SENTENZA N. 458
composta dai
signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247 (rectius: n. 207) (Trattamento giuridico ed economico del personale
civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), promosso
con ordinanza del 26 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sul ricorso proposto da Del Bo Massimo contro il Ministero della
giustizia iscritta al n. 887 del registro ordinanze 2004 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
45, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto
l’atto di costituzione di Del Bo Massimo nonché l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 29 novembre 2005 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l’avvocato Guido Rossi per Del Bo
Massimo e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con
ordinanza del 28 aprile 2004 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247 (rectius: n. 207)
(Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in
servizio nelle Amministrazioni dello Stato), nella parte in cui riserva
l’attribuzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di
ruolo defunto ai soggetti da esso indicati, escludendone, in assenza di questi
ultimi, la devoluzione secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa.
2. ─ Il giudice
rimettente riferisce che, con ricorso proposto contro il Ministero della
giustizia, Massimo Del Bo aveva chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto a
subentrare, nella qualità di successore legittimo in quanto cugino, e dunque
parente di quarto grado, nell’indennità di fine rapporto del defunto Mons.
Cesare Curioni, che in vita aveva prestato servizio non di ruolo alle
dipendenze del Ministero di grazia e giustizia come cappellano e, in seguito,
come ispettore generale dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena,
dal 1948 al 12 gennaio 1996, data del suo decesso. Il Ministero della giustizia
aveva resistito al ricorso, sostenendo la legittimità dell’operato
dell’amministrazione in base al disposto dell'art. 9 del d. lgs. C. p .S. 4 aprile 1947, n. 207. Tale norma
– applicabile ai cappellani ed agli ispettori dei cappellani in virtù dell’
art. 15, secondo comma, della legge 4 marzo 1982, n. 68 (Trattamento giuridico
ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena) –
nell’attribuire al personale non di ruolo dello Stato, cessato dal servizio,
un'indennità di fine rapporto, al terzo comma dispone che «nel caso di decesso
del dipendente non di ruolo l'indennità deve essere corrisposta al coniuge, ai
figli minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai parenti entro
il secondo grado».
3. ─ Quanto alla rilevanza
della questione, il TAR osserva che la disposizione del citato art. 9, terzo
comma, è ostativa all'accoglimento della pretesa del ricorrente, in quanto
espressamente limita la devoluzione dell'indennità di fine rapporto ai soggetti
ivi indicati e dunque esclude la sua attribuzione agli eredi legittimi o
testamentari. Né appare possibile un'interpretazione adeguatrice della
disposizione.
Quanto alla non manifesta
infondatezza della questione, il rimettente richiama alcune decisioni di questa
Corte (sentenze
n. 8 del 1972, n. 471 del 1989,
n. 319 del 1991
e, soprattutto, n.
106 del 1996), secondo le quali le indennità di buonuscita o di fine
rapporto, spettanti anche ai dipendenti pubblici, hanno natura di retribuzione
differita con funzione previdenziale. Detto principio, a giudizio del TAR,
postula che le indennità in questione siano già entrate a far parte, al
momento della morte del lavoratore, del suo patrimonio, sicché ne
conseguirebbe l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni che, per
qualsiasi ragione, privino gli aventi causa del lavoratore delle indennità di
fine rapporto. Il rimettente, inoltre, sottolinea che le differenze di
trattamento tra lo stato giuridico del personale di ruolo, al quale si
riferisce la sentenza
n. 106 del 1996, e quello del
personale non di ruolo, tra cui rientra il dante causa del ricorrente, non sono
tali da influire sul trattamento giuridico da applicare all'indennità di fine
rapporto.
4. ─ Si è
costituito il ricorrente, deducendo che l'art. 15 della legge n. 68 del
1982, espressamente stabilisce che «ai
cappellani e all'ispettore dei cappellani è dovuta l’indennità di fine rapporto
prevista dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4
aprile 1947, n. 207»; che in ogni caso la citata sentenza della Corte n. 106 del
1996 fa riferimento indistintamente a tutti dipendenti civili dello Stato,
a prescindere dalla loro posizione di ruolo o non di ruolo; che inoltre lo
stesso art. 1, quarto comma, del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo
unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti
civili e militari dello Stato), precisa che «le disposizioni concernenti i
dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo». Aggiunge poi che
la natura retributiva dell'indennità prevista a favore dei dipendenti pubblici
non di ruolo dalla norma impugnata è stata da ultimo riaffermata dalla
decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 21.
