SENTENZA N.
58
ANNO 2006
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha
pronunciato la seguente
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– Legge finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 30 novembre 2004 dal
Tribunale di Torino, nel procedimento civile vertente tra Linda Altovino e Olsa
S.p.A. ed altra, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 2005 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Udito nella
camera di consiglio dell’11 gennaio 2006 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto in fatto
Nel giudizio promosso da una prestatrice
di lavoro temporaneo – assunta nel gennaio 2001 da un’impresa fornitrice, con
un contratto che (in violazione dell’art. 3, comma 3, lettera g, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
recante «Norme in materia di promozione dell’occupazione») non indicava il
termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa
utilizzatrice – allo scopo di ottenere dal giudice l’accertamento dell’esistenza
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti della società
utilizzatrice o, in subordine, della società fornitrice, il Tribunale di Torino
ha sollevato, con ordinanza del 30 novembre 2004, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2001), nella parte in cui, nel secondo periodo dell’art. 10, comma 2, della
citata legge n. 196 del 1997, sostituisce le parole «a tempo indeterminato» con
le parole «a tempo determinato».
Il giudice rimettente rileva che il citato
art. 10, novellato dalla norma censurata, stabilisce le sanzioni per la violazione
delle prescrizioni della legge n. 196 del 1997, e in particolare dispone che il
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, in caso di mancanza della forma
scritta ovvero degli elementi di cui al citato art. 3, comma 3, lettera g), si trasforma in contratto “a tempo
determinato” alle dipendenze dell’impresa fornitrice.
Il Tribunale ritiene che – siccome la
formulazione letterale della norma impugnata esclude ogni dubbio sull’intento
del legislatore di modificare proprio il secondo periodo, e non il primo, del
secondo comma del citato art. 10 – al giudice non resta che proporre la
questione di costituzionalità di tale norma nella parte prima indicata, per
contrasto con l’art. 3 della Costituzione (per illogicità e irragionevolezza),
nonché con l’art. 35 Cost. (per insufficiente tutela del lavoro) e con l’art. 101 Cost. (perché l'assoggettamento
del giudice alla legge implica che la norma da applicare non sia irragionevole,
come accadrebbe se egli fosse tenuto a costituire con sentenza un rapporto di
lavoro a tempo determinato fra lavoratore e impresa fornitrice senza sapere
quale termine apporre, per essere il contratto di lavoro privo di alcuna
indicazione al riguardo).
Nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita.
Non è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. – La questione di costituzionalità,
sollevata dal Tribunale di Torino, concerne l’art. 117, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– Legge finanziaria 2001), che sostituisce le parole «a tempo indeterminato»
con le parole «a tempo determinato» nel secondo periodo del comma 2 dell’art.
10 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell’occupazione), concernente il contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo.
Il rimettente ritiene che la norma violi
gli artt. 3, 35 e 101 della Costituzione, sotto il profilo – rispettivamente –
dell’irrazionalità intrinseca, del difetto di tutela del lavoratore e
dell’assoggettamento del giudice ad una legge irragionevole.
2. – La questione di costituzionalità
è rilevante. L’art. 10 della legge n. 196 del 1997, modificato dalla norma
impugnata – benché poi abrogato dall’art. 85, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30) – deve infatti essere
applicato ratione temporis alla fattispecie sottoposta
all’esame del rimettente, relativa ad un contratto per prestazione di lavoro
temporaneo stipulato quando quella norma era in vigore.
3.
– La disciplina del «lavoro
temporaneo», introdotto dalla legge
n. 196 del 1997, distingue il
contratto
di fornitura e il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
Con
il primo (art. 1) un’impresa
di fornitura di tale tipo di lavoro (“impresa fornitrice”) pone uno o più
lavoratori (“prestatori di lavoro temporaneo”) a disposizione di un’altra
impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa (“impresa utilizzatrice”),
per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. Il contratto deve
essere stipulato in forma scritta (comma 5) e contenere, fra l’altro, la data
di inizio e il termine del contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo (lettera h).
Con il secondo (art. 3) l’impresa
fornitrice assume il lavoratore, a tempo determinato,
corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l’impresa
utilizzatrice (comma 1, lettera a), o
a tempo indeterminato (comma 1,
lettera b). Il contratto deve essere
stipulato in forma scritta (comma 3) e contenere, tra l’altro, la data di
inizio ed il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso
l’impresa utilizzatrice (lettera g).
