ORDINANZA N. 14
ANNO 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli articoli 420–ter del codice di procedura penale e 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 28 ottobre 2004 dal
Giudice di pace di Udine, nel procedimento a carico di Fabio Ciprian, iscritta
al n. 177 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il Giudice relatore Alfio
Finocchiaro.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a
carico di Fabio Ciprian, con ordinanza del 28 ottobre 2004, il Giudice di pace
di Udine ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli
420-ter del codice di procedura penale e 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli artt. 2, 3 (non
esplicitamente evocato, ma desumibile dalla motivazione della ordinanza di
rimessione), 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della
Costituzione;
che il giudice rimettente, sulla
base dell’eccezione sollevata dal difensore della parte civile, ha così
motivato la propria ordinanza: «visto l’art. 420-ter c.p.p. e verificato
altresì che l’art. 2 del D.L. 274/2000 – comma 1 lettera a) ne esclude
l’applicazione nel procedimento davanti al G.d.P., dovendosi pertanto evincere
una disparità possibile di trattamento che a questo punto investe non tanto e
solamente la questione di un possibile diverso trattamento a garanzia della
parte imputato rispetto al processo avanti al Tribunale; pertanto visti gli
artt. 2 Costituzione, 24 Costituzione commi I e II, nonché 111 commi II e IV e
considerata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di
incostituzionalità sollevata dalla difesa di P.C., nonché il più ampio ambito
della differenza dei riti processuali, da questo Giudice»;
che nel giudizio è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità
della questione.
Considerato che il Giudice di pace di Udine ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli articoli 420-ter del
codice di procedura penale e 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468), in
riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto
comma, della Costituzione;
che l’ordinanza di rimessione con
la quale è stata sollevata la predetta questione, in punto di non manifesta
infondatezza, è assolutamente priva di motivazione, perché omette di spiegare
le ragioni del ritenuto contrasto della norma denunciata con i parametri
evocati e, in punto di rilevanza, essa si connota per scarsa chiarezza
nell’esposizione oltre che per la lacunosità nella individuazione della
fattispecie oggetto del giudizio a quo;
che, pertanto, la
questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 420-ter del codice di procedura penale e 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Udine, con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2006.
Depositata
in