo per primo e con quali modalità»;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate
inammissibili o infondate.
Considerato, quanto alla prima delle questioni
di legittimità costituzionale, relativa all’art. 507 cod. proc. pen., che essa
risulta prospettata in modo contraddittorio;
che, infatti, la norma citata è censurata,
innanzitutto, nella parte in cui è consentito al giudice di disporre nuove
prove anche nel caso in cui le parti siano decadute dal relativo diritto di
richiesta, in forza dell’art. 468 cod. proc. pen., reclamando una pronuncia
demolitoria in parte qua della
disposizione, per escludere, in tale ipotesi, la possibilità di escussione dei
testi: esito, questo, che tuttavia – anche a voler prescindere dai contrari dicta emanati da questa Corte nella sentenza n. 111 del
1993, totalmente trascurata dal giudice a
quo – renderebbe del tutto superflua e, dunque, contraddittoria l’ulteriore
richiesta, avanzata immediatamente dopo, con la quale il Tribunale rimettente
sollecita una pronuncia additiva di incostituzionalità della medesima norma,
per la mancata previsione, in essa, del potere per le parti del processo di
articolare prove contrarie o nuove prove e di disporre di un congruo termine a
difesa;
che, inoltre, relativamente a quest’ultimo profilo, la
questione di costituzionalità è prospettata in maniera del tutto ipotetica,
giacché, da parte del Tribunale rimettente, risultano solo presunti l’effettivo
interesse o la possibilità concreta, in capo alle parti del giudizio a quo, di articolare nuovi mezzi di
prova o prove contrarie o di richiedere un termine a difesa;
che, accanto a ciò, nell’ordinanza di rimessione, il
giudice rimettente precisa di avere già esercitato, su sollecitazione del
pubblico ministero, il potere di cui all’art. 507 cod. proc. pen., «provvedendo
ad ammettere i testi indicati a verbale»;
che, pertanto, il giudice a quo ha già fatto applicazione della norma della cui illegittimità
costituzionale si duole ed ha quindi esaurito il corrispondente potere di
sindacato di costituzionalità;
che, infine, quanto alla questione avente ad oggetto l’art. 151, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, essa difetta del requisito della rilevanza: infatti, mentre l’impugnativa è specificamente espressa nei confronti del comma 2 di tale norma, la fattispecie che viene in rilievo nel giudizio a quo risulta essere, piuttosto, disciplinata dal comma 1 dell’art. 151 citato, considerato che, come evidenziato dallo stesso rimettente, le nuove prove erano state nella specie richieste dal pubblico ministero; con conseguente applicazione del normale ordine di assunzione, previsto dall’art. 496 cod. proc. pen.;
che, alla luce di quanto precede, entrambe le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
per questi motivi
dichiara la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 507 del
codice di procedura penale e dell’art. 151, comma 2, delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento all’art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta
il 6 marzo 2006.
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 10 marzo 2006.