ORDINANZA N. 19
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2003), promosso con ordinanza del 17 novembre 2004 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Pirana
Maria, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
10, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore
Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Verona, con ordinanza emessa il 17 novembre 2004, ha sollevato –
in relazione agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione – questione
di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede, quale conseguenza del
perfezionamento della procedura di condono fiscale, la non punibilità, tra
l’altro, di taluni reati tributari;
che il procedimento a quo ha ad
oggetto il reato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
(Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), «con
riferimento alla presentazione di una dichiarazione dei redditi infedele, per
omessa indicazione di elementi attivi, per importo tale che l’imposta evasa è
risultata superiore ad euro 103.291,38»;
che il pubblico ministero aveva
richiesto, riferisce il rimettente, l’archiviazione, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 289 del 2002, avendo l’Agenzia delle entrate segnalato che la società
(alla quale risulterebbe riconducibile l’indagato nel procedimento a quo)
«ha definito quanto oggetto del processo verbale di constatazione»;
che il giudice rimettente sottolinea
di dover fare applicazione dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002 ai fini
della decisione sulla archiviabilità o meno del procedimento, per intervenuta
estinzione del reato in ragione del “condono tributario”;
che secondo il giudice a quo la
norma impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima;
che, innanzitutto, sarebbe violato
l’art. 79, primo comma, della Costituzione, in quanto «la previsione di un
procedimento estintivo di tutti i reati di una determinata specie, purché
commessi entro una data prefissata, subordinata al pagamento di somme ed altri
comportamenti del reo» integrerebbe un’“amnistia condizionata”, e, pertanto,
dovrebbe essere approvata dalle Camere con le prescritte maggioranze
qualificate;
che la disposizione censurata lederebbe,
altresì, l’art. 112 della Costituzione, in quanto, anche a voler ritenere che
la procedura di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002 non dia luogo ad una
amnistia, contrasterebbe, non di meno, con il principio dell’obbligatorietà
dell’azione penale l’attribuzione al legislatore di un potere di estinzione del
reato o di esclusione della punibilità mediante leggi ordinarie;
che sarebbe violato anche l’art. 3 della
Costituzione, in quanto si sarebbe realizzata una disparità di trattamento
innanzitutto tra i cittadini che hanno trasgredito la legge e quelli che
l’hanno rispettata, nonché tra i cittadini per i quali sia già intervenuto
l’accertamento del reato tributario e quelli per i quali, proprio in ragione
del “condono”, l’affermazione della responsabilità penale non potrebbe più
avere luogo;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma in questione si porrebbe
in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, che stabiliscono
l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge in generale, e a quella
tributaria in particolare, e non ammettono, pertanto, che il cittadino infedele
possa ricevere un trattamento di maggior favore rispetto a quello fedele,
atteso che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, «ogni
disparità di trattamento deve rinvenire una ragionevole giustificazione, e la
commissione di un illecito (penale e/o tributario) non può evidentemente
assurgere a giustificazione di un privilegio o comunque di un trattamento di
favore in materia penale e fiscale»;
che il rimettente ravvisa, altresì, la
violazione dell’art. 54 della Costituzione, in quanto, mentre detta
disposizione costituzionale stabilisce che tutti i cittadini hanno il dovere di
osservare
che, infine, il GIP del Tribunale di
Verona rileva come non sia possibile ricondurre a fonti e procedimenti
normativi, diversi dalla legge di amnistia, effetti estintivi dell’illecito
penale in «dipendenza di pretese ragioni di eccezionalità»;
che, comunque, anche a voler ammettere
la possibilità che situazioni di eccezionalità possano giustificare deroghe ai
principi costituzionali, non sono eludibili quelli dell’eguaglianza dei
cittadini dinanzi alla legge, dell’obbligatorietà ed irretrattabilità
dell’azione penale, della capacità contributiva;
che nel giudizio è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
venga dichiarata inammissibile ed infondata;
che la difesa dello Stato ha dedotto, in
via preliminare, che, sebbene a norma dell’art. 9, comma 14, della legge n. 289
del 2002, il condono non possa trovare applicazione nel caso in cui alla data
di entrata in vigore della legge medesima «sia stato notificato processo
