ORDINANZA N. 85
composta dai
signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del decreto
legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.
Visto l’atto
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2006 il Giudice relatore Francesco
Amirante;
udito
l’avvocato Stefano Grassi per
Ritenuto che
con ricorso notificato il 10 dicembre 2004 e depositato il successivo 16
dicembre
che
che,
dopo aver integralmente riportato il testo delle disposizioni censurate, la
ricorrente sottolinea che esse, invece di rimuovere i precetti ritenuti
illegittimi di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, ne confermano la portata, con
conseguente lesione delle competenze regionali, sicché non sarebbe possibile
ipotizzare sotto alcun profilo la cessazione della materia del contendere in
riferimento alle censure a suo tempo proposte contro il decreto n. 276;
che,
sulla base di simili premesse, il ricorso procede poi all’esposizione delle
censure rivolte nei confronti delle singole norme impugnate;
che
si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo
l’infondatezza del ricorso, nonché la sua inammissibilità con riguardo alla
censura dell’art. 2, commi 1 e 3, non essendo consentito alla Regione dolersi
della violazione del principio della libertà d’impresa.
Considerato che, con memoria
depositata pochi giorni prima dell’udienza di discussione,
che, ai
sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio.
per questi motivi
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
febbraio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2006.