Sentenza n. 480 del 2005

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SENTENZA N. 480

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Annibale               MARINI                                   Presidente

-  Franco                   BILE                                           Giudice

-  Giovanni Maria     FLICK                                                 “

-  Francesco              AMIRANTE                                       “

-  Ugo                       DE SIERVO                                       “

-  Romano                VACCARELLA                                  “

-  Paolo                     MADDALENA                                   “

-  Alfio                     FINOCCHIARO                                 “

-  Alfonso                 QUARANTA                                      “

-  Franco                   GALLO                                                “

-  Luigi                     MAZZELLA                                       “

-  Gaetano                SILVESTRI                                        “

-  Sabino                   CASSESE                                           “

-  Maria Rita             SAULLE                                             “

-  Giuseppe               TESAURO                                          “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 7 agosto 2004 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Corsaro Cosimo Luciano e il Gruppo Andidero Finanziario Immobiliare srl, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2005.

         Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

         1.– Nel corso di un processo di opposizione a precetto – intrapreso dal debitore con citazione notificata al creditore precettante presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, quale giudice del luogo di notificazione del precetto opposto – il giudice istruttore di quel Tribunale, con ordinanza del 7 agosto 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile, per contrasto con gli articoli 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

         1.1.– Il giudice a quo riferisce che, nonostante nell'atto di precetto la società creditrice avesse eletto domicilio in Bari, l'opponente aveva notificato l'atto introduttivo presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, in quanto al momento della notifica dell'atto opposto non aveva beni assoggettabili ad esecuzione né nel circondario del Tribunale di Bari né nel distretto della relativa Corte d'appello.

         1.2.– Osserva il rimettente che ai sensi dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. il precettante deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio «nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione» e che, in difetto, «le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso».

         Tale norma, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (sentenza 16 luglio 1999, n. 7505), attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata la facoltà di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio ed al contempo la onera di scegliere, a tal fine, uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione; ragion per cui, se la parte istante elegge domicilio fuori di uno di essi, la dichiarazione rimane priva di effetti, ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, mentre resta a carico del creditore, in quel giudizio, «dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore».

         1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo dubita che la norma censurata, consentendo la notificazione dell'opposizione a precetto presso la cancelleria del giudice del luogo ove il precetto stesso è stato notificato, garantisca l'effettiva conoscenza dell'opposizione da parte del precettante che abbia eletto domicilio altrove, non mettendolo, in particolare, nella condizione di contraddire dimostrando, per esempio, di avere ottemperato al disposto dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. per esservi nel luogo della residenza dichiarata o del domicilio eletto un bene del debitore da assoggettare ad esecuzione forzata.

         Il giudice rimettente ritiene quindi che, sotto l'aspetto appena considerato, non possano ritenersi superati i dubbi di legittimità costituzionale della norma denunciata – per violazione del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.) e del contraddittorio (art. 111, secondo comma, Cost.) – sulla scorta di quanto già statuito dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 62 del 1985 allorché, esaminando analoga questione, relativa in tal caso agli effetti della mancata elezione di domicilio nell'atto di precetto, sollevata in riferimento al solo art. 24 Cost., ne aveva dichiarato la manifesta infondatezza per essere la forma di notificazione in cancelleria, per un verso, imputabile al creditore, inadempiente all'onere prescritto nella prima parte del terzo comma dall'art. 480 del codice di rito e, per altro verso, non lesiva del diritto di difesa di chi, certamente non ignorando l'omissione in cui era incorso, ben avrebbe potuto provvedere alla propria difesa utilizzando l'ordinaria diligenza.

         Ritiene inoltre il giudice a quo che la disposizione in esame sia lesiva anche dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, tenuto conto che la denunciata modalità di notificazione dell'opposizione a precetto porrebbe il convenuto, nei termini anzidetti, in una posizione irragionevolmente deteriore rispetto a quella di chi sia citato in un ordinario giudizio di cognizione.

         1.4.– Quanto alla rilevanza della questione, osserva il giudice rimettente che essa è determinata dalla mancata costituzione in giudizio del creditore convenuto.

         2.– E' intervenuto nel giudizio, con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha concluso per la infondatezza della questione sia alla luce dell'ordinanza n. 62 del 1985, resa dalla Corte costituzionale su analoga questione – avendo allora denunciato il rimettente una lesione del diritto di difesa per non esser tenuto il cancelliere, presso cui l'opposizione era stata notificata, a darne notizia alla parte interessata – sia alla stregua della consolidata giurisprudenza costituzionale in ordine al fatto che le difficoltà di ordine procedurale, quali quelle che possono derivare al creditore precettante dall'onere di eleggere domicilio nel luogo ove sono situati beni del debitore, pena l'inefficacia della dichiarazione e la conseguente competenza, in tema di opposizione, del giudice del luogo di notifica del precetto, costituiscono dati meramente fattuali, come tali inidonei ad integrare una questione di costituzionalità.

