ORDINANZA N.
27
ANNO 2006
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
-
- Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la seguente
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore
Gaetano Silvestri.
Ritenuto che, con ordinanza
depositata il 1° aprile 2004, il Tribunale di Trieste ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione e 3 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), questione di legittimità costituzionale dell’art. 122 del codice di procedura civile in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi
1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché del combinato
disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, e dell’art. 4, comma 1,
della citata legge n. 38 del 2001, nella parte in cui limitano al solo ambito
territoriale individuato dalla citata legge l’operatività della tutela
riconosciuta agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena del diritto
all’uso della lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e
giudiziarie locali;
che il giudice rimettente è stato adìto con istanza redatta
personalmente, in lingua slovena, dal legale rappresentante di una società
cooperativa a responsabilità limitata avente sede in Padriciano, frazione del
Comune di Trieste, per ottenere la declaratoria di nullità della cartella di
pagamento riguardante una sanzione amministrativa, notificata a mezzo posta in
data 30 maggio 2003, priva della traduzione in lingua slovena, con contestuale
richiesta di sospensione dell’efficacia della stessa cartella;
che il rimettente, previa qualificazione dell’istanza come opposizione a
ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con provvedimento pronunciato inaudita altera parte, ha concesso la sospensione
dell’efficacia della cartella di pagamento ed ha disposto l’assistenza
linguistica sia in forma scritta – mediante la traduzione in lingua italiana
dell’atto introduttivo ed in lingua slovena del decreto di fissazione
dell’udienza e del verbale – sia in forma orale, assicurando la presenza di un
interprete di lingua slovena all’udienza di comparizione delle parti;
che, a seguito della costituzione delle parti convenute, essendo emerso
dalla documentazione prodotta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia che
l’ordinanza-ingiunzione aveva già costituito oggetto di impugnazione (rigettata
con sentenza del Tribunale di Trieste n. 633 del 14 marzo 2001), il rimettente
ha riqualificato l’atto introduttivo del giudizio – ai sensi degli artt. 617
cod. proc. civ. e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall’art. 16 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998
n. 337) – quale opposizione diretta a contestare la regolarità formale del
precetto-cartella esattoriale, in quanto privo della traduzione in lingua
slovena, ed ha revocato il provvedimento cautelare di sospensione
dell’efficacia della cartella esattoriale;
che, come riferisce il rimettente, le parti convenute hanno formulato
eccezioni pregiudiziali e preliminari, in particolare assumendo che la materia
dell’organizzazione della pubblica amministrazione apparterrebbe alla
giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e che l’atto introduttivo del giudizio, in quanto
redatto in lingua slovena fuori dai casi in cui la legge autorizza l’uso della
lingua minoritaria nel processo civile, risulterebbe inammissibile e tale
dovrebbe essere dichiarato senza ulteriori accertamenti;
che il giudice a quo ritiene necessario, anche ai fini
della decisione sulle eccezioni sollevate dalle convenute, stabilire se la
parte attrice abbia diritto a ricevere tradotti nella lingua materna gli atti
processuali, in applicazione della tutela costituzionalmente garantita agli
appartenenti alla minoranza slovena in virtù del richiamo operato dall’art. 8
del Trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73 (Ratifica ed
esecuzione del trattato tra
che, a parere del rimettente, il
dubbio riguardante l’applicabilità della tutela nei termini già delineati
discenderebbe dalla lettura congiunta dell’art. 122 cod. proc. civ. e degli
artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4, della legge n. 38 del 2001, là dove il
riconoscimento dell’uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità
amministrative e giudiziarie locali sarebbe limitato ai soli territori –
insistenti nelle Province di Trieste, Udine e Gorizia – inseriti nella tabella
indicata nell’art. 4 citato, con conseguente esclusione dei soggetti, persone
fisiche o giuridiche, non aventi residenza o sede in quei territori;
che l’uso della lingua materna
risulterebbe ulteriormente condizionato – con riferimento alle zone centrali
delle città di Trieste, Udine e Gorizia e alla città di Cividale del Friuli –
all’istituzione, da parte delle amministrazioni interessate, di un ufficio di
assistenza rivolto «anche» ai cittadini residenti in territori non previsti
dall’art. 4;
che, inoltre, secondo il giudice
a quo la normativa denunciata introdurrebbe una irragionevole disparità
di trattamento tra soggetti ugualmente appartenenti alla minoranza linguistica
protetta, in base al dato puramente formale della residenza, riducendo la
tutela al di sotto della soglia minima individuata dalla Corte costituzionale
per i soggetti non residenti nei territori indicati nell’art. 4;
che, a detta del rimettente, i
parametri costituzionali invocati risulterebbero ulteriormente violati in
quanto l’applicazione della tutela nei territori inseriti nella tabella di cui
all’art. 4 della legge n. 38 del 2001 sarebbe condizionata alla previa
adozione, da parte degli uffici interessati, delle misure organizzative «nel
rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni ai sensi
dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili» (art. 8, comma 4). In
particolare, nel caso di rapporti tra appartenenti alla minoranza linguistica
slovena e concessionari di servizi di pubblico interesse, per effetto del
combinato disposto degli artt. 4 e 8, commi 1 e 5, della legge n. 38 del 2001,
l’applicazione della tutela risulterebbe condizionata alle circostanze che il
concessionario abbia sede nel territorio indicato nell’art. 1 (Province di
Trieste, Udine e Gorizia) e competenza nei comuni inseriti nella tabella di cui
all’art. 4 della citata legge n. 38 del 2001 e che siano adottate specifiche
convenzioni finalizzate a disciplinare le modalità di attuazione della tutela,
entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
che, pertanto, secondo il
Tribunale rimettente la tutela degli appartenenti alla minoranza linguistica
slovena risulterebbe esclusa a fronte di concessionari di servizi di pubblico
interesse aventi rilevanza nazionale, ovvero in caso di mancata adozione delle
convenzioni. Sarebbe, quindi, introdotta una evidente disparità di trattamento
tra soggetti ugualmente destinatari della tutela, in base alla scelta compiuta
dalla pubblica amministrazione concedente di gestire direttamente i servizi di
pubblico interesse ovvero di affidarli a terzi, ed, in questo secondo caso, di
affidare i servizi stessi a soggetti aventi o meno rilevanza nazionale;
che, infine, a parere del
giudice a quo tale normativa risulterebbe lesiva della tutela
costituzionale riconosciuta agli appartenenti alla minoranza slovena anche in
quanto non dotata di immediata operatività, essendo condizionata all’adozione
di atti normativi e misure amministrative demandate ad organismi governativi
(il Comitato paritetico istituito all’art. 3 e la Presidenza del Consiglio dei
ministri), e quindi, in definitiva, esposta alle contingenti vicende politiche;
che è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione venga dichiarata
inammissibile o comunque infondata;
che, con riguardo al profilo
dell’inammissibilità, la difesa erariale osserva come, a seguito della
riqualificazione dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.,
il giudizio a quo deve essere
ritenuto giudizio ordinario di cognizione all’interno del quale non è
consentito l’uso della lingua minoritaria, a differenza di quanto avviene nello
speciale procedimento delineato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del
1981, che è attivabile anche senza l’ausilio di un patrocinatore;
che, pertanto, a parere del
resistente, l’atto introduttivo del giudizio non poteva essere redatto in
lingua slovena e il giudice avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile;
che, nel merito, secondo
l’Avvocatura dello Stato va riaffermata la discrezionalità del legislatore
nell’approntare la tutela delle minoranze linguistiche e la conseguente
compatibilità con l’assetto costituzionale del differente grado di tutela
accordato alle diverse minoranze linguistiche insediate sul territorio dello
Stato;
che, di conseguenza, la difesa
erariale reputa la disciplina dettata dalla legge n. 38 del
che, inoltre, alla resistente
non pare censurabile il meccanismo di delimitazione territoriale introdotto
dall’art. 4, comma 1, della legge citata, là dove demanda la predisposizione
della tabella al Comitato paritetico, essendo tale organismo idoneo a garantire
la neutralità nella scelta dei territori;
che, a parere della difesa
erariale e contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, la normativa
denunciata garantisce la tutela minima a tutti gli appartenenti alla minoranza
slovena, anche non residenti o non aventi sede nei territori inseriti nella tabella
di cui all’art. 4, attraverso la previsione di appositi uffici da istituire
nelle zone centrali delle città di Trieste, Udine e Gorizia e nella città di
Cividale del Friuli;
che, infine, con riferimento al
profilo della mancata adozione degli strumenti di attuazione della legge n. 38
del 2001, l’Avvocatura dello Stato rileva come l’eventuale inadempienza non
costituisca ex se indice di
incostituzionalità delle disposizioni normative denunciate. In proposito, la
stessa difesa statale segnala che il Dipartimento per gli affari regionali
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la circolare 12 giugno
2002, n. 200/3769/622.8.13.Reg, ha dato disposizioni alle amministrazioni dello
Stato di procedere all’applicazione della normativa contenuta negli artt. 7 e 8
della legge n. 38 del 2001, con rinvio alla delimitazione territoriale operata
dai Consigli provinciali in applicazione dell’art. 3 della legge 15 dicembre
1999, n. 482 (Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche), con la
conseguenza che la legge non è operativa nella sola Provincia di Trieste, in
quanto questa non ha ancora provveduto alla delimitazione dei territori.
