ORDINANZA N. 18
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), promossi
con n. 2 ordinanze del 9 settembre 2004 dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Verona nei procedimenti penali a carico di Rumor Luigi ed
altri e di Antonini Franco, iscritte ai nn. 1080 e 1081 del registro ordinanze
2004 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Verona, con due ordinanze (r.o. nn. 1080 e 1081 del 2004), di contenuto sostanzialmente identico, emesse il 9
settembre 2004 nel corso di due distinti procedimenti, ha sollevato, in
relazione agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede, quale conseguenza del
perfezionamento della procedura di condono fiscale, la non punibilità, tra
l’altro, di taluni reati tributari;
che i procedimenti a quibus hanno
ad oggetto i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, del codice penale, 4,
primo comma, lettera f), del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto 1982, n. 516, e all’art. 4 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205),
commessi negli anni tra il 1997 ed il 2000;
che il pubblico ministero aveva formulato
richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002,
avendo l’Agenzia delle entrate segnalato che le società (alle quali
risulterebbero riconducibili gli indagati nei procedimenti a quibus)
hanno «definito quanto oggetto del processo verbale di constatazione»;
che il rimettente ha dedotto di essere
chiamato a fare applicazione della norma di legge suddetta ai fini della
decisione sulla archiviabilità o meno del procedimento, per intervenuta
estinzione del reato in ragione del “condono tributario”;
che il giudice a quo assume che
la norma impugnata sia costituzionalmente illegittima per violazione dell’art.
79, primo comma, della Costituzione, in quanto «la previsione di un procedimento
estintivo di tutti i reati di una determinata specie, purché commessi entro una
data prefissata, subordinata al pagamento di somme ed altri comportamenti del
reo» integrerebbe un’“amnistia condizionata”, e, pertanto, dovrebbe essere
approvata dalle Camere con le prescritte maggioranze qualificate;
che la disposizione censurata lederebbe,
altresì, l’art. 112 della Costituzione, in quanto, anche a voler ritenere che
la procedura di cui all’art. 15 della legge n. 289 del 2002 non dia luogo ad
un’amnistia, contrasterebbe con il principio dell’obbligatorietà dell’azione
penale l’attribuzione al legislatore di un potere di estinzione del reato o di
esclusione della punibilità mediante leggi ordinarie;
che sarebbe violato anche l’art. 3 della
Costituzione, in quanto si sarebbe in presenza di una disparità di trattamento
innanzitutto tra i cittadini che hanno trasgredito la legge e quelli che
l’hanno rispettata, nonché tra i cittadini per i quali sia già intervenuto
l’accertamento del reato tributario e quelli per i quali, proprio in ragione
del condono, l’affermazione della responsabilità penale non potrà più avere
luogo;
che, ad avviso del giudice a quo,
la norma in questione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 della
Costituzione, che stabiliscono l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge
in generale, e a quella tributaria in particolare, e non ammettono, pertanto,
che il cittadino infedele possa ricevere un trattamento di maggior favore
rispetto a quello fedele, atteso che «è insegnamento costante della Corte
Costituzionale che ogni disparità di trattamento deve rinvenire una ragionevole
giustificazione, e la commissione di un illecito (penale e/o tributario) non
può evidentemente assurgere a giustificazione di un privilegio o comunque di un
trattamento di favore in materia penale e fiscale»;
che, altresì, il rimettente ravvisa la
violazione dell’art. 54 della Costituzione, in quanto mentre detta disposizione
costituzionale stabilisce che tutti i cittadini hanno il dovere di osservare
che, infine, il GIP del Tribunale di
Verona rileva come non sia possibile ricondurre a fonti e procedimenti
normativi, diversi dalla legge di amnistia, effetti estintivi dell’illecito
penale in «dipendenza di pretese ragioni di eccezionalità»;
che, comunque, anche a voler ammettere
la possibilità che situazioni di eccezionalità possano giustificare deroghe ai
principi costituzionali, non sono eludibili quelli dell’eguaglianza dei
cittadini dinanzi alla legge, dell’obbligatorietà ed irretrattabilità
dell’azione penale, della capacità contributiva;
che nel giudizio è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
sia dichiarata infondata;
che ad avviso della difesa dello Stato
non può essere effettuata un’equiparazione tra il provvedimento di “condono” ex
art. 15 della legge n. 289 del 2002 e l’ “amnistia condizionata”;
che gli interventi del legislatore in
grado di paralizzare l’azione penale non sono individuabili nella sola
amnistia, e che, quindi, la tesi prospettata dal remittente a sostegno della
violazione dell’art. 112 della Costituzione «porterebbe inevitabilmente ad una
ingessatura del sistema»;
che la previsione di un accordo
transattivo, in forza del quale il contribuente versi una somma pari a circa un
terzo del suo potenziale debito d’imposta, non appare in alcun modo in
contrasto con l’art. 53 della Costituzione;
che, da ultimo, l’Avvocatura dello Stato
osserva come la circostanza che la somma da pagare, per definire la pendenza
tributaria, sia ancorata ad un importo solo accertato ma tutt’altro che
definitivo, esclude la possibilità di ravvisare un contrasto con l’art. 3 e con
l’art. 54 della Costituzione.
