Ordinanza n. 54 del 2006

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ORDINANZA N. 54

ANNO 2006

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Annibale                                      MARINI                                Presidente

-         Giovanni Maria                            FLICK                                   Giudice

-         Ugo                                              DE SIERVO                               "

-         Romano                                       VACCARELLA                        "

-         Paolo                                            MADDALENA                          "

-         Alfio                                            FINOCCHIARO                        "

-         Alfonso                                        QUARANTA                             "

-         Franco                                          GALLO                                      "

-         Luigi                                            MAZZELLA                              "

-         Gaetano                                       SILVESTRI                                "

-         Sabino                                          CASSESE                                   "

-         Maria Rita                                    SAULLE                                    "

-         Giuseppe                                      TESAURO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 30 luglio 2003, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Carlo Taormina nelle dichiarazioni rese all’agenzia di stampa ADN Kronos in data 20 marzo 2002, promosso con ricorso del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, depositato in cancelleria il 16 giugno 2005 ed iscritto al n. 28 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 16 giugno 2005, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nel corso di un procedimento civile promosso dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e da Sergio Cofferati nei confronti del deputato Carlo Taormina, al fine di ottenerne la condanna, previo accertamento del reato di diffamazione, al risarcimento dei danni derivanti dalla divulgazione di dichiarazioni da lui rese all’agenzia di stampa ADN Kronos il 20 marzo 2002 e da questa diffuse con il titolo “Biagi: Taormina, responsabilità oggettiva di Cofferati: Assassini si propongono come braccio armato di leader CGIL”, aventi ad oggetto l’omicidio del prof. Marco Biagi ad opera delle Brigate Rosse in Bologna, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dall’Assemblea, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni, nella seduta del 30 luglio 2003, con la quale si è dichiarato che i fatti per i quali è in corso il predetto procedimento riguardano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto tali, insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente fa presente che gli attori addebitavano al deputato in questione le seguenti affermazioni: di avere essi attori «creato le condizioni perché i terroristi si mettessero a disposizione»; di essere il Cofferati ed i comunisti contro il cambiamento ed il Biagi «essere stato assassinato contro il cambiamento»; di essersi proposti, gli assassini di Biagi, «come braccio armato di Cofferati e dei comunisti»; espressioni aventi la chiara finalità di suggerire ai lettori una responsabilità oggettiva in capo al Cofferati in ordine all’omicidio del prof. Biagi, nonché di individuare nell’azione del sindacato e del Cofferati le condizioni dell’azione dei terroristi;

che nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, a sostegno del giudizio di insindacabilità, si afferma che le dichiarazioni rese dal parlamentare, pur al di fuori delle sedi parlamentari, nell’ambito di un più ampio contesto facente riferimento a questioni sindacali, alla riforma dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, al ruolo del prof. Biagi nell’azione di cambiamento che si voleva attuare da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, erano strettamente connesse al dibattito politico sviluppatosi nei giorni successivi all’omicidio del prof. Biagi, mentre, contemporaneamente, si era svolta anche una discussione in sede parlamentare, nel corso della quale molti esponenti dei partiti di maggioranza avevano argomentato sul nesso esistente tra il grave delitto ed il dibattito politico sulla riforma del mercato del lavoro; ed, ancora, che il deputato Taormina aveva inviato una lettera aperta, di chiarimento, al Cofferati, nella quale precisava che l’espressione più grave relativa alla responsabilità oggettiva del Cofferati nell’omicidio Biagi era stata disconosciuta come propria, giacché, ove realmente pronunciata, sarebbe stata finalizzata ad escludere ogni coinvolgimento personale e causale del segretario della CGIL nel tragico delitto;

che il Tribunale di Roma – richiamata la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 3 giugno 2004, emessa nella causa De Jorio c. Italia – osserva che non risulta che il deputato Taormina abbia effettuato in aula un intervento nella immediatezza dell’omicidio del prof. Biagi o comunque abbia svolto un’attività, nell’ambito del dibattito politico sulla riforma del mercato del lavoro, nel cui contesto abbia affrontato le tematiche dei rapporti tra sindacato e terrorismo, nei termini di cui alle affermazioni riportate dall’ADN Kronos;

che, si rileva nel ricorso, il richiamo al contemporaneo dibattito politico e parlamentare sulle connessioni tra detto omicidio e la riforma del mercato del lavoro in via di attuazione da parte della maggioranza di governo è estremamente generico, mancando non solo di ogni riferimento ad una personale attività del deputato Taormina, ma soprattutto del requisito della identità sostanziale di contenuto con la specifica opinione espressa nelle affermazioni di cui si tratta;

che nulla di analogo alle affermazioni contestate al deputato in questione è, secondo il ricorrente, riscontrabile negli interventi dei deputati Cicchitto di Forza Italia e Cristaldi di Alleanza Nazionale, effettuati in aula il 20 marzo 2002 e richiamati dalla Giunta a conferma della centralità assunta dall’omicidio del prof. Biagi nel dibattito politico-parlamentare dell’epoca;

che, infine, il richiamo alla lettera aperta inviata dal deputato Taormina al Cofferati esula dal circoscritto ambito della verifica del nesso di funzionalità tra le affermazioni e l’attività parlamentare, rimessa alla Camera legislativa ai fini della valutazione della insindacabilità, potendo incidere se mai sul merito della presunta condotta diffamatoria;

che, in definitiva, la Camera, secondo il ricorrente, avrebbe interpretato in modo erroneo la nozione di esercizio delle funzioni, ledendo la sfera di attribuzioni della Magistratura, in quanto le dichiarazioni rese dal deputato Taormina nella intervista di cui si tratta non potrebbero ritenersi collegate alle sue funzioni parlamentari, sicché non sarebbe invocabile, in relazione ad esse, l’immunità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale di Roma ha, pertanto, chiesto l’annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 2003, relativa alle affermazioni in questione.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se “esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza”, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo del conflitto;

che, infatti, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene;

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del presente conflitto in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che dal ricorso possono ricavarsi “le ragioni del conflitto” e “le norme costituzionali che regolano la materia”, come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

per questi  motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo del presente giudizio e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2006.