Ordinanza n. 18 del 2006

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ORDINANZA N. 18

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Annibale             MARINI                                                     Presidente

-  Giovanni Maria   FLICK                                                          Giudice

-  Ugo                     DE SIERVO                                                      ”

-  Romano              VACCARELLA                                                ”

-  Paolo                   MADDALENA                                                 ”

-  Alfio                   FINOCCHIARO                                               ”

-  Alfonso               QUARANTA                                                     ”

-  Franco                 GALLO                                                              ”

-  Luigi                   MAZZELLA                                                      ”

-  Gaetano              SILVESTRI                                                       ”

-  Sabino                 CASSESE                                                          ”

-  Maria Rita           SAULLE                                                            ”

-  Giuseppe             TESAURO                                                         ”

ha pronunciato la seguente                                                         

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), promossi con n. 2 ordinanze del 9 settembre 2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona nei procedimenti penali a carico di Rumor Luigi ed altri e di Antonini Franco, iscritte ai nn. 1080 e 1081 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con due ordinanze (r.o. nn. 1080 e 1081 del 2004), di contenuto sostanzialmente identico, emesse il 9 settembre 2004 nel corso di due distinti procedimenti, ha sollevato, in relazione agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede, quale conseguenza del perfezionamento della procedura di condono fiscale, la non punibilità, tra l’altro, di taluni reati tributari;

che i procedimenti a quibus hanno ad oggetto i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, del codice penale, 4, primo comma, lettera f), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e all’art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), commessi negli anni tra il 1997 ed il 2000;

che il pubblico ministero aveva formulato richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002, avendo l’Agenzia delle entrate segnalato che le società (alle quali risulterebbero riconducibili gli indagati nei procedimenti a quibus) hanno «definito quanto oggetto del processo verbale di constatazione»;

che il rimettente ha dedotto di essere chiamato a fare applicazione della norma di legge suddetta ai fini della decisione sulla archiviabilità o meno del procedimento, per intervenuta estinzione del reato in ragione del “condono tributario”;

che il giudice a quo assume che la norma impugnata sia costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 79, primo comma, della Costituzione, in quanto «la previsione di un procedimento estintivo di tutti i reati di una determinata specie, purché commessi entro una data prefissata, subordinata al pagamento di somme ed altri comportamenti del reo» integrerebbe un’“amnistia condizionata”, e, pertanto, dovrebbe essere approvata dalle Camere con le prescritte maggioranze qualificate;

che la disposizione censurata lederebbe, altresì, l’art. 112 della Costituzione, in quanto, anche a voler ritenere che la procedura di cui all’art. 15 della legge n. 289 del 2002 non dia luogo ad un’amnistia, contrasterebbe con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale l’attribuzione al legislatore di un potere di estinzione del reato o di esclusione della punibilità mediante leggi ordinarie;

che sarebbe violato anche l’art. 3 della Costituzione, in quanto si sarebbe in presenza di una disparità di trattamento innanzitutto tra i cittadini che hanno trasgredito la legge e quelli che l’hanno rispettata, nonché tra i cittadini per i quali sia già intervenuto l’accertamento del reato tributario e quelli per i quali, proprio in ragione del condono, l’affermazione della responsabilità penale non potrà più avere luogo;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma in questione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, che stabiliscono l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge in generale, e a quella tributaria in particolare, e non ammettono, pertanto, che il cittadino infedele possa ricevere un trattamento di maggior favore rispetto a quello fedele, atteso che «è insegnamento costante della Corte Costituzionale che ogni disparità di trattamento deve rinvenire una ragionevole giustificazione, e la commissione di un illecito (penale e/o tributario) non può evidentemente assurgere a giustificazione di un privilegio o comunque di un trattamento di favore in materia penale e fiscale»;

che, altresì, il rimettente ravvisa la violazione dell’art. 54 della Costituzione, in quanto mentre detta disposizione costituzionale stabilisce che tutti i cittadini hanno il dovere di osservare la Costituzione e le leggi, la disciplina del “condono tributario” si porrebbe, invece, a premio di chi la legge abbia violato, ed addirittura costituirebbe un disincentivo, per il futuro, alla sua osservanza;

che, infine, il GIP del Tribunale di Verona rileva come non sia possibile ricondurre a fonti e procedimenti normativi, diversi dalla legge di amnistia, effetti estintivi dell’illecito penale in «dipendenza di pretese ragioni di eccezionalità»;