Considerato che il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Verona, con due ordinanze emesse in data 9
settembre 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), per
asserito contrasto con gli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione;
che i giudizi di legittimità
costituzionale, in quanto hanno ad oggetto la stessa questione, vanno riuniti
per essere decisi congiuntamente;
che l’art. 15 della legge n. 289 del
2002, nella sua interezza, introduce un procedimento volto alla sanatoria delle
violazioni tributarie già oggetto di contestazione mediante processi verbali,
inviti al contraddittorio e accertamenti non ancora impugnati;
che, tenuto conto delle funzioni
esercitate dal giudice a quo, si
impone la precisazione secondo cui il thema decidendum deve essere
propriamente individuato nelle sole norme contenute nel comma 7 del predetto
art. 15 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui esse dispongono che il
perfezionamento della procedura tributaria in esame comporta la «esclusione
della punibilità», tra l’altro, per i reati tributari di cui agli artt. 2, 3,
4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei
reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma
dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205);
che, in particolare, il rimettente
riferisce che i procedimenti penali nel corso dei quali sono state emesse le
ordinanze hanno ad oggetto i reati tributari di cui all’art. 4, primo comma,
lettera f), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché
all’art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei
reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma
dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), reati commessi negli anni
tra il 1997 ed il 2000;
che, dopo questa premessa, il giudice a
quo sottolinea che il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione,
«avendo l’Agenzia delle entrate segnalato l’avvenuta definizione degli illeciti
oggetto del processo verbale di constatazione (coincidenti con quelli di cui ai
procedimenti a quibus), ex art. 15 della legge n. 289 del 2002»;
che tale norma – ribadisce il rimettente
– prevede «la “sanatoria” (ad istanza dell’interessato e dietro pagamento di
una somma costituente una percentuale, prefissata dalla norma, dell’imposta
dovuta) dei reati tributari di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74
del 2000), di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3), di
dichiarazione infedele (art. 4), di omessa dichiarazione (art. 5), di
occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)»;
che, tuttavia, le suddette indicazioni
non sono adeguate ai fini del giudizio sulla rilevanza della questione
sollevata;
che l’art. 15 in questione prescrive che
la definizione degli avvisi di accertamento, degli inviti al contraddittorio,
nonché dei processi verbali di constatazione si perfeziona mediante il pagamento,
entro la data del 16 aprile 2003, di un importo percentuale delle maggiori
imposte complessivamente accertate o indicate nell’invito al contraddittorio,
ovvero, con applicazione di una diversa aliquota (variabile anche in
considerazione del tributo), delle maggiori imposte risultanti dal verbale di
constatazione;
che nel caso di specie – al di là delle
incertezze in ordine alla stessa tipologia di accertamento e alla natura
dell’imposta che viene in rilievo – non è stata indicata la data di avvenuto
pagamento, né sul punto risulta effettuato dal rimettente alcun tipo di
accertamento o di valutazione;
che i predetti profili di
indeterminatezza nella descrizione delle fattispecie oggetto di ciascun
giudizio a quo, impedendo alla Corte di pronunciarsi nel merito,
conducono ad una declaratoria di manifesta inammissibilità della questione
sollevata (v., ex plurimis, ordinanze n. 435
e n. 251 del
2005 e nn.
365, 309
e 257 del
2004).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 53, 54, 79 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2006.
Annibale
MARINI, Presidente
Depositata
in