Considerato che con
l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trieste ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 6 della Costituzione
e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia), questione di legittimità costituzionale dell’art. 122 del codice di procedura civile in combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi
1, 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché del combinato
disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, commi 1 e 5, e dell’art. 4, comma 1,
della citata legge n. 38 del 2001, nella parte in cui limitano al solo ambito
territoriale individuato dalla citata legge l’operatività della tutela
riconosciuta agli appartenenti alla minoranza linguistica slovena del diritto
all’uso della lingua materna nei rapporti con le autorità amministrative e
giudiziarie locali;
che il giudice rimettente ha
espressamente qualificato l’atto introduttivo del giudizio a quo come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617,
primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall’art. 16 del decreto
legislativo 26 febbraio
1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998 n. 337);
che, per esplicita dichiarazione
contenuta nell’ordinanza di rimessione, la suddetta opposizione è stata redatta
e presentata personalmente dalla parte, senza assistenza di un difensore;
che le opposizioni previste e
disciplinate dal titolo quinto del libro terzo del codice di procedura civile
danno luogo – come costantemente affermato in giurisprudenza e in dottrina – ad
autonomi giudizi di cognizione;
che pertanto all’opposizione di
cui all’art. 617 cod. proc. civ. si applicano pienamente le regole contenute
negli artt. 82 e 83 cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass., sez. III, 22 luglio
2004, n. 13638);
che, in applicazione del
principio generale di cui all’art. 82 cod. proc. civ., la mancanza di
rappresentanza-difesa tecnica produce la nullità insanabile dell’intero
giudizio e l’atto sottoscritto solo dalla parte deve considerarsi inesistente
ed inidoneo all’instaurazione del procedimento (ex plurimis, Cass.,
sez I, 13 giugno 1998, n. 5929; Cass., sez. I, 9 settembre 2002, n. 13069);
che di conseguenza il giudizio a quo appare vistosamente viziato
dall’inesistenza giuridica dell’atto introduttivo;
che, secondo la giurisprudenza
costante di questa Corte, solo in assenza di vizi rilevabili ictu oculi è precluso in sede di
giudizio di costituzionalità il sindacato sulla validità del giudizio
principale (ex plurimis, sentenze n. 109 del
2003, n. 163
e 498 del 1993,
n. 139 del 1980);
che, nel caso di specie, la
violazione del principio generale dell’indefettibilità della rappresentanza-difesa
tecnica contenuto nell’art. 82 cod. proc. civ. appare chiara e manifesta;
che, in conclusione, il giudizio
a quo non si è validamente instaurato
per un vizio macroscopico rilevabile d’ufficio;
che l’autonomia del giudizio
costituzionale non può spingersi sino ad ignorare la nullità-inesistenza,
rilevabile a prima vista, del giudizio a
quo.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 122 del codice di procedura civile, in
combinato disposto con gli artt. 4 e 8, commi 1, 3 e 4 della legge 23 febbraio
2001 n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione
Friuli-Venezia Giulia), nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e
8, commi 1 e 5, della legge n. 38 del 2001 e dell’art. 4, comma 1, della legge
n. 38 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 6 della
Costituzione e 3 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale di Trieste con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23
gennaio 2006.
Depositata
in