ORDINANZA N. 28
ANNO
2006
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli
23, quinto comma, 24, primo comma, e 17-bis, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934 n.
37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento
della professione di avvocato e di procuratore), come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla
disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2003, n. 180, promossi con due ordinanze del 4 gennaio 2005 dal Tribunale
amministrativo regionale dell’Emilia Romagna sui ricorsi proposti
rispettivamente da Alessandra Nannini e da Caterina Jacchia contro il Ministero
della Giustizia iscritte ai nn. 241 e 293 del registro ordinanze 2005 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 19 e 23, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2006 il Giudice
relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che con due ordinanze emesse in data 4 gennaio 2005, di contenuto sostanzialmente analogo, il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ha sollevato
d’ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, quinto comma, 24, primo comma
e 17-bis, secondo comma, del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme
integrative e di attuazione del regio
decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della
professione di avvocato e di procuratore) come
novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla
professione forense) convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 luglio 2003, n. 180, relativi alla procedura di valutazione delle
prove di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato;
che il rimettente riferisce di essere stato investito della
decisione con distinti ricorsi promossi da due candidate alla sessione del
dicembre 2003 degli esami di abilitazione alla professione forense presso la Corte d'appello di
Bologna, le quali in sede di valutazione delle prove scritte avevano riportato
delle votazioni inferiori al complessivo punteggio di 90, venendo
conseguentemente escluse dalla prova orale;
che
ambedue le ricorrenti avevano denunciato la mancanza di motivazione del voto
attribuito dalla commissione agli atti giudiziari redatti in materia civile e
penale e la conseguente impossibilità di ricostruire l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio negativo;
che
secondo il TAR la normativa di riferimento consentirebbe alla commissione di
attribuire esclusivamente un punteggio numerico per ciascuna prova scritta;
che tale tesi troverebbe conferma sia
nella prassi amministrativa espressa dalle circolari del 10 luglio 2000, prot. n. 7/2901300212678/Ue e del 12 luglio 2001, prot. n. 7/19471V 2001 della Direzione generale degli affari
civili e delle libere professioni, indirizzate alle commissioni esaminatrici,
sia nella consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale,
decidendo questa tipologia di controversie con sentenze redatte in forma
semplificata ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205
(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), mostra di ritenere
manifestamente infondata ogni censura diretta a contestare la mancata
motivazione della commissione esaminatrice nell'attribuzione di un punteggio;
che,
a giudizio del rimettente, la questione prospettata sarebbe rilevante nel
giudizio a quo e non manifestamente infondata in quanto la disciplina in tema di
correzione e valutazione degli elaborati scritti degli esami per l’abilitazione
alla professione forense, recentemente introdotta dal d.l. del 2003, n. 112,
convertito in legge n. 180 del 2003, così come interpretata dal Consiglio di
Stato, contrasta con gli articoli 3, 97 e 98 della Costituzione, apparendo
irragionevole che la commissione giudicatrice non debba giustificare la
concreta applicazione dei criteri che per legge devono essere predeterminati
nella valutazione del singolo elaborato, attraverso l'indicazione degli
specifici parametri tenuti presenti nell’attribuzione del punteggio;
che, secondo il TAR, la
predetta normativa sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, comportando una disparità di trattamento rispetto alla
diversa disciplina dettata per i concorsi pubblici dall’art. 9 del d. P. R. 9
maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e dall’art. 9, comma
3, del d. P. R. 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale);
che la normativa impugnata
contrasterebbe altresì con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione,
sancito dagli articoli 97 e 98
della Costituzione, in ragione del carattere pubblico della professione
forense, considerata come estrinsecazione di un pubblico servizio;
che infine la normativa
impugnata violerebbe gli artt. 24 e 113
della Costituzione, per la compressione del diritto di difesa del
candidato ingiustamente valutato, dato che, come ormai chiarito dalla
prevalente giurisprudenza, il sindacato del giudice amministrativo
sull’attività della pubblica amministrazione investe anche le manifestazioni di discrezionalità tecnica, quali quelle che si traducono
nel giudizio di idoneità espresso da una commissione esaminatrice, del quale
deve potersi controllare la ragionevolezza, logicità e coerenza.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna,
con due ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli articoli 23, quinto comma, 24, primo
comma, e 17-bis, secondo
comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione
del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della
professione di avvocato e di procuratore) come novellato dal d.l. 21 maggio
2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2003, n. 180;
che i giudizi, aventi ad oggetto la
stessa norma, vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;
che identica questione, sollevata con
riferimento all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), è già stata ritenuta
manifestamente inammissibile da questa Corte, con l'ordinanza n. 466
del 2000, in quanto non «diretta a risolvere un dubbio di legittimità
costituzionale», ma consistente piuttosto «in un improprio tentativo di
ottenere l'avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione
della norma»;
che, con ordinanza n. 233
del 2001, questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la stessa
questione, non avendo il rimettente tratto le conseguenze applicative
dell'interpretazione considerata conforme ai parametri costituzionali;
che con successiva ordinanza n. 419 del 2005, questa Corte ha
ribadito l’inammissibilità di ogni questione attraverso la quale il rimettente
tenda ad ottenere l’avallo della Corte ad una certa interpretazione,
contestando esplicitamente il
presupposto interpretativo posto a base dell’ordinanza di rimessione –
analogo a quello oggi in esame, ancorché riferito a diverso testo normativo – ed
escludendo che la tesi dell’inesistenza di un obbligo di motivazione per gli
esami di abilitazione e in generale per i concorsi costituisca “diritto
vivente”;
che in tale ultima ordinanza questa
Corte ha ricordato che la giurisprudenza amministrativa fornisce un panorama
articolato di possibili soluzioni interpretative, non limitandosi alla sola
tesi che esclude l’obbligo di motivazione nelle operazioni di giudizio
conseguenti a valutazioni tecniche ma estendendosi sino a quella che invece
ritiene applicabile il medesimo obbligo anche ai giudizi valutativi ed a quella
secondo cui la sufficienza e idoneità del punteggio numerico dev’essere
apprezzata caso per caso, in relazione alla possibilità concreta che il
concorrente abbia di ricostruire per relationem i criteri seguiti dalla
commissione esaminatrice, ad esempio facendo riferimento ai criteri di massima
predeterminati dalla stessa o alle glosse apposte sugli elaborati scritti.
che, rispetto a tali principi, la scelta dell’odierno rimettente di focalizzare
le proprie censure di
costituzionalità sulla diversa
normativa che disciplina la procedura per l’espletamento
dell’esame di abilitazione alla professione forense, anziché sulla norma che impone
la motivazione dei provvedimenti amministrativi, non muta i termini della
questione di costituzionalità, dato che, sebbene riferita ad un diverso testo
normativo, essa può ritenersi sostanzialmente coincidente con quella già decisa
da questa Corte con le citate pronunce;
che, anche con riguardo alle norme
impugnate, deve affermarsi l’insussistenza di un orientamento giurisprudenziale
consolidato che escluda l’obbligo di motivazione o che ritenga il punteggio in
ogni caso idoneo a sintetizzarla;
che pertanto, anche con riferimento alla diversa
normativa impugnata, va confermato il richiamato orientamento di questa Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 23, quinto comma, 24, primo comma, e17-bis, secondo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23
gennaio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio
2006.