ORDINANZA N. 71
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), promosso con ordinanza del 26 luglio 2004 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Maurizio Pazzagli contro il Ministero per i beni e le attività culturali ed altri, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto che
che, in punto di fatto,
che, avendo il giudice accolto l'eccezione, l'attore ha impugnato la sentenza dichiarativa dell'incompetenza con l'istanza di regolamento, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., sostenendo che il “foro erariale” trova applicazione soltanto nei processi davanti a giudici collegiali, dal momento che l'art. 7 del regio decreto n. 1611 del 1933 deve essere interpretato, alla luce del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), nel senso che la previsione dei «giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori», per i quali «le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato», si riferisce oggi ai giudizi già innanzi ai pretori ed ora innanzi ai tribunali in composizione monocratica;
che il Ministero per i beni e le attività culturali ha resistito all'impugnazione, chiedendo che, a conferma dell'impugnata sentenza, sia dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Firenze, a norma dell'art. 6 del regio decreto n. 1611 del 1933 e che il ricorrente, a sua volta, ha eccepito l'illegittimità costituzionale di tale norma;
che
che tale ultima disposizione si applica anche nei casi in cui il giudice ordini l'intervento di un'amministrazione statale, cui ritenga comune la causa, ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., come già affermato dallo stesso giudice di legittimità (Cass. 17 aprile 1982, n. 2340);
che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che, alla stregua del richiamato indirizzo interpretativo, dovrebbe essere dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Firenze, ove ha sede l'Avvocatura dello Stato, poiché il Ministero, chiamato in causa iussu iudicis, ha chiesto l'applicazione del foro erariale, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto n. 1611 del 1933;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente osserva che la norma denunciata, collegando – nel caso di chiamata in garanzia ovvero per ordine del giudice – l'applicazione del “foro erariale” alla mera richiesta dell'amministrazione statale, intervenuta coattivamente in giudizio (ex art. 106 o 107 cod. proc. civ.), e, quindi, facendo dipendere da tale richiesta lo spostamento del giudice competente a conoscere della causa principale, sembra porsi in contrasto con l'art. 25, comma primo, Cost., poiché le parti di detta causa vengono distolte dal «giudice naturale precostituito per legge» in ordine alla stessa causa, per effetto di una scelta rimessa alla libera volontà dell'amministrazione e non disciplinata in alcun modo dalla legge;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione, osservando, in linea preliminare, che, nel caso di specie, si versa in un'ipotesi non già di «chiamata in garanzia», prevista dall'art. 6, comma secondo, del regio decreto n. 1611 del 1933, bensì di «comunanza di causa», cui si applica la disposizione del primo comma del medesimo art. 6 e che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il cosiddetto “foro erariale” è inderogabile ed attrae l'intera controversia, in caso sia di litisconsorzio necessario, sia di litisconsorzio facoltativo, sia di litisconsorzio successivo a seguito di intervento coatto, sicché, in tali casi, non sussiste alcun margine di discrezionalità nello spostamento della causa innanzi al tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato;
che, inoltre,
che, in tale contesto, la questione è infondata, in quanto la norma denunciata rende derogabile (su eccezione di parte) un foro che, per regola generale, è automatico e inderogabile, così rimettendo, ragionevolmente, al prudente apprezzamento della parte pubblica chiamata in causa la valutazione della rilevanza dell'interesse pubblico coinvolto nel giudizio.
Considerato che
che la questione è manifestamente inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione, nel censurare la norma che riconosce alla pubblica amministrazione il potere di far valere o non l'incompetenza del giudice adito in favore di quello del cosiddetto “foro erariale”, non lascia comprendere se la pretesa violazione del precetto di cui all'art. 25 Cost. sia ravvisata nella circostanza che le parti private sono distolte dal giudice naturale da esse individuato secondo le regole ordinarie ovvero nella circostanza che, potendo la pubblica amministrazione non proporre l'eccezione d'incompetenza, ad essa sia consentito, a suo libito, di sottrarsi al criterio inderogabile del “foro erariale”; in sintesi, non è dato comprendere se si censuri la circostanza che parti private possano essere distolte dal loro giudice naturale ovvero la circostanza che la pubblica amministrazione possa sottrarsi al suo giudice naturale, non avanzando la richiesta di cui alla norma censurata;
che, nel primo caso, risolvendosi la censura nella
contestazione della stessa previsione del “foro erariale”, è evidente che
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2006.