ORDINANZA N. 10
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio
1981 n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promossi con n. 5
ordinanze del Consiglio di Stato rispettivamente iscritte ai nn. da 172 a 176 del registro ordinanze 2005 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Udito
nella camera di consiglio del
14 dicembre 2005 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, nel corso di distinti giudizi promossi da Simi Ilaria
ed altre, tutte magistrati ordinari, nei confronti del Ministero della giustizia
e del Ministero dell’economia e delle finanze al fine di ottenere la
corresponsione dell’“indennità giudiziaria” prevista dall’art. 3 della legge 19
febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), anche
durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità e puerperio ai sensi
dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici
madri), il Consiglio di Stato - con
più ordinanze del 22 novembre 2004 - ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma,
della legge n. 27 del 1981 nella parte in cui esclude la corresponsione della
predetta indennità nei periodi di assenza obbligatoria o facoltativa per
maternità, di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 1204 del 1971;
che, a giudizio del rimettente, tale
esclusione darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento
rispetto al personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie,
nei cui confronti l’erogazione della medesima indennità -
dapprima esclusa nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per
maternità e puerperio, in base all’art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221
(Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie) - è stata disposta dall’art. 21 del d. P. R. 17
gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 settembre 1989 concernente il
personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all’art. 2 del d. P.
R. 5 marzo 1986, n. 68), in tal senso applicato dal Ministero della giustizia
con circolare n. 22 del 22 settembre 1993 della Direzione Generale dell’organizzazione
giudiziaria e affari generali;
che, secondo il giudice a quo,
l’univoca portata letterale della norma impugnata esclude in radice la debenza
dell’emolumento nei periodi di assenza obbligatoria per maternità e puerperio,
né alcuna disposizione successiva consente di affermare l’avvenuta abrogazione,
anche tacita, di detta norma;
che la diversa natura della fonte
regolatrice dei due rapporti di lavoro posti a confronto non è sufficiente di
per sé ad escludere il vizio denunciato dal momento che la differenza di regime
del rapporto di lavoro delle rispettive categorie considerate - quella
dei magistrati e quella del personale amministrativo delle cancellerie e delle
segreterie giudiziarie (contrattualizzata la seconda, ma non la prima) - non
osta alla configurabilità della prospettata disparità di trattamento: la
circostanza che un tipo di rapporto trovi la sua fonte nella legge e l'altro in
un contratto collettivo (anche prescindendo dalla natura lato sensu
normativa di quest'ultimo) non esime, infatti, il legislatore dal rispetto dell’invocato
precetto costituzionale (quand’anche il trattamento più favorevole venga
introdotto da un contratto collettivo successivo alla legge), né preclude la
verifica dell'osservanza di quel precetto; che il rimettente ritiene rilevante la questione in quanto la
pretesa azionata dalle ricorrenti rinviene un ostacolo positivo proprio nella disposizione censurata;
che, come avverte
il giudice a quo, la
legittimità costituzionale della norma impugnata è stata più volte collaudata
da questa Corte con riferimento a diversi parametri costituzionali, e in
confronto con altre posizioni similari (sent. n. 238 del
1990, n. 407
del 1996, e ord.
n. 106 del 1997), mentre mai
che, a giudizio del rimettente, la
posizione delle diverse categorie di lavoratrici considerate non presenta
differenze tali da giustificare l’attribuzione ad una sola del diritto a detta
indennità, laddove l’identità di ratio dell’attribuzione ad entrambe del
medesimo emolumento (ravvisabile nell’esigenza di compensare con un'ulteriore
voce «retributiva» la gravosità dell'impegno connesso all’esercizio
dell’attività giudiziaria, cui concorre anche il personale dirigente delle
cancellerie e delle segreterie) impone di escludere la compatibilità di una
disciplina differenziata dei relativi diritti tra classi di dipendenti del
tutto omologhe, rispetto al parametro costituzionale che esige la parità di
trattamento di situazioni uguali (sent. n. 476 del
2002);
che ha
spiegato intervento, con memoria depositata fuori termine, Anna Maria
Cristaldi, soggetto estraneo al giudizio a quo.
Considerato che con le ordinanze in epigrafe il
Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione
ed all’art. 21 del d. P. R. 17 gennaio 1990, n. 44, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27
(Provvidenze per il personale di magistratura) nella parte in cui esclude la
corresponsione dell’indennità ivi prevista durante i periodi di astensione
obbligatoria dal lavoro ai sensi dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204 (Tutela delle lavoratrici madri);
che,
successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in
vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), il cui
art. 1, comma
che la
sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento impone il
riesame da parte del rimettente della perdurante rilevanza della questione,
competendo altresì al giudice a quo la preliminare valutazione in ordine
all’applicabilità dello jus superveniens
alla fattispecie sottoposta al suo esame.
Per
questi motivi
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
gennaio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio
2006.