verbale di constatazione con esito positivo», il giudice a quo non ha
precisato se la parte si trovasse o meno nella suddetta situazione;
che tale omissione, secondo la difesa
erariale, non consentirebbe di verificare la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale, con la conseguente inammissibilità della stessa;
che secondo la difesa dello Stato la
questione sarebbe, comunque, non fondata, non potendosi effettuare
un’equiparazione tra il provvedimento di “condono” ex art. 9 della legge
n. 289 del 2002 e l’“amnistia condizionata”;
che gli interventi del legislatore in
grado di paralizzare l’azione penale non sono individuabili nella sola
amnistia, e che, quindi, la tesi prospettata dal remittente a sostegno della
assunta violazione dell’art. 112 della Costituzione «porterebbe inevitabilmente
ad una ingessatura del sistema»;
che la previsione di un accordo
transattivo, in forza del quale il contribuente che non sia stato oggetto di
accertamento versi una somma che gli consenta di porsi al riparo da eventuali
futuri accertamenti, non appare in alcun modo in contrasto con l’art. 53 della
Costituzione;
che, da ultimo, l’Avvocatura dello Stato
osserva come la circostanza che la somma da pagare, per definire la pendenza
tributaria, sia predeterminata in funzione del dichiarato esclude anche la
possibilità di ravvisare un contrasto con gli artt. 3 e 54 della Costituzione.
Considerato che, con ordinanza emessa in data 17 novembre 2004,
il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha sollevato, in
riferimento agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2003);
che l’art. 9 della legge n. 289 del
2002, nella sua interezza, disciplina il procedimento tributario per la
“definizione automatica per gli anni pregressi” di cui possono beneficiare i
contribuenti, in relazione a redditi (con la sola esclusione di quelli
conseguiti all’estero e di quelli soggetti a tassazione separata) inerenti a
tutti i periodi di imposta «per i quali i termini per la presentazione delle
relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002»;
che, tenuto conto delle funzioni
esercitate dal giudice a quo, si
impone la precisazione secondo cui il thema decidendum deve essere
propriamente individuato nelle sole norme contenute nel comma 10, lettera c),
del predetto art. 9 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui esse dispongono
che il perfezionamento della procedura di definizione automatica delle pendenze
tributarie comporta la «esclusione della punibilità», tra l’altro, per i reati
tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205);
che, in particolare, il rimettente
riferisce che il procedimento penale nel corso del quale è stata emessa la
presente ordinanza «ha ad oggetto il reato tributario di cui all’art. 4 del
d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla presentazione di una dichiarazione
dei redditi infedele, per omessa indicazione di elementi attivi per importo
tale che l’imposta evasa è risultata superiore ad euro 103.291,38, e si riferisce quindi a reato non ancora
prescritto»;
che, dopo questa premessa, il giudice a
quo sottolinea che il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione,
«avendo l’Agenzia delle entrate segnalato l’avvenuta definizione di quanto
oggetto del processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 9 della legge
n. 289 del 2002, norma che prevede la sanatoria (…) dei reati tributari di
dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000), di dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3), di dichiarazione infedele (art.
4), di omessa dichiarazione (art. 5), di occultamento o distruzione di
documenti contabili (art. 10)»;
che le suddette indicazioni non
risultano adeguate ai fini del giudizio sulla rilevanza della questione
sollevata: da un lato, infatti, il rimettente non ha indicato il tempo di
assunta commissione del delitto di dichiarazione infedele; dall’altro lato, non
viene neanche indicato il periodo di imposta – per il quale il termine per la
presentazione della relativa dichiarazione deve essere scaduto entro il 31
ottobre 2002 – cui dovrebbe riferirsi la dichiarazione di definizione
automatica;
che tali omissioni impediscono di
valutare se vi sia effettiva coincidenza tra la fattispecie rilevante sul piano
propriamente tributario e quella oggetto del procedimento penale nel corso del
quale è stata sollevata la presente questione di legittimità costituzionale;
che, in altri termini, non risulta
dall’ordinanza di rimessione se la definizione automatica – il cui
perfezionamento comporta, in presenza di determinati presupposti, la
«esclusione della punibilità», tra l’altro, per il reato, nella specie
contestato, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 – abbia riguardato
proprio quest’ultima fattispecie penalmente rilevante.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 10, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
gennaio 2006.
Depositata
in