SENTENZA N. 30
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20,
comma 2, lettere g) e j), della legge della Regione Abruzzo 13
dicembre 2004, n. 46 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
14 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 22 febbraio 2005 ed iscritto al
n. 24 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione della Regione
Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio
2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;
uditi l’avv. dello Stato Carlo Sica per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avv. Sandro Pasquali per
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 14 febbraio 2005 e depositato il 22 febbraio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, lettere g) e j), della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 46 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati), deducendo la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
Il ricorrente osserva che la norma censurata, nel prevedere la istituzione della Consulta regionale della immigrazione, quale strumento di partecipazione, stabilisce che tra i componenti di tale organismo vi siano anche un rappresentante dell’INPS designato dalla sede regionale (lettera g), nonché un rappresentante per ogni Prefettura presente sul territorio regionale (lettera j). Le disposizioni in questione risulterebbero in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto «le funzioni e i compiti spettanti agli organi e rappresentanti dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali possono essere determinati solo con legge dello Stato». Le previsioni impugnate, invece, attribuiscono nuovi compiti all’INPS ed alle Prefetture, attraverso la partecipazione di un loro rappresentante all’organismo regionale istituito con la legge innanzi citata: donde, la relativa incostituzionalità.
2. - Si è costituita le Regione Abruzzo
depositando memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi la manifesta
infondatezza del ricorso.
Inoltre – soggiunge
3. – In prossimità della udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, peraltro fuori termine, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. – La questione di legittimità
costituzionale, sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ha ad oggetto due specifiche disposizioni dettate dall’art. 20, comma
2, lettere g) e j), della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre
2004, n. 46, recante Interventi a sostegno degli stranieri immigrati. L’art. 20
di tale legge − le cui finalità, di carattere eminentemente sociale, sono
delineate nell’art. 1 − prevede la istituzione, presso
Le doglianze del ricorrente si concentrano sulla composizione di tale organo, giacché le disposizioni censurate prevedono che della Consulta facciano anche parte, rispettivamente, «n. 1 rappresentante dell’INPS, designato dalla sede regionale» (lettera g), nonché «n. 1 rappresentante per ogni Prefettura presente sul territorio regionale» (lettera j). Trattandosi, quindi, nel primo caso, del rappresentante di un ente pubblico nazionale designato dai responsabili della relativa articolazione territoriale; e, nel secondo caso, del rappresentante di un organismo facente parte della amministrazione dello Stato, ne deriverebbe – a detta del ricorrente – la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, il quale riserva alla legislazione esclusiva dello Stato il compito di dettare norme in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
2. – La questione è fondata.
La normativa regionale impugnata dal Governo, infatti, nel prevedere − fra i componenti dell’organismo regionale di cui si è detto − i rappresentanti di un ente pubblico nazionale e di una articolazione della pubblica amministrazione, automaticamente configura, in capo a tali rappresentanti, nuove e specifiche attribuzioni pubbliche: quelle, appunto, relative all’espletamento delle funzioni connesse alla attività in concreto devoluta all’organo collegiale, in seno al quale gli stessi sono chiamati ad operare. Da ciò deriva, per quei pubblici dipendenti e per gli uffici che essi sono chiamati a rappresentare, un’inevitabile alterazione delle ordinarie attribuzioni svolte in seno agli enti di appartenenza: con la conseguente compromissione del parametro invocato, che riserva in via esclusiva alla legislazione dello Stato di provvedere in materia.
D’altra parte, ove alle Regioni fosse
riconosciuta l’incondizionata possibilità di attribuire legislativamente
− in forma autoritativa ed unilaterale − l’esercizio di funzioni
pubbliche a uffici della amministrazione dello Stato o ad enti pubblici
nazionali, seppure in sede locale, ne verrebbe all’evidenza compromessa la
stessa funzionalità ed il buon andamento; quest’ultimo postula, infatti, un
modello normativo unitario e coordinato, cui riservare la individuazione e la
organizzazione delle attribuzioni e dei compiti demandati a quegli uffici o a
quegli enti. Né può valere in senso contrario – come mostra di ritenere
Come è agevole osservare, il primo rilievo si limita ad evocare un profilo di mero fatto, il quale non incide sul nuovo compito comunque demandato agli uffici coinvolti (designazione di un rappresentante cui riservare quelle determinate funzioni) e sulle funzioni attribuite al rappresentante, che evidentemente prescindono dal relativo concreto esercizio. Il secondo rilievo è del tutto inconferente, perché la funzione consultiva (ma, in realtà, anche propositiva: v. art. 22, comma 2), che il suddetto organismo regionale è chiamato a svolgere, comporta pur sempre, per gli uffici statali o nazionali chiamati in causa, l’esercizio di attribuzioni pubbliche, conferite legislativamente e senza alcun concerto, da ente diverso da quello di appartenenza.
E’ ben vero − come sottolinea
Le disposizioni impugnate devono pertanto essere dichiarate costituzionalmente illegittime.
per questi motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, lettere g) e j), della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 46 (Interventi a sostegno degli stranieri immigrati).
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
F.to:
Annibale
MARINI, Presidente
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria l’1 febbraio 2006.