che, comunque, anche a voler ammettere la possibilità che situazioni di eccezionalità possano giustificare deroghe ai principi costituzionali, non sono eludibili quelli dell’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, dell’obbligatorietà ed irretrattabilità dell’azione penale, della capacità contributiva;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata;

che ad avviso della difesa dello Stato non può essere effettuata un’equiparazione tra il provvedimento di “condono” ex art. 15 della legge n. 289 del 2002 e l’ “amnistia condizionata”;

che gli interventi del legislatore in grado di paralizzare l’azione penale non sono individuabili nella sola amnistia, e che, quindi, la tesi prospettata dal remittente a sostegno della violazione dell’art. 112 della Costituzione «porterebbe inevitabilmente ad una ingessatura del sistema»;

che la previsione di un accordo transattivo, in forza del quale il contribuente versi una somma pari a circa un terzo del suo potenziale debito d’imposta, non appare in alcun modo in contrasto con l’art. 53 della Costituzione;

che, da ultimo, l’Avvocatura dello Stato osserva come la circostanza che la somma da pagare, per definire la pendenza tributaria, sia ancorata ad un importo solo accertato ma tutt’altro che definitivo, esclude la possibilità di ravvisare un contrasto con l’art. 3 e con l’art. 54 della Costituzione.

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con due ordinanze emesse in data 9 settembre 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), per asserito contrasto con gli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione;

che i giudizi di legittimità costituzionale, in quanto hanno ad oggetto la stessa questione, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che l’art. 15 della legge n. 289 del 2002, nella sua interezza, introduce un procedimento volto alla sanatoria delle violazioni tributarie già oggetto di contestazione mediante processi verbali, inviti al contraddittorio e accertamenti non ancora impugnati;

che, tenuto conto delle funzioni esercitate dal giudice a quo, si impone la precisazione secondo cui il thema decidendum deve essere propriamente individuato nelle sole norme contenute nel comma 7 del predetto art. 15 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui esse dispongono che il perfezionamento della procedura tributaria in esame comporta la «esclusione della punibilità», tra l’altro, per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205);

che, in particolare, il rimettente riferisce che i procedimenti penali nel corso dei quali sono state emesse le ordinanze hanno ad oggetto i reati tributari di cui all’art. 4, primo comma, lettera f), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all’art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), reati commessi negli anni tra il 1997 ed il 2000;

che, dopo questa premessa, il giudice a quo sottolinea che il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione, «avendo l’Agenzia delle entrate segnalato l’avvenuta definizione degli illeciti oggetto del processo verbale di constatazione (coincidenti con quelli di cui ai procedimenti a quibus), ex art. 15 della legge n. 289 del 2002»;

che tale norma – ribadisce il rimettente – prevede «la “sanatoria” (ad istanza dell’interessato e dietro pagamento di una somma costituente una percentuale, prefissata dalla norma, dell’imposta dovuta) dei reati tributari di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000), di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3), di dichiarazione infedele (art. 4), di omessa dichiarazione (art. 5), di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)»;

che, tuttavia, le suddette indicazioni non sono adeguate ai fini del giudizio sulla rilevanza della questione sollevata;

che l’art. 15 in questione prescrive che la definizione degli avvisi di accertamento, degli inviti al contraddittorio, nonché dei processi verbali di constatazione si perfeziona mediante il pagamento, entro la data del 16 aprile 2003, di un importo percentuale delle maggiori imposte complessivamente accertate o indicate nell’invito al contraddittorio, ovvero, con applicazione di una diversa aliquota (variabile anche in considerazione del tributo), delle maggiori imposte risultanti dal verbale di constatazione;

che nel caso di specie – al di là delle incertezze in ordine alla stessa tipologia di accertamento e alla natura dell’imposta che viene in rilievo – non è stata indicata la data di avvenuto pagamento, né sul punto risulta effettuato dal rimettente alcun tipo di accertamento o di valutazione;

che i predetti profili di indeterminatezza nella descrizione delle fattispecie oggetto di ciascun giudizio a quo, impedendo alla Corte di pronunciarsi nel merito, conducono ad una declaratoria di manifesta inammissibilità della questione sollevata (v., ex plurimis, ordinanze n. 435 e n. 251 del 2005 e nn. 365, 309 e 257 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2006.