Ordinanza n. 476 del 2005

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 476

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Annibale                                MARINI                    Presidente

-  Franco                                   BILE                            Giudice

-  Francesco                              AMIRANTE                      “

-  Ugo                                       DE SIERVO                      “

-  Romano                                 VACCARELLA                “

-  Paolo                                     MADDALENA                 “

-  Alfio                                      FINOCCHIARO               “

-  Alfonso                                 QUARANTA                    “

-  Franco                                   GALLO                             “

-  Luigi                                      MAZZELLA                     “

-  Gaetano                                 SILVESTRI                       “

-  Sabino                                   CASSESE                          “

-  Maria  Rita                            SAULLE                            “

-  Giuseppe                               TESAURO                         “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002), promosso con ordinanza del 21 gennaio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nella controversia vertente tra Stefano Garbarino e la Regione Liguria, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2005.

  Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.

  Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dalla Regione Liguria per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa all’anno 1999, la Commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza dell’8 novembre 2004, depositata il 21 gennaio 2005, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002);

  che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo afferma che la norma regionale denunciata – stabilendo che il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla Regione Liguria «viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’anno 2000, entro il 31 dicembre 2003» – modifica la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo e, pertanto, víola l’evocato parametro costituzionale, il quale attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tributi erariali, riconosciuta da questa Corte con le sentenze n. 296 e n. 297 del 2003;

  che, quanto alla rilevanza, la Commissione, dopo aver ritenuto l’infondatezza degli altri motivi di impugnazione proposti dal contribuente, riferisce che quest’ultimo ha dedotto la tardività dell’avviso di accertamento perché “emesso” «oltre il termine triennale di prescrizione previsto dall’art. 5 comma 51 D.L. 953/82 [recte: art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante «Misure in materia tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53]» ed aggiunge che, in relazione a tale motivo di impugnazione, la Regione Liguria ha eccepito che, in base al censurato art. 10 della legge regionale n. 20 del 2002, il termine  per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 è stato prorogato al 31 dicembre 2003.

  Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Genova dubita, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, della legittimità dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002), il quale prevede che «il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’anno 2000, entro il 31 dicembre 2003»;

  che, secondo la Commissione rimettente, la norma regionale denunciata, modificando la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo, violerebbe l’evocato parametro costituzionale, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di tributi erariali;

  che, quanto alla rilevanza della sollevata questione, il giudice a quo si limita a riferire che il ricorrente ha fondato la dedotta illegittimità dell’avviso di accertamento conseguente al mancato pagamento della tassa automobilistica per l’anno 1999 sulla circostanza della “emissione” di detto provvedimento oltre il termine triennale di “prescrizione” [recte: di decadenza] previsto dall’art. 5, cinquantunesimo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e che la Regione resistente ha «paralizzato» tale «censura», invocando l’applicazione del denunciato art. 10 della legge della Regione Liguria n. 20 del 2002, che proroga al 31 dicembre 2003 il termine di decadenza per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999;

  che la questione è manifestamente inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie;

 

  che, infatti, il giudice rimettente non indica la data di notificazione dell’avviso di accertamento impugnato e, pertanto, non consente a questa Corte di controllare in punto di rilevanza se la norma regionale denunciata sia applicabile nel giudizio a quo, circostanza questa che può verificarsi soltanto ove risulti che l’azione di recupero sia stata esercitata dopo il 31 dicembre 2002 (cioè oltre il termine di decadenza triennale di cui all’art. 5, cinquantunesimo comma, del citato decreto-legge n. 953 del 1982) ed entro il 31 dicembre 2003 (cioè entro il termine prorogato dalla norma censurata); e ciò a prescindere dal fatto che il giudice a quo non ha tenuto conto dell’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), il quale ha sancito in via di sanatoria l’applicabilità, fino al 1° gennaio 2007, delle disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica anteriormente emanate che, come quella censurata, non siano conformi alla  normativa statale (così, in un caso analogo, l’ordinanza n. 432 del 2004).

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova con l’ordinanza indicata in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

 

Annibale MARINI, Presidente

 

Franco GALLO, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.