composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Roberto Castelli nei confronti del deputato Oliviero Diliberto, giudizio promosso con ricorso del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, nei confronti del Senato della Repubblica, depositato in cancelleria l’8 giugno 2005 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005 (fase di ammissibilità).
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, con ricorso depositato l’8 giugno 2005, il
Giudice per l’udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Roma ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della
Repubblica, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spetta al Senato
affermare che i fatti per cui è in corso procedimento penale, pendente dinanzi
ad esso GUP, a carico del senatore Roberto Castelli concernono opinioni
espresse nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione, e, conseguentemente, di annullare la delibera adottata il
30 giugno 2004 «per il procedimento civile avente medesimo oggetto e che, come
risulta dagli atti, il Senato ha ritenuto applicabile anche alla fattispecie
presente»;
che il
ricorrente premette che, con querela del 27 aprile 2004, il deputato Oliviero
Diliberto lamentava che, nel corso della trasmissione televisiva “Telecamere”
registrata in data 18 marzo 2004 e andata in onda il successivo giorno 21, il
senatore Roberto Castelli avesse proferito dichiarazioni diffamatorie nei suoi
confronti;
che, in
particolare, secondo la querela, alla domanda rivolta dall’onorevole Diliberto
al senatore Castelli su quali fossero le ragioni della sua presenza ad una
manifestazione di giovani padani svoltasi davanti al “Parlamento”
(manifestazione nel corso della quale erano state pronunciate le parole «chi non salta italiano è»),
quest’ultimo aveva risposto: «piuttosto
che mandare in giro a sprangare come fai tu preferisco saltare»;
che inoltre, nel
corso della stessa trasmissione televisiva, il senatore Castelli aveva
sostanzialmente addebitato al querelante «di essere il mandante di azioni
delittuose», affermando testualmente: «fascisti,
borghesi, ancora pochi mesi, te lo ricordi? Poi hanno sparato ed i tuoi amici
sono in Francia»; e, sempre nel medesimo contesto, il senatore Castelli
dichiarava: «credo sia molto più grave
andare a ricevere con gli onori le terroriste che voi avete fatto liberare con
l’inganno», con ciò accusando l’onorevole Diliberto «di aver operato
illegalmente per favorire il rientro in Italia di terroristi, allorché aveva
svolto l’incarico di Ministro della Giustizia nel primo governo D’Alema»;
che il GUP
ricorrente rammenta altresì che, con ordinanza del 13 dicembre 2004, il
“Tribunale dei ministri”, investito dei predetti fatti in considerazione della
carica ricoperta dal senatore Castelli nel Governo, dichiarava la propria
incompetenza e disponeva la restituzione degli atti ritenendo si trattasse di
reati comuni;
che
successivamente – si espone ancora nel ricorso –
che nella
proposta della Giunta del 15 giugno 2004 – riferisce sempre il GUP del
Tribunale di Roma – si poneva in risalto, tra l’altro, «che la contrapposizione
della propria figura e della propria condotta politico amministrativa di
Ministro della giustizia con quella dei suoi predecessori della scorsa
legislatura è la cifra della pubblica presentazione che il senatore Castelli fa
del suo operato quale Ministro della giustizia, sin dall’assunzione della
carica», essendo egli figura di spicco del gruppo politico parlamentare della
Lega Nord che «ripetutamente appuntò la sua attenzione sulle vicende connesse
alla gestione del “caso Baraldini” da parte del secondo governo della scorsa
legislatura, in cui il deputato Diliberto rivestiva la carica di
Guardasigilli»;
che, in
particolare, si osservava ancora nella proposta della Giunta, è «da almeno sei
mesi» che tra
che, espone
sempre il ricorrente, nella stessa proposta si assumeva esservi una
“sperequazione”, sotto il profilo della garanzia prevista dall’art. 68, primo
comma, della Costituzione, tra la posizione rivestita da un Ministro, «che nel
nostro ordinamento costituzionale può anche essere parlamentare ma che non può
ovviamente spiegare la sua attività negli atti tipici che questa funzione
contempla», e quella del «mero parlamentare», giacché «la giurisprudenza costituzionale
riconnette il nesso funzionale alla preesistenza di atti parlamentari tipici in
corrispondenza contenutistica sostanziale con l’espressione delle opinioni»;
che, a tal fine,
si sosteneva nella proposta della Giunta, la posizione del Ministro presentava
«analogia» con quella del parlamentare «che a Camere sciolte, eserciti attività
di cronaca o di critica politica su fatti successivi allo scioglimento, senza
perciò avere la possibilità di produrre atti di sindacato ispettivo
preesistenti». Un caso, questo, venuto all’esame durante
che, tanto
premesso, il GUP ricorrente sostiene che il Senato «abbia erroneamente valutato
la sussistenza dei presupposti necessari per poter considerare le dichiarazioni
rese dal senatore Castelli ricollegabili all’ipotesi prevista dall’art. 68,
primo comma, della Costituzione»;
che, infatti,
nel rammentare che la giurisprudenza in materia ha ritenuto che «costituiscono
opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare quelle manifestate
durante il compimento di atti tipici della funzione, nonché quelle che, pur non
essendo state manifestate in sede parlamentare, riproducano il contenuto
sostanziale delle prime», il giudice ricorrente osserva che le dichiarazioni
del senatore Castelli «sono state rese nel corso di una trasmissione televisiva
e, quindi, al di fuori dell’esercizio di funzioni parlamentari», non
risultando, però, «sostanzialmente riproduttive di un’opinione espressa in sede
parlamentare» dallo stesso senatore;
che, in conclusione, il GUP del Tribunale di Roma
sostiene che la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della
Repubblica, proprio perché frutto di «un’erronea valutazione dei presupposti
richiesti dall’art. 68 Cost.», interferisca illegittimamente «nelle
attribuzioni dell’autorità giudiziaria».
Considerato che, in questa fase del giudizio,
che, sotto il
profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Giudice
per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma a sollevare conflitto, in
quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente
garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui
appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;
che, parimenti,
deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad
essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in
modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68,
primo comma, della Costituzione;
che, per quanto
attiene al profilo oggettivo, sussiste la materia di un conflitto, giacché il
GUP ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante
alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare l’insindacabilità
delle opinioni espresse da quest’ultimo ai sensi dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che, infine, dal
ricorso è dato ricavare “le ragioni del conflitto” e “le norme costituzionali
che regolano la materia”, alla stregua di quanto richiesto dall’art. 26 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riservato ogni
definitivo giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11
marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per
l’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della
Repubblica con il ricorso in epigrafe indicato;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, ricorrente;
b) che il ricorso e la
presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica,
in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui sub a), per
essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso
la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall’art. 26, comma 3,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.
Annibale
MARINI, Presidente
Depositata
in