ORDINANZA
N. 13
ANNO
2006
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme
integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578,
sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), in combinato
disposto con l’art. 330 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
del 14 settembre 2004 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento civile
vertente tra Luigi Vassalli e Niki Hotel srl, iscritta al n. 1007 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il Giudice relatore Franco
Bile.
Ritenuto
che
con ordinanza del 14
novembre 2004
che, secondo quanto
riferisce il giudice rimettente, il Vassalli ha impugnato la sentenza l’ultimo
giorno utile del cosiddetto termine lungo, decorso nella specie in difetto di
notifica della stessa, e – in applicazione del combinato disposto delle due
norme impugnate – ha notificato la citazione in appello presso la cancelleria
del Tribunale di Milano, nella quale si intendevano domiciliati in primo grado
i due difensori della Niki Hotel, l’uno del foro di Crema e l’altra di quello
di Lodi, in quanto in primo grado la società, all’atto della costituzione,
aveva eletto domicilio presso lo studio di uno di essi in Casalpusterlengo,
luogo compreso nel circondario di Lodi;
che
che la rimettente rileva
che (secondo il “diritto vivente”) dovrebbe dichiarare la contumacia
dell’appellata, con il conseguente sacrificio di un reale contraddittorio nel
giudizio d’appello;
che è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato memoria, eccependo l’infondatezza della
questione.
Considerato
che, se nel corso
di un giudizio viene sollevata una questione incidentale di legittimità
costituzionale, 1’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte deve essere
notificata, quando non ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento,
alle «parti in causa» (art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87)
e deve essere poi trasmessa alla Corte con la prova, oltre che delle
comunicazioni prescritte, delle notificazioni destinate ad assicurare la
conoscenza dell’ordinanza da parte dei soggetti che possono costituirsi per
esercitare il loro diritto di difesa nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale (art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale del 16 marzo 1956), decorrendo dall’avvenuta notificazione il
termine per la costituzione nel giudizio davanti alla Corte (art. 25 della
legge n. 87 del 1953, art. 3 delle norme integrative);
che
sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la
notificazione dell’ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di
legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in
corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del
1999);
che
il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 – secondo cui
l’autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la
notificazione dell’ordinanza «alle parti in causa» – è norma speciale del
processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di
processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l’onere di notificazione
alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un
soggetto se ne possa considerare parte;
che,
in conseguenza, non ha alcun rilievo che nella specie la parte appellata del
giudizio a quo non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora
contumace;
che
l’ordinanza con cui
che
quindi – essendo mancato un essenziale adempimento della
procedura prevista dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953 – la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile (ordinanze
n. 395 del 1997, n. 372 del 1995,
n. 202 de1 1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
dichiara
la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli
articoli 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di
attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento
della professione di avvocato e di procuratore), e 330 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione,
dalla Corte d’appello di Milano, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
gennaio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Depositata in