In
sostanza il prestatore di lavoro temporaneo, dipendente dell’impresa
fornitrice, svolge, per la durata della prestazione lavorativa presso l’impresa
utilizzatrice, la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il
controllo di questa; e, nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato, rimane
a disposizione dell’impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la
prestazione lavorativa presso un’impresa utilizzatrice.
Il
secondo periodo del secondo comma dell’art. 10 della legge in esame, nella sua
formulazione originaria, prevedeva – ove il contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo fosse privo della forma scritta o dell’indicazione della data di
inizio e termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa
utilizzatrice – la sua trasformazione in contratto «a tempo indeterminato» alle
dipendenze dell’impresa fornitrice.
Tale
norma sanzionatoria esprimeva un’esigenza di tutela del lavoratore, analoga a
quella sottesa alla conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
prevista per i casi in cui l’apposizione di un termine al contratto di lavoro
non risulti da atto scritto (art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230; art. 1
del d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368); pari esigenza di tutela del lavoratore
si ritrova nella disciplina del “tempo parziale”, ove la clausola di riduzione
dell’orario di lavoro non sia stipulata per iscritto (sentenza n. 283 del
2005).
Parallelamente,
il primo periodo del medesimo secondo comma dell’art. 10 della legge n. 196 del
1997 sanzionava la mancanza della forma scritta nel contratto di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, stabilendo che in tal caso il lavoratore si
considera assunto dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
4. – Il secondo periodo del secondo comma
del citato art. 10 è stato modificato dall’impugnato art. 117, comma 1, lettera c), della legge n. 388 del 2000 che – in riferimento alla
trasformazione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, come sanzione per la violazione di una
delle ricordate prescrizioni – ha sostituito l’originaria espressione «a tempo
indeterminato» con quella «a tempo determinato».
La
violazione del principio di ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.) e di
quello di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35,
primo comma, Cost.) è di tutta evidenza. In caso di contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo stipulato a tempo indeterminato, ma senza il rispetto
delle prescrizioni di cui al terzo comma dell’art. 3 della legge n. 196 del
1997, la finalità sanzionatoria per il datore di lavoro è contraddittoriamente
perseguita attraverso la trasformazione del rapporto in un tipo contrattuale (a
tempo determinato) che comporta, per il lavoratore, parte debole del rapporto,
una tutela inferiore rispetto al tipo contrattuale voluto dalle parti (a tempo
indeterminato).
L’intrinseca
irragionevolezza della norma modificatrice è poi ulteriormente confermata dalla
mancanza di alcuna indicazione per la determinazione della durata del rapporto
in conseguenza della trasformazione del contratto, nonché dalla sua sostanziale
inoperatività in caso di contratto di prestazioni di lavoro temporaneo
stipulato sin dall’origine a tempo determinato (e però privo della forma
scritta o dell’indicazione della data di inizio e termine dello svolgimento
dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice).
5.
– I lavori parlamentari mostrano che la disposizione censurata trae origine da
un precedente emendamento (n. 108.1001, Senato, 18 dicembre 2000) formulato per
chiarire come la trasformazione prevista a titolo di sanzione riguardasse
soltanto la durata a tempo indeterminato del contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo, ma non incidesse sulla sua natura facendolo divenire
rapporto di lavoro ordinario. Infatti l’emendamento proponeva di aggiungere nel
secondo periodo del secondo comma dell’art. 10 della legge n. 196 del 1997 le
parole «di lavoro temporaneo» dopo le parole «si trasforma in contratto».
Peraltro esso è stato poi diversamente riscritto e la nuova riformulazione è
stata trasfusa nella disposizione censurata, con l’effetto che la finalità
chiarificatrice si è smarrita, con l’approvazione di un testo intrinsecamente
irragionevole e contraddittoriamente pregiudizievole per il lavoratore.
6.
– La norma censurata deve essere quindi dichiarata costituzionalmente
illegittima, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 35 della
Costituzione, con assorbimento dell’ulteriore parametro evocato dal giudice
rimettente.
Poiché
la norma dichiarata incostituzionale aveva come unico contenuto la sostituzione
testuale di alcune parole nel secondo periodo del secondo comma del citato art.
10, il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo
originario fino alla sua abrogazione ad opera del ricordato art. 85, comma 1,
lettera f), del d. lgs. n. 276 del
2003.
Per
questi motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 117, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001).
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio
2006.