composta dai
signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),
convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, promossi dal
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza del 17 giugno
2004, dal Tribunale amministrativo regionale per
Visti gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice relatore Francesco
Amirante.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da
un lavoratore extracomunitario avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza
di regolarizzazione presentata dal datore di lavoro del ricorrente e gli altri
atti amministrativi connessi, il Tribunale amministrativo regionale per il
Veneto, con ordinanza del 17 giugno 2004 (r.o. n. 846 del 2004), ha sollevato,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), della legge 9 ottobre
2002, n. 222, (recte: del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 recante
“Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari”, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n.
222);
che, come
precisa il remittente, la disposizione censurata – della quale il provvedimento
prefettizio impugnato costituisce mera applicazione – esclude dalla
regolarizzazione, fra l’altro, i lavoratori extracomunitari nei cui confronti
non possa essere disposta la revoca del provvedimento di espulsione, in quanto
per l’esecuzione di tale atto è stato previsto l’accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica ovvero in quanto abbiano lasciato il territorio
nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 13, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;
che il
giudice a quo richiama una propria precedente ordinanza di remissione
sottolineando il contrasto della suddetta normativa con l’art. 3 Cost., sotto
il duplice profilo del principio di eguaglianza e del principio di
ragionevolezza, in quanto essa equipara ai fini dell’esclusione dalla
“regolarizzazione” la differente posizione del lavoratore extracomunitario
colpito da un provvedimento di espulsione eseguito coattivamente per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché socialmente pericoloso a
quella del lavoratore extracomunitario che sia stato, invece, espulso
coattivamente solo perché si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre il
termine fissato nel decreto di espulsione ovvero perché vi sia entrato
clandestinamente senza un valido documento di riconoscimento, non commettendo
reati e non rendendosi concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica;
che tali
rilievi sarebbero particolarmente appropriati per il caso di specie nel quale
l’atto di diniego si fonda sull’ultima parte della disposizione censurata,
relativa, come si è detto, ai soggetti che, dopo aver lasciato il territorio
nazionale, si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 13, del d.lgs.
n. 286 del 1998 e successive modificazioni;
che, infatti, in applicazione di
tale ultima norma, si può del tutto irragionevolmente verificare che, mentre
riesce ad ottenere la regolarizzazione, risultando incensurato, un soggetto
destinatario di un provvedimento di espulsione che non vi abbia ottemperato e
abbia iniziato a lavorare entro il prescritto termine, viceversa non può
beneficiarne chi abbia spontaneamente ottemperato all’ordine di espulsione, ma
sia poi rientrato in Italia senza richiedere la prescritta autorizzazione
ministeriale;
che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo –
che ha temporaneamente accolto la domanda incidentale di sospensiva presentata
dal ricorrente – afferma di ritenere indispensabile, con riguardo al giudizio
in corso e, in particolar modo, per la fase cautelare, la risoluzione della
sollevata questione di legittimità costituzionale, ai fini di decidere se
l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati debba
essere definitivamente accolta o respinta;
che, nel
corso di analogo giudizio avverso il provvedimento prefettizio di archiviazione
del procedimento di legalizzazione avviato su domanda presentata da una datrice
di lavoro di un lavoratore extracomunitario e gli atti amministrativi ad esso
collegati, il Tribunale amministrativo regionale per
che il
giudice remittente argomenta analogamente al TAR per il Veneto il contrasto con
l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo del principio di eguaglianza e del principio
di ragionevolezza, della disposizione censurata, nella parte in cui esclude
dalla regolarizzazione i lavoratori extracomunitari che siano stati destinatari
di provvedimenti di espulsione da eseguire mediante accompagnamento coattivo
alla frontiera;
che, in
punto di rilevanza, il giudice a quo, dopo aver precisato di aver
accolto temporaneamente la domanda incidentale di sospensiva della ricorrente,
sottolinea come già nell’attuale fase cautelare della controversia la decisione
sulla sollevata questione sia determinante ai fini di confermare o meno il
provvedimento di sospensiva adottato;
che, nel corso di un
giudizio proposto per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda
di una datrice di lavoro di regolarizzazione di una cittadina extracomunitaria,
anche il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto
Adige, sede di Trento, ha sollevato, con ordinanza del 7 dicembre 2004 (r.o. n.
129 del 2005), questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8,
lettera a), del d.l. n. 195 del 2002, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 222 del 2002;
che il
giudice remittente, dopo aver precisato di aver accolto con separata ordinanza
la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato, rivolge alla disposizione
in oggetto censure analoghe a quelle degli altri remittenti con riferimento
all’art. 3 Cost. e ad esse aggiunge quella relativa alla ipotizzata violazione
dell’art. 35, primo comma, Cost., sul rilievo che la norma censurata
impedirebbe l’inserimento sociale dei cittadini extracomunitari, cui la
regolarizzazione del rapporto di lavoro – come manifestazione del diritto al
lavoro – concorre in maniera determinante e che, nel contempo, nel disegno del
legislatore, rappresenta la condizione per la revoca del provvedimento di
espulsione;
che, in punto di
rilevanza, il giudice a quo si limita ad affermare la pregiudizialità
della soluzione della sollevata questione ai fini della decisione della
fattispecie in esame;
che nei giudizi davanti
alla Corte introdotti dalle ordinanze del TAR per il Veneto e del TAR per
che nel primo dei due
indicati giudizi il Presidente del Consiglio ha chiesto, senza peraltro
argomentare al riguardo, la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza
della questione;
che nell’altro giudizio è
stata richiesta una dichiarazione di manifesta infondatezza della questione
essendo del tutto ragionevole che il legislatore, nella sua valutazione
discrezionale, abbia ritenuto non regolarizzabile la situazione di un cittadino
extracomunitario destinatario di un provvedimento di espulsione con
accompagnamento coattivo alla frontiera, in quanto si tratta di una situazione
«meritevole di valutazione di maggiore disfavore rispetto a quelle poste a
raffronto dal giudice remittente».
