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ORDINANZA N. 74
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Franco BILE
Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE
“
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
-
Alfio FINOCCHIARO “
- Franco GALLO “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n.
20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), promossi con due ordinanze del 15 marzo
2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nelle controversie vertenti tra Federica Gemelli, Antonio Borzonasca e la Regione Liguria, iscritte ai numeri 479 e 480 del
registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Udito nella camera di consiglio dell'8
febbraio 2006 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, nel corso di due giudizi,
promossi da altrettanti contribuenti avverso gli avvisi di
accertamento emessi dalla Regione Liguria per il mancato pagamento della
tassa automobilistica regionale relativa all'anno 1999, la Commissione tributaria
provinciale di Genova, con due ordinanze, di contenuto sostanzialmente
identico, deliberate il 14 febbraio 2005 e depositate il giorno successivo, ha
sollevato questioni di legittimità dell'art. 10 della legge della Regione
Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), il quale
prevede che «il recupero delle tasse
automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al
recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»;
che, secondo la Commissione tributaria provinciale rimettente, la
norma censurata contrasterebbe sia con
l'art. 117, secondo comma (recte:
secondo comma, lettera e), della
Costituzione, in relazione alla norma statale interposta di cui all'art. 5,
cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.
953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1983, n. 53, sia con l'art. 119, secondo comma, della Costituzione,
in relazione al combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente);
che i giudici a quibus, in punto di fatto, premettono: a) che detti avvisi di accertamento sono stati
notificati il 1° dicembre 2003; b) che i contribuenti hanno chiesto
l'annullamento dei provvedimenti impugnati, eccependo l'illegittimità
costituzionale della norma censurata per contrasto con gli evocati parametri
della Costituzione, correlati alle menzionate norme statali; c) che la Regione Liguria,
costituitasi in giudizio, nel chiedere la reiezione dei ricorsi, ha affermato
che la tassa automobilistica, in quanto tributo proprio della Regione, può
essere da questa disciplinata anche per ciò che attiene ai termini
prescrizionali;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, la Commissione rimettente
richiama i principi affermati da questa Corte nelle sentenze di accoglimento nn. 296 e 297 del 2003, aventi ad oggetto questioni del
tutto analoghe, relative a norme delle Regioni Piemonte e Veneto sostanzialmente
identiche a quella censurata e deduce in particolare: a) che la norma
censurata, nel prorogare di un anno, al 31 dicembre 2003, il termine triennale
per il recupero delle tasse automobilistiche di cui al citato art. 5,
cinquantunesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982, si porrebbe in
contrasto con tale norma statale interposta e, quindi, con gli artt. 117,
secondo comma, lettera e), e 119,
secondo comma, Cost., che riservano alla competenza
esclusiva del legislatore statale la disciplina degli aspetti sostanziali delle
tasse automobilistiche, quali sono i termini di decadenza per l'accertamento ed
il recupero delle stesse; b) che il denunciato contrasto della stessa norma
censurata con l'art. 119, secondo comma, Cost. conseguirebbe anche alla
violazione degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, dello statuto del contribuente
(legge n. 212 del 2000), costituenti principi di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi dell'evocato parametro
costituzionale, il rispetto dei quali avrebbe imposto al legislatore regionale
di conformarsi al principio, stabilito all'art. 1, comma 1, per cui le norme
statutarie possono essere derogate o modificate solo «espressamente», e,
quindi, di esplicitare la deroga al divieto di proroga dei termini di
prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta, sancito dall'art.
3, comma 3;
che, quanto alla rilevanza, la stessa Commissione rimettente
afferma che, ove la questione sollevata fosse accolta, la pretesa fiscale
esercitata nei confronti dei contribuenti sarebbe illegittima, perché la
notificazione degli avvisi di accertamento, eseguita in data 1° dicembre 2003
entro il termine prorogato dalla norma censurata, risulterebbe invece
intempestiva rispetto al termine
triennale di decadenza di cui al citato art. 5, cinquantunesimo comma,
del decreto-legge n. 953 del 1982, scaduto il 31 dicembre 2002.
Considerato che la Commissione tributaria
provinciale di Genova, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico,
solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della
Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2002),
il quale prevede che «il recupero
delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria, viene
effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il 31
dicembre 2003»;
che, secondo la Commissione rimettente, la norma regionale
denunciata, avendo prorogato di un anno il termine decadenziale
per l'esercizio dell'azione di accertamento delle tasse automobilistiche,
avrebbe ecceduto il termine triennale stabilito per il recupero di dette tasse
dalla norma statale interposta di cui all'art. 5, cinquantunesimo comma, primo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n.
53;
che, di conseguenza, la norma censurata si porrebbe in
contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, che attribuiscono
invece allo
Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di tributi erariali;
che, per i giudici a quibus, la norma censurata stabilirebbe detta proroga
anche in violazione dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), secondo cui
i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non
possono essere prorogati; e ciò senza nemmeno menzionare espressamente la
deroga a detto art. 3, comma 3, come invece richiesto dall'art. 1, comma 1,
della stessa legge n. 212 del 2000;
che, sempre ad avviso dei giudici a quibus, la violazione delle norme dello
statuto del contribuente si risolverebbe nella violazione dei princípi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario di cui all'art. 119, secondo comma, Cost.;
che, quanto alla rilevanza, la Commissione rimettente
si limita ad affermare che gli avvisi di accertamento impugnati, relativi al
recupero della tassa automobilistica regionale dell'anno 1999, sono stati
notificati ai contribuenti il 1° dicembre 2003, e cioè oltre il termine
triennale (nella specie, scaduto il 31 dicembre 2002) stabilito dal menzionato
art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge n. 953 del
1982, e che, ove la norma censurata fosse dichiarata incostituzionale, la
pretesa fiscale risulterebbe esercitata illegittimamente, per il decorso di
detto termine;
che, attesa
l'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi debbono essere riuniti
e decisi con un'unica pronuncia;
che, anteriormente
alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore, il 1° gennaio 2004, l'art.
2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004), il quale ha disposto in via di sanatoria l'applicabilità, fino al 1°
gennaio 2007, delle disposizioni legislative regionali sulla tassa
automobilistica, anteriormente emanate, che non siano conformi alla normativa
statale (v., in tema, la sentenza n. 455 del 2005 e l'ordinanza n. 476 del 2005);
che, nella specie, i giudici a quibus, pur deducendo l'illegittimità
costituzionale della norma censurata in ragione della sua non conformità alla
legislazione statale, non hanno tenuto conto della incidenza sulla stessa norma
del citato art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, senza motivare al
riguardo;
che le questioni
sono, pertanto, manifestamente inammissibili per carente motivazione
sulla rilevanza, in relazione al mutamento del quadro normativo intervenuto nel
corso dei giudizi principali.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Liguria – Legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento agli artt.
117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma,
della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 20 febbraio 2006.
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.