         Infondata sarebbe anche la censura relativa all'art. 3 Cost., in quanto l'opposizione a precetto, funzionalmente connessa alla minacciata esecuzione, si caratterizzerebbe in modo affatto diverso rispetto all'atto introduttivo di un ordinario giudizio di cognizione, e pertanto il legislatore sarebbe libero di modulare i sistemi processuali con ampia discrezionalità, incontrando il solo limite della irragionevolezza.

Considerato in diritto

         1.– Il Tribunale di Firenze dubita, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, alla stregua del “diritto vivente”, prevede che, ove il creditore nel precetto abbia eletto domicilio in un comune diverso da quello in cui vi siano beni esecutabili del debitore precettato, la notificazione dell'opposizione a precetto sia eseguita presso la cancelleria del giudice del luogo ove è stato notificato l'atto.

         2.– La questione non è fondata.

                                                 2.1.– Il giudice rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, muove dalla premessa – a suo dire confortata dalla giurisprudenza di legittimità ed indirettamente avallata da questa Corte (ordinanza n. 62 del 1985) – che l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., consentirebbe al debitore – qualora il creditore precettante abbia dichiarato la sua residenza o eletto domicilio in un luogo nel quale non si trovano cose del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata – non soltanto di proporre opposizione a precetto davanti al giudice del luogo di notifica del precetto stesso, ma anche di notificare l'atto di opposizione presso la cancelleria di tale giudice.

         Tale premessa non è esatta.

         2.2.– Investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., sul presupposto che tale norma consentisse al creditore precettante di determinare arbitrariamente, attraverso l'elezione di domicilio, il giudice competente a conoscere dell'opposizione a precetto, questa Corte dichiarò infondata la questione, in quanto la norma doveva interpretarsi nel senso che la competenza spetta al giudice del luogo di notifica del precetto non solo nel caso di mancata elezione di domicilio (o dichiarazione di residenza) da parte del creditore, ma anche nel caso in cui questi dichiari «una residenza o elegga un domicilio non aventi alcun collegamento con il luogo ove sono i beni da espropriare» (sentenza n. 84 del 1973).

         2.3.– Successivamente, questa Corte ha escluso che la notificazione dell'opposizione a precetto presso la cancelleria del giudice del luogo di notificazione del precetto stesso leda il diritto di difesa del creditore nell'ipotesi di mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio; e ciò «in quanto la ricordata forma di notificazione, da un lato, consegue al mancato adempimento dell'onere imposto al creditore dalla norma impugnata e quindi è a lui imputabile; e, dall'altro, non impedisce né rende particolarmente gravoso il diritto di difesa, in quanto il creditore stesso, non ignorando la propria omissione e quindi la relativa conseguenza di legge, ben può con l'ordinaria diligenza informarsi presso il cancelliere e, nel caso di proposta opposizione, ritirare l'atto e provvedere così alla sua difesa» (ordinanza n. 62 del 1985).

         2.4.– L'interpretazione dell'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ., indicata dalla sentenza n. 84 del 1973 (e ribadita dall'ordinanza n. 62 del 1985) come l'unica conforme a Costituzione, è pacificamente adottata dalla Corte di cassazione, la quale ha ripetutamente enunciato il principio di diritto secondo il quale «in tema di esecuzione per espropriazione, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni od in cui non risiede un terzo “debitor debitoris”, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso. Nel relativo giudizio è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore» (da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5621).

         3.– Da quanto fin qui esposto, emerge come questa Corte, con le citate decisioni – e la giurisprudenza di legittimità, consolidatasi successivamente – si sia pronunciata sull'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., considerato quale norma che coordina l'inderogabilità della competenza territoriale fissata dall'art. 27 cod. proc. civ. (“luogo dell'esecuzione”) con la natura di atto c.d. neutro del precetto. Poiché, infatti, il creditore non è tenuto a precisare nel precetto il tipo di espropriazione alla quale, in caso di persistente inadempimento del debitore, intende procedere e poiché il “luogo dell'esecuzione” è collegato a quello in cui si trovano “cose” del debitore o risiede il terzo debitor debitoris (art. 26 cod. proc. civ.), la legge, esigendo che il creditore dichiari la residenza o elegga domicilio “nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione”, gli impone di indicare il circondario di un giudice che potenzialmente è quello della futura esecuzione.

