ordinanza n. 400 del 2005

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 400

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto  CAPOTOSTI             Presidente

- Fernanda         CONTRI                       Giudice

- Guido             NEPPI MODONA                "

- Annibale         MARINI                                "

- Franco             BILE                                      "

- Giovanni Maria FLICK                                 "

- Francesco        AMIRANTE                          "

- Ugo                 DE SIERVO                          "

- Romano          VACCARELLA                   "

- Paolo               MADDALENA                     "

- Alfio               FINOCCHIARO                   "

- Alfonso           QUARANTA                        "

- Franco             GALLO                                 "

- Luigi               MAZZELLA                         "

- Gaetano          SILVESTRI                           "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso dal Giudice di pace di Cividale del Friuli, nel procedimento civile vertente tra Leone Luigi e il Prefetto di Udine con ordinanza del 29 ottobre 2004, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2005.

    Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il Giudice relatore Francesco Amirante.

    Ritenuto che il Giudice di pace di Cividale del Friuli, nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, con ordinanza emessa il 29 ottobre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall' art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

    che all'opponente, invalido civile con riduzione dell'80 per cento della capacità lavorativa, nonché titolare unicamente di una pensione sociale di 229,00 euro mensili, secondo quanto espone il giudice a quo, era stato sequestrato un ciclomotore a bordo del quale egli era stato sorpreso a circolare senza la prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile, intervenuta dopo quattordici giorni;

    che, argomenta il remittente, la disponibilità del veicolo è condizione essenziale per lo svolgimento di una ancorché minima vita sociale e di relazione, ma la norma impugnata, fondata sul  presupposto della tutela preventiva dei danni causati dalla circolazione stradale, non distingue tra i diversi veicoli che devono essere assicurati, apparendo evidente la minore pericolosità insita nella circolazione di un ciclomotore rispetto a quella di autotreni o potenti automezzi;

    che infine, conclude il Giudice di pace, la confisca del veicolo – utilizzato quale mezzo principale per lo svolgimento della vita di relazione – in danno di persona invalida e non abbiente e quindi non in grado di pagare una sanzione di 687,75 euro, determinerebbe un'ingiusta discriminazione tra cittadini in ragione delle condizioni personali ed economiche;

    che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza nonché in ordine alla non manifesta infondatezza e concludendo nel merito per la non fondatezza;

    che l'Avvocatura osserva come il legislatore abbia previsto numerose agevolazioni fiscali nel settore auto per i portatori di handicap e come la possibilità di riduzione della sanzione, ove l'assicurazione sia stata resa operativa nei quindici giorni dalla scadenza, configuri una vera e propria sanatoria, tale da escludere ogni discriminazione tra cittadini in ragione delle loro disponibilità economiche.

    Considerato che il Giudice di pace di Cividale del Friuli ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto prevede il sequestro e la confisca del ciclomotore che circoli senza la copertura assicurativa per la responsabilità civile;

    che, secondo il remittente, tale normativa è altresì irragionevole e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto equipara i ciclomotori, che hanno modeste potenzialità lesive di persone o cose, ad altri veicoli quali, ad esempio, autotreni o automobili idonee a raggiungere alte velocità;

    che tale irragionevolezza sarebbe evidente qualora, come nel caso oggetto del giudizio a quo, il ciclomotore sia condotto da un invalido civile, per di più non abbiