SENTENZA N. 462
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 7 maggio 2004, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 17 maggio 2004 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell’udienza pubblica del 29 novembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi
l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l’avvocato Pietro Pesacane per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 7 maggio 2004 e depositato il 17 dello stesso mese, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso diverse questioni di legittimità costituzionale.
Una prima questione – sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione – concerne l’art. 31 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), ed è stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 277 del 2005.
Le altre questioni – sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost. – concernono l’art. 6 della medesima legge regionale, il quale reca la rubrica «Perdita di possesso del veicolo. Ordinanza C.[orte] C.[ostituzionale] del 10 aprile 2003, n. 120» e stabilisce, al comma 1, che «i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica che perdono il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo, non sono tenuti al pagamento del medesimo»; al comma 2, che, «qualora il versamento sia già stato effettuato, è riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate»; al comma 3, infine, che «l’esenzione dal pagamento e il diritto al rimborso sono subordinati alla avvenuta annotazione della perdita del possesso al Pubblico Registro Automobilistico».
Secondo il ricorrente, mentre «il comma 1 è conforme a quanto affermato» da questa Corte con l’ordinanza n. 120 del 2003 ed «il comma 3 reca una precisazione condivisibile», «il comma 2 invece è incompleto, o quanto meno genera incertezza, perché riconosce “il diritto al rimborso” senza espressamente rammentare limiti temporali». Sempre ad avviso del ricorrente, «comunque, l’art. 6 appare, in via preliminare, costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 117 comma secondo lettera E e 119 Cost., e con gli insegnamenti dati da codesta Corte nei paragrafi 5 e 6 della sentenza 26 gennaio 2004 n. 37, nel paragrafo 3.1 della sentenza 15 ottobre 2003 n. 311, nel par. 2 della sentenza 26 settembre 2003 n. 297 e nel par. 2.1 della sentenza 26 settembre 2003 n. 296».
2. – Si è costituita in giudizio
In particolare, la resistente, nel rivendicare la
coerenza dell’intero art. 6 della legge regionale
impugnata con i princípi affermati da questa Corte
nell’ordinanza
n. 120 del 2003, sostiene che il tenore letterale del comma 2 dello
stesso articolo non consentirebbe di ritenere la norma censurata né
contrastante con i parametri costituzionali evocati, né irragionevole per la
mancata previsione di un termine
entro cui chiedere il rimborso. Per
3.
–
Nella memoria depositata in vista della
pubblica udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea che
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione – due distinte questioni di legittimità costituzionale che investono, rispettivamente, l’intero art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), ed il solo comma 2 dello stesso articolo.
Con la prima questione, sollevata «in via preliminare», il ricorrente denuncia il contrasto dell’art. 6 della legge impugnata con gli evocati parametri costituzionali, nonché con gli «insegnamenti» di questa Corte, di cui ai «paragrafi 5 e 6 della sentenza 26 gennaio 2004 n. 37, [...] 3.1 della sentenza 15 ottobre 2003 n. 311, [...] 2 della sentenza 26 settembre 2003 n. 297 e [...] 2.1 della sentenza 26 settembre 2003 n. 296».
Con la seconda questione, il ricorrente lamenta che il comma 2 dello stesso art. 6 «è incompleto, o quanto meno genera incertezza, perché riconosce “il diritto al rimborso” senza espressamente rammentare limiti temporali»; osserva altresì che «la legislazione tributaria si rivolge ad una platea vastissima di destinatari» e quindi «lacune e/o oscurità devono essere evitate».
Questa Corte ha costantemente
affermato che il ricorso con cui è promossa una questione di legittimità
costituzionale in via principale deve non solo identificare esattamente la
questione stessa nei suoi termini normativi, ma anche contenere una seppur
sintetica argomentazione di merito a sostegno della censura proposta (v., ex
plurimis, sentenze
numeri 360 del 2005 e 384 del 1999). Nella specie, il ricorrente si limita,
invece, a denunciare genericamente il contrasto fra le norme censurate e
gli evocati parametri costituzionali, senza indicare le ragioni della dedotta
incostituzionalità.
Né tale omissione può essere colmata
dal mero rinvio ad alcuni «paragrafi» delle richiamate sentenze di questa
Corte. In tali paragrafi infatti si afferma in via generale che, in materia di
tasse automobilistiche, è stato attribuito alle Regioni dal legislatore statale
un limitato, autonomo potere normativo di variazione dell’importo delle tasse
stesse, oltre che il gettito ed ogni potestà amministrativa connessa alla loro
riscossione, al loro rimborso e all’applicazione delle sanzioni, ferma restando
la competenza legislativa esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della
disciplina sostanziale del tributo. Il che dà ragione della violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost., in riferimento alla materia del sistema tributario dello Stato, in tutte
le ipotesi in cui la legge regionale ecceda l’àmbito
di autonomia ad essa riservato dalla legge statale, ma non offre di per sé
alcuna argomentazione sull’avvenuto superamento, nel caso di specie, di tale àmbito da parte dell’intero art. 6 della legge regionale n.
2 del 2004.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
dicembre 2005.
Annibale
MARINI, Presidente
Franco
GALLO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 23 dicembre 2005.