Considerato che
che i procedimenti vanno
riuniti in ragione dell’analogia delle questioni sollevate;
che i remittenti, aditi
per l’annullamento dei provvedimenti di rigetto o di archiviazione delle istanze
di emersione, censurano tutti la suindicata disposizione nella parte relativa
al divieto di regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari
destinatari di provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera
ed evocano l’art. 3 Cost., sostenendo l’illegittimità ai fini della
regolarizzazione, dello stesso trattamento a soggetti che si trovino in
situazioni diverse;
che, in particolare, viene
posto l’accento sul contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza
della previsione del medesimo trattamento sia nei confronti dei destinatari di
ordinanze di espulsione con accompagnamento alla frontiera per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato o perché ritenuti socialmente pericolosi,
sia nei confronti dei soggetti colpiti dai medesimi provvedimenti
esclusivamente per essersi trattenuti nel territorio dello Stato oltre il
termine di quindici giorni dall’intimazione di espulsione, oppure per essere
entrati clandestinamente in Italia privi di un valido documento di identità, ma
senza essersi resi colpevoli di alcun reato o essere concretamente pericolosi
per la sicurezza pubblica;
che il Tribunale regionale
di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige solleva la questione anche
in riferimento all’art. 35, primo comma, Cost., sostenendo al riguardo che il
procedimento di emersione e il provvedimento di regolarizzazione favoriscono
l’inserimento sociale dei lavoratori extracomunitari;
che il TAR
per il Veneto solleva, altresì, questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 1, comma 8, lettera a), del d.l. n. 195 del 2002, nella
parte in cui esclude dalla regolarizzazione coloro che abbiano lasciato il
territorio nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma
13, del d.lgs. n. n. 286 del 1998 e successive modificazioni;
che, a tale ultimo riguardo, il
giudice remittente sostiene l’assoluta irragionevolezza della norma in quanto
essa impedisce di ottenere la regolarizzazione a soggetti più meritevoli
rispetto a coloro i quali, pur essendo destinatari di analogo provvedimento
espulsivo, non vi abbiano ottemperato, ma risultando incensurati ed avendo
iniziato a lavorare entro il 10 giugno 2002, viceversa, possono beneficiarne;
che, nel
relativo giudizio, l’atto impugnato riguarda un cittadino extracomunitario
trovatosi nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del
1998 e successive modificazioni per essere rientrato nel territorio dello
Stato, dopo esserne stato espulso, senza la prescritta autorizzazione del
Ministro dell’interno;
che,
pertanto, in tale giudizio la questione riguardante la parte della disposizione
impugnata che prescrive il divieto di regolarizzazione dei lavoratori
extracomunitari destinatari di provvedimenti di espulsione con accompagnamento
alla frontiera si appalesa manifestamente inammissibile per difetto di
rilevanza;
che, in merito a tale
ultima questione, è da sottolineare che né il TAR per
che, per effetto delle
modifiche introdotte dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, l’espulsione mediante
intimazione a lasciare il territorio dello Stato è riservata a coloro i quali
si trattengono nel territorio italiano pur essendo scaduto il permesso di soggiorno
da più di sessanta giorni (con la possibilità però che il prefetto, laddove
ravvisi pericolo di sottrazione alla esecuzione, disponga anche in questo caso
l’accompagnamento), mentre è divenuta di generale applicazione l’espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera, salva restando l’ipotesi di cui
all’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (v. sentenza n. 222 del
2004 e ordinanza
n. 126 del 2005);
che le suindicate carenze
di motivazione privano questa Corte della possibilità di ogni controllo sulla
rilevanza della questione nei giudizi di merito;
che l’invocazione
dell’art. 35, primo comma, Cost., contenuta nell’ordinanza del TRGA del
Trentino-Alto Adige, non è sorretta da congrua motivazione;
che anche tale questione
è, pertanto, manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 126
del 2005);
che, quanto alla questione
sollevata dal TAR per il Veneto in merito alla norma che prescrive l’esclusione
dalla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari che abbiano lasciato il
territorio nazionale e si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13, comma
13, del d.lgs. n. n. 286 del 1998 e successive modificazioni, si rileva che la
disparità di trattamento denunciata dal giudice remittente – legata ai
molteplici fattori che possono, nei singoli casi concreti, determinare
differenze applicative della normativa di cui si tratta – si risolve in una
disparità di mero fatto, inidonea come tale, per costante giurisprudenza di
questa Corte, a fondare un giudizio di violazione del principio di eguaglianza
(v., da ultimo, sentenze
n. 264, n.
276 e n. 338
del 2005 e ordinanza
n. 155 del 2005);
che, conseguentemente,
tale questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a),
del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con
modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 35, primo comma, della Costituzione, dai Tribunali
amministrativi regionali per il Veneto e per
dichiara la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 8, lettera a),
del decreto-legge n. 195 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 222 del 2002, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9
gennaio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio
2006.