         Può ben accadere, infatti, che, avendo successivamente il creditore usufruito della facoltà di aggredire altri beni del debitore, il giudice del luogo del domicilio eletto non sia, in concreto, il giudice dell'esecuzione intrapresa; ma, «anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi diversi, competente sarà sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri obiettivi permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione», e l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. garantisce «al debitore precettato un sicuro rimedio correttivo […] – la possibilità di controllare immediatamente con sicurezza un'eventuale violazione della competenza per territorio, quale stabilita inderogabilmente dall'art. 26, primo comma, cod. proc. civ. –» (e cioè) «la facoltà di proporre opposizione […] davanti al giudice del luogo in cui il precetto gli fu notificato» (sentenza n. 84 del 1973).

         4.– E' evidente che la questione allora affrontata dalla Corte – e, successivamente, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità invocata, quale “diritto vivente”, dal rimettente – concerne esclusivamente l'individuazione, nel rispetto del principio costituzionale della garanzia del giudice naturale (art. 25 Cost.), del giudice competente per l'opposizione a precetto («la proposta questione» – premette la citata sentenza n. 84 del 1973 – «si riferisce unicamente alla individuazione del giudice competente per territorio per le opposizioni proponibili anteriormente all'inizio dell'esecuzione»): individuazione operata in favore del giudice del luogo di notifica del precetto non solo nel caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, ma anche nell'ipotesi che nel luogo indicato dal creditore precettante non vi siano beni del debitore o non risieda un debitor debitoris.

         Radicalmente diversa, pertanto, è la questione, oggi sollevata dal rimettente, della possibilità per il debitore precettato, ove adisca il giudice del luogo di notifica del precetto assumendo l'irregolarità della elezione di domicilio, di notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice; e rispetto a tale questione non può certamente invocarsi – come preclusiva di una interpretazione della norma conforme ai precetti costituzionali – una giurisprudenza che, viceversa, si è consolidata con riguardo al diverso problema della competenza territoriale.

         5.– Anche se la lettera dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. non può definirsi cristallina – la più volte citata sentenza n. 84 del 1973 osservava che «indubbiamente la legge potrebbe eliminare difficoltà o incertezze di interpretazione e di applicazione» – essa certamente non è tale da precludere una interpretazione rispettosa del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

         Il debitore precettato, infatti, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello “dell'esecuzione”, la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

         Ciò è imposto dall'art. 24, secondo comma, Cost. (e dall'art. 111, secondo comma, Cost.), dal momento che non può consentirsi che il creditore resti all'oscuro dell'opposizione, proposta davanti ad un giudice individuato dal debitore sul presupposto – che il creditore potrebbe, e deve esser messo in grado di confutare – dell'inesistenza di beni nel luogo della sua residenza o del suo domicilio eletto. Se il creditore, indicando tale luogo, implicitamente afferma che esso è (almeno potenzialmente) il “luogo dell'esecuzione”, e il debitore, adendo il giudice del luogo di notifica del precetto, implicitamente contesta quella individuazione, è evidente che il creditore deve essere messo in condizione di conoscere l'altrui implicita contestazione e di controdedurre, adducendo gli elementi fattuali in suo possesso al fine di risolvere la questione di competenza così insorta (art. 38, comma primo, cod. proc. civ.).

         La notifica presso la cancelleria è misura congrua (così l'ordinanza n. 62 del 1985) quando il creditore non abbia adempiuto l'onere di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio, perché a tale inadempienza è imputabile la non onerosa necessità di controllare presso la cancelleria dell'unico giudice competente se il debitore ha proposto opposizione; ma tale misura è priva di ogni razionale giustificazione quando il creditore quell'onere abbia adempiuto.

         La non corretta dichiarazione di residenza o elezione di domicilio – e cioè, in luogo diverso da quello (potenzialmente) dell'esecuzione – è priva di effetto quanto alla competenza di quel giudice a conoscere dell'opposizione, ma certamente è e resta efficace ai fini della notificazione dell'opposizione e, quindi, della corretta instaurazione del contraddittorio, sia sulla competenza che sul merito.

         6.– L'esigenza di interpretare l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., alla luce dei ricordati princìpi costituzionali è resa ancor più evidente dal riconoscimento in termini generali del potere cautelare al giudice dell'opposizione a precetto secondo la previsione del primo comma, secondo periodo, dell'art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2, comma 3, lettera e), n. 40, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

         dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

         Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2005.