Con
successiva memoria, infine, il ricorrente ha dedotto che la tendenza evolutiva
della giurisprudenza costituzionale ha anticipato le linee direttrici della
riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), il cui art. 2, comma
5. ─ E’ intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite
dell’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità, sul presupposto della diversa natura
giuridica dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto.
Secondo l’Avvocatura erariale, la differente disciplina dell'indennità di
buonuscita, la quale comporta il versamento, da parte del datore di lavoro, di
un contributo, in maniera del tutto simile a quanto avviene per la pensione,
rifletterebbe la diversa natura giuridica dell'indennità di buonuscita e del
trattamento di fine rapporto e determinerebbe l’inapplicabilità alla prima
della citata giurisprudenza costituzionale.
Con successiva memoria
l’Avvocatura erariale ha ulteriormente sviluppato le argomentazioni già esposte in precedenza.
Considerato
in diritto
1. ─ Il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio propone, in relazione agli articoli 3 e 36
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo
comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947,
n. 207, nella parte in cui riserva la devoluzione dell’indennità di fine
rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto ai soggetti da essa
indicati, ovvero al coniuge, ai figli minorenni e ai parenti entro il secondo
grado solo se viventi a carico del dipendente stesso ed esclude pertanto che
essa, in difetto di tali soggetti, si devolva secondo le norme che disciplinano
la successione mortis causa. Il giudice rimettente si duole che la norma
censurata sia lesiva del principio di uguaglianza, per l’ingiustificata
disparità di trattamento che essa determina per i dipendenti statali non di
ruolo rispetto ai lavoratori subordinati privati, i dipendenti statali di ruolo
ed i dipendenti degli enti locali. Il TAR si duole inoltre della lesione
dell’art. 36 della Costituzione perché una simile disciplina di un istituto
avente natura retributiva priverebbe gli aventi causa del lavoratore della
disponibilità di una parte della retribuzione.
2. - La
questione è rilevante nel giudizio a quo, dato che la sentenza additiva
invocata dal TAR imporrebbe la devoluzione al ricorrente, cugino del de
cuius, dell’indennità di fine rapporto; devoluzione che invece, in base
all’attuale formulazione della norma, deve essere esclusa.
3. - La
questione è fondata.
Questa
Corte, in diverse pronunce, ha avuto modo di affrontare il problema della
natura giuridica delle indennità di fine rapporto e della applicabilità alle
stesse delle regole sulla successione mortis causa, intervenendo sia
nell’ambito del rapporto di lavoro privato (sentenza n. 8 del
1972, che ha riconosciuto il diritto del dipendente di disporre per
testamento dell’indennità di anzianità di cui all’art. 2120 del codice civile)
sia nell’ambito del pubblico impiego statale (sentenza n. 106 del
1996) sia in quello del rapporto di lavoro con gli enti locali (sentenze n. 319 del
1991 e n.
471 del 1989).
In tali pronunce, per
tutte le diverse indennità di fine rapporto di volta in volta esaminate, anche
se variamente denominate, si è statuito che gli emolumenti comunque
riconosciuti al lavoratore alla fine del rapporto abbiano natura di
retribuzione differita a fini previdenziali e che di conseguenza tali indennità
debbano ritenersi già entrate a far parte del patrimonio del dipendente al
momento della sua morte, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2122 cod.
civ. Corollario di tale principio è che le stesse indennità, in mancanza dei soggetti
legittimati individuati dalla legge, debbano devolversi agli eredi secondo le regole successorie.
Inoltre, molte pronunce
di questa Corte, concernenti i dipendenti non di ruolo (sentenze n. 156 del
1973; n. 116
del 1976; n.
236 del 1974 e n. 208 del 1986),
hanno sottolineato la progressiva perdita di importanza, nella recente
evoluzione normativa ed interpretativa, della distinzione tra impiego di ruolo
e impiego non di ruolo. Si deve ritenere ormai pacifico che anche per l’impiego
non di ruolo, disciplinato in modo organico dal d. lgs. C. p. S. n. 207 del
1947, presentando i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato,
non v’è ragione di escludere la spettanza delle medesime voci retributive
riconosciute ai lavoratori del settore
privato ed ai dipendenti pubblici di ruolo. E ciò vale anche per il rapporto di lavoro dei cappellani militari,
disciplinato dalla legge 4 marzo 1982, n. 68 (Trattamento giuridico ed
economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena).
L’evoluzione della
giurisprudenza costituzionale in subiecta materia deve dunque far
considerare superata la risalente sentenza n. 179 del
1970, relativa alla devoluzione dell’indennità di fine rapporto per i
dipendenti non di ruolo. In essa, pur aderendosi al principio precedentemente
affermato della natura mista, retributiva e previdenziale, di tale indennità (sentenze n. 75
e n. 112 del
1968) era stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità
dell’art. 9, terzo comma del d. lgs. C. p. S. n. 207 del 1947.
Il superamento del
precedente indirizzo discende anche dal fatto che, già a partire dalla sentenza n. 8 del
1972, questa Corte ha sempre affermato il principio in base al quale le
indennità di fine rapporto, proprio per la loro natura mista, entrano a far
parte del patrimonio del lavoratore prima della sua morte e spettano pertanto
agli eredi non iure proprio ma iure hereditario. Le successive
sentenze hanno ripetutamente confermato tale assunto.
In particolare, con le sentenze n. 106 del
1996 e n. 243
del 1997, questa Corte ha esplicitato la portata sistematica e generale del
principio della trasmissibilità delle indennità di fine rapporto, riconoscendo
a tutti questi trattamenti, in stretta analogia con quelli del settore privato,
«l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una
concorrente funzione previdenziale» (sentenze n. 243
e n.
99 del 1993, n. 439 del 1992,
n. 63 del 1992,
n. 319 del 1991
e n. 471 del 1989)
e precisando che «tutte le indennità di fine rapporto, invero, costituiscono
parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene
differita - appunto in funzione previdenziale - onde agevolare il superamento
delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno
la retribuzione. Tant'è che la misura del trattamento si determina in
proporzione alla durata del lavoro prestato nonché alla globale retribuzione di
carattere continuativo spettante al dipendente».
Con le richiamate
sentenze, è stato altresì affermato che «la connotazione unitaria, in termini
di natura e di funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto -
nonostante l'esistenza di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di
provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad
erogare il trattamento - consente una generale applicazione a qualsiasi tipo di
rapporto di lavoro subordinato dei relativi princìpi informatori della materia
(sent. nn. 243
e 99
del 1993)» e che la concorrente funzione previdenziale dell'indennità di
fine rapporto, in assenza dei soggetti, a favore dei quali opera una riserva
legale di destinazione, perde qualunque rilevanza, espandendosi in tutta la sua
portata la natura retributiva dell'indennità stessa.
In conclusione, la
connotazione unitaria, per natura e funzione, delle varie categorie di
indennità di fine rapporto, anche se governate da diversi sistemi di
finanziamento e di erogazione dei singoli trattamenti, impone di dichiarare
l’illegittimità di quelle norme che non consentono l’applicabilità delle regole
della successione mortis causa.
La progressiva caducazione di tutte le norme limitative
dell’attribuzione iure successionis
dell’indennità di fine rapporto per tutte le varie tipologie di lavoro
subordinato sottolinea la singolarità della situazione denunciata dal
rimettente ed evidenzia ancor più il vulnus dell’art. 3 della
Costituzione. Difatti, la disparità di trattamento nella disciplina di fine
rapporto riservata dalla legge al dipendente non di ruolo rispetto agli altri
dipendenti è palese con riguardo a qualsiasi rapporto di lavoro, sia pubblico
che privato.
Deve dunque essere
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del d. lgs.
C. p. S. n. 207 del 1947, nella parte in cui non prevede, in mancanza dei
soggetti ivi indicati, la devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante
al dipendente non di ruolo defunto, secondo le regole della successione
legittima e testamentaria.
per questi
motivi
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale
civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) nella parte
in cui non prevede che l’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non
di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le
norme che disciplinano la successione mortis causa.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre
2005.
Annibale MARINI,
Presidente
Luigi MAZZELLA,
Redattore
Depositata in
Cancelleria il 23 dicembre 2005.