ORDINANZA N. 5
ANNO 2006
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42
(Integrazioni della legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni
in materia di elezioni regionali), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 4 febbraio 2005, depositato il 5 febbraio
2005 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione della Regione
Abruzzo;
udito nella camera di consiglio del 16
novembre 2005 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 4
febbraio 2005 e depositato il giorno successivo, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha impugnato, in via principale, l’intero testo (fatta eccezione
per l’art. 1, comma 1), nonché numerosi articoli della legge della Regione
Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni della legge regionale 19 marzo
2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali);
che
– secondo il ricorrente – la legge
regionale in esame tende alla «sostanziale soppressione del cosiddetto
“listino” regionale», pur in assenza
di un “nuovo” Statuto, e quindi
contrasta (con la sola eccezione dell’art. 1, comma 1) con gli artt. 122 e 123
della Costituzione e con l’art. 5 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1,
nonché con i principi fondamentali della legislazione statale in materia;
che, inoltre, il ricorrente censura, per violazione della
“riserva di Statuto”, singole disposizioni della medesima legge regionale,
concernenti la figura del candidato Presidente, e precisamente: a) l’art. 1, comma 2, che
inserisce l’art. 1-ter nella legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002,
n.1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull’indizione delle elezioni
regionali); b) l’art. 1, comma
3, che inserisce l’art. 1-quater nella medesima legge regionale n. 1 del
2002; c) l’art. 1, comma 4, che
vi inserisce l’art. 1-quinquies; d)
l’art. 2, commi 1 e 2, che, a loro volta, vi inseriscono rispettivamente gli
artt. 3-bis e 3-ter; e) l’art. 2, comma 7, che inserisce
l’art. 15-ter nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale);
che anche l’art. 3, comma 2, della legge regionale
impugnata (che sostituisce l’art. 16-bis della menzionata legge n. 108
del 1968), «appare norma sostanzialmente statutaria»;
che, ancora, secondo il ricorrente, parecchie disposizioni
della legge in esame non possono essere qualificate “di dettaglio” e procedurali:
in particolare, il menzionato art. 1, comma 4, e l’art. 2, comma 6 (che
indirettamente inserisce nella legge n. 108 del 1968 l’art. 15-bis), contrasterebbero con i principi
fondamentali stabiliti dal legislatore statale;
che, inoltre, molte disposizioni
sarebbero viziate «da palesi irrazionalità, dovute ad errori o forse a sviste»:
così l’art. 1-quater (inserito nella legge regionale n. 1 del 2002
dall’art. l, comma 3, della legge regionale in esame) si porrebbe (al comma 4)
in contrasto con il principio fondamentale, secondo cui una stessa persona non
può presentarsi in più liste;
che, dal canto suo,
l’art. 3-quater (inserito nella legge regionale n. 1 del 2002 dall’art.
2, comma 3, della legge regionale in esame), al comma 5, conferma la possibilità
per l’elettore del voto disgiunto; mentre l’art. 3-sexies (inserito
nella legge regionale n. 1 del 2002 dall’art. 2, comma 5, della legge regionale
in esame), nel comma 4, lettera c), «individua il candidato Presidente
che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, sommando le cifre
elettorali individuali di ciascun candidato e quelle della lista o coalizione
di liste a lui collegate», sicché la sommatoria delle cifre elettorali
delineata dalla norma in esame non considera che, per il principio del voto
disgiunto, le preferenze accordate alle liste collegate ad un determinato
candidato Presidente non possono automaticamente essere conteggiate a favore di
quel candidato, in quanto l’elettore nella stessa scheda potrebbe aver dato il
suo consenso, come appunto la legge gli consente, ad un altro candidato
Presidente;
che parrebbe viceversa affetto da una
svista l’art. 15-bis della legge n. 108 del 1968 (aggiunto dall’art. 2,
comma 6, della legge regionale in esame), là dove «assegna i seggi spettanti a
ciascuna lista unica o a ciascun gruppo di liste della coalizione alle
rispettive liste nelle singole circoscrizioni sottraendo», anziché addizionando, «i seggi che queste hanno già
conseguito con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e seguendo la
graduatoria utilizzata per 1’assegnazione dei seggi con i resti»;
che infine, secondo il ricorrente, l’art. 5 della legge
regionale in esame, recante le disposizioni transitorie – nei termini in cui è stato formulato – renderebbe
incerta la stessa concreta applicabilità della legge e di tutto il complesso
procedimento elettorale, che invece deve essere disciplinato da regole certe e
chiare, per il rispetto dovuto agli elettori ed alla sovranità del popolo e per
la serenità dei molti chiamati a collaborare, in varie vesti, alle operazioni
elettorali;
che, con memoria depositata il 22 febbraio 2005, si è
costituita
Considerato che l’Avvocatura generale dello Stato – preso atto della sopravvenuta abrogazione della
legge regionale in esame, nella parte impugnata – con atto depositato il 22 febbraio 2005 e ritualmente notificato alla
Regione costituita in data 1° marzo
che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta
l’estinzione del giudizio, come anche richiesto dalla Regione costituita.
per questi motivi
dichiara
estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio
2006.