IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli articoli 39, primo comma, e 273 del codice di procedura
civile, promosso con ordinanza del 24 agosto 2004 dal Tribunale di Biella nel
procedimento civile vertente tra Ditta Ritorcitura Valsessera di Gianfranco
Cortese e Ditta Escavazioni Effetre di R. e S. Filisetti e C. snc, iscritta al
n. 92 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore Franco
Bile.
Ritenuto che il
Tribunale di Biella, con ordinanza del 24 agosto 2004 resa nel corso di un
giudizio civile per risarcimento di danni, ha proposto – in riferimento agli articoli 3 e 111, secondo comma,
della Costituzione – la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 273 e 39, primo comma, del codice di
procedura civile, «nella parte in cui non prevedono che la litispendenza possa
essere pronunciata anche quando i procedimenti relativi alla stessa causa
pendono avanti allo stesso giudice (inteso come ufficio giudicante)»;
che,
secondo quanto riferisce il rimettente, il convenuto – premesso che la domanda
era gia stata proposta dall’attore, in via riconvenzionale, in un giudizio di
opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza del
medesimo convenuto – ha chiesto la declaratoria della litispendenza;
che,
secondo il rimettente, l’eccezione di litispendenza è infondata, in quanto «le
due cause pendono davanti a due magistrati dello stesso Tribunale», onde se ne
dovrebbe disporre la riunione ai sensi dell’art. 273, secondo comma, cod. proc.
civ.;
che,
ad avviso del rimettente, la non manifesta infondatezza della prospettata
questione di legittimità costituzionale discende dalla differente disciplina
cui le norme impugnate sottopongono la contemporanea pendenza della stessa
causa secondo che essa si verifichi dinanzi allo stesso ufficio giudiziario o
dinanzi ad uffici giudiziari diversi;
che
infatti nel secondo caso il giudice successivamente adito deve pronunciare con
sentenza la litispendenza, con conseguente esaurimento del processo (art. 39
cod. proc. civ.), mentre nel primo, una volta disposta la riunione avanti allo
stesso magistrato, il processo introdotto successivamente prosegue e non si
esaurisce (art. 273 cod. proc. civ.);
che
– per il giudice rimettente – «la più recente di due cause identiche
costituisce in realtà una entità insuscettibile di svolgere alcun effetto,
posto che altrimenti svuoterebbe di significato l’intera struttura processuale
consentendo un banale aggiramento di ogni barriera preclusiva eventualmente
verificatasi nel precedente giudizio e determinando una grave lesione del
diritto di difesa della parte a favore della quale fossero maturate le suddette
preclusioni»;
che
questa disciplina è pertanto lesiva degli invocati parametri costituzionali,
essendo irragionevole che un processo (quello prevenuto) destinato a rimanere
privo di effetti si concluda immediatamente nel caso della litispendenza e
continui invece nell’ipotesi che la contemporanea pendenza della stessa causa
si verifichi avanti allo stesso ufficio;
che
il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in giudizio, tramite
l’Avvocatura generale dello Stato, depositando una memoria, nella quale ha
sostenuto l’infondatezza della questione.
Considerato che il rimettente – alla stregua di quanto egli stesso
riferisce – conosce di uno solo dei procedimenti da riunire, l’altro essendo
pendente avanti ad altro magistrato dello stesso Tribunale;
che pertanto egli, allo
stato, deve solo e preliminarmente riferirne al presidente perché, a norma
dell’art. 273, secondo comma, del codice di procedura civile, designi «il
giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire»;
che solo il magistrato
così designato dovrà procedere alla trattazione delle cause riunite e, quindi,
all’applicazione della disciplina posta dalle norme impugnate;
che pertanto la questione
di legittimità costituzionale – in quanto prospettata prematuramente – deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 273 e 39,
primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento
agli articoli 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
Biella con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23
gennaio 2006.
Depositata in