ORDINANZA N. 91
ANNO 2006
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 300 del codice di procedura civile promosso con
ordinanza del 4 febbraio 2005 dal Tribunale di Napoli, nel procedimento civile
vertente tra Angela Rossi e Giuseppe Simone, iscritta al n. 469 del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’ 8 febbraio 2006 il giudice relatore
Franco Bile.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, nel quale si era verificata la
morte della parte attrice costituita,
senza che il suo difensore ne facesse dichiarazione, ma la relativa notizia era
stata acquisita attraverso la produzione di idonea certificazione, da parte del
difensore della parte convenuta costituita, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, con
ordinanza del 4 febbraio
che,
ad avviso del rimettente, dalla premessa della «sussistenza di un litisconsorzio necessario tra i successori della
parte costituita e deceduta» dovrebbe discendere che, «pur in mancanza della
dichiarazione del procuratore ex art.
300 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio dovrebbe disporsi anche
in assenza dell’intervento volontario di un successore, e cioè ogni qual volta
sia acquisita al processo e dal giudice la notizia certa della morte della
parte».
Considerato che il rimettente evoca come tertium comparationis l’orientamento
giurisprudenziale per cui, se un coerede si costituisce volontariamente deve
essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
coeredi, anche quando manchi la dichiarazione del procuratore della parte
defunta;
che peraltro il
presupposto interpretativo da cui il rimettente muove è manifestamente erroneo;
che infatti, quando il
difensore della parte costituita non dichiari l’evento interruttivo, il
processo resta pendente fra le parti originarie (e, quindi, nei confronti del de
cuius), salva l’efficacia della sentenza contro i successori,
determinandosi per la difesa del procuratore la c.d. ultrattività del mandato (sentenza n. 136 del
1992);
che pertanto non si può
comparare l’ipotesi in cui il litisconsorzio manchi, perché il processo è
incardinato nei confronti di una parte singola (il de cuius), con quella
che ricorre quando uno fra i coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione
volontaria (o anche quando il processo venga riassunto nei confronti di uno o
di alcuni fra i coeredi);
che infatti solamente in
questa seconda situazione, poiché l’art. 110 cod. proc. civ. impone la
prosecuzione nei confronti del successore a titolo universale, se vi sono più
successori, la prosecuzione deve avvenire nei confronti di tutti;
che
conclusivamente, se nessuno dei coeredi è ancora in causa, non si può
configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si può
porre un problema di integrazione del contraddittorio, giacché esso suppone la
presenza nel giudizio di almeno uno dei litisconsorti;
che
pertanto la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma
2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi
motivi
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata
di Casoria, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.
Depositata in Cancelleria il 10 marzo
2006.