Ordinanza n. 427 del 2005

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 427

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Annibale                    MARINI                                Presidente

-  Giovanni Maria          FLICK                                      Giudice

-  Francesco                   AMIRANTE                                 "

-  Ugo                            DE SIERVO                                 "

-  Romano                     VACCARELLA                           "

-  Paolo                          MADDALENA                            "

-  Alfio                          FINOCCHIARO                          "

-  Alfonso                      QUARANTA                               "

-  Franco                        GALLO                                        "

-  Luigi                          MAZZELLA                                "

-  Gaetano                     SILVESTRI                                  "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 57, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), promosso dal Tribunale di Milano con ordinanza del 22 luglio 2004 nel procedimento civile instaurato da R. P. ed altri contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale ed altri, iscritta al n. 972 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visti l’atto di costituzione del Comune di Milano nonché l’atto di intervento della Regione Lombardia;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, nella qualità di eredi di un’invalida civile, avevano convenuto il Comune di Milano, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e il Ministero dell’economia e finanze per l’accertamento del diritto all’indennità di accompagnamento e per la condanna dell’INPS all’erogazione della prestazione, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 22 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 57, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), nella parte in cui attribuisce alle Aziende sanitarie locali e, per il territorio della città, al Comune di Milano, la legittimazione passiva nelle controversie in argomento;

che, rileva il remittente, l’art. 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), aveva disposto il trasferimento alle Regioni delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, trasferimento concretamente disposto soltanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000;

che, a parere del giudice a quo, con l’impugnata disposizione la Regione ha trasferito tali funzioni alle ASL e, per il territorio della città di Milano, al Comune di Milano, in anticipo rispetto alla normativa statale, legiferando in materia processuale, in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con conseguente irragionevole diversità della disciplina processuale nelle differenti Regioni, produttiva di incertezza nell’individuazione del soggetto legittimato passivo;

che, infine, il Tribunale ritiene la questione rilevante, in quanto, a cagione della norma censurata, il Comune convenuto è tenuto a sopportare le spese processuali, altrimenti gravanti sulla Regione Lombardia;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale, concludendo per la declaratoria d’inammissibilità, per carenza del requisito della rilevanza, ovvero di non fondatezza della questione;

che la Regione sostiene la tesi, ribadita anche in una memoria depositata nell’imminenza della camera di consiglio, secondo cui, nel dettare la norma impugnata, il legislatore regionale si è attenuto a quanto disposto dall’art. 130, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, limitandosi a trasferire alle ASL e al Comune di Milano la legittimazione passiva unicamente con riguardo alle controversie relative ai «benefici aggiuntivi» eventualmente determinati ed erogati dalla Regione con risorse proprie, ferma restando la legittimazione passiva dell’INPS nei giudizi aventi ad oggetto la concessione delle prestazioni agli invalidi previste dalla vigente disciplina statale;

che da ciò conseguirebbe, ancor prima della non fondatezza, l’irrilevanza della questione nel giudizio a quo, avente ad oggetto unicamente l’indennità di accompagnamento, in quanto il Comune di Milano non avrebbe potuto e dovuto esservi convenuto e le spese che questi è costretto a sostenere non derivano dalla norma censurata, bensì dall’erronea identificazione del soggetto passivo della prestazione.

Considerato che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 57, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, secondo cui «la funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998, è trasferita alle ASL e, per il territorio della città di Milano, al Comune di Milano; a tali enti, in rapporto alle rispettive competenze, spetta la conseguente legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l’esercizio della funzione trasferita»;

che, a parere del giudice a quo, la Regione, anticipatamente rispetto alla legge dello Stato, avrebbe attribuito alle ASL ed al Comune di Milano non solo la funzione, sostanziale, di istruzione delle domande e di concessione delle prestazioni in esame, bensì anche la legittimazione processuale passiva nei relativi giudizi, escludendo la propria legittimazione processuale, stabilita da una norma statale;

che il remittente, prima di sollevare la questione, non ha assolto il compito di effettuare una lettura della norma conforme alla Costituzione, trascurando, in particolare, di utilizzare i propri strumenti interpretativi – e di avvalersi conseguentemente dei propri poteri processuali – alla luce del diritto vivente, univoco nell’affermare la legittimazione esclusiva dell’INPS nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di prestazioni per invalidità civile, quale quella richiesta nel giudizio a quo;

che, inoltre, il tenore testuale della norma impugnata, con l’esplicito richiamo al citato art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998, nonché il decreto legislativo 30 marzo 1999 n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59) – il quale all’art. 45 aveva demandato alla regione l’esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e verifica, e le funzioni amministrative relative alla determinazione di eventuali benefici aggiuntivi di cui al predetto art. 130 – forniscono ulteriori argomenti nel senso di un’opzione ermeneutica adeguatrice, tale da escludere il contrasto ipotizzato con l’evocato parametro costituzionale;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile, potendosi dare ingresso al sindacato soltanto allorché sia rimasto infruttuoso il doveroso tentativo del giudice a quo di individuare un’interpretazione compatibile con la Costituzione (cfr., ex plurimis, ordinanza n. 306 del 2005).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 57, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.

Annibale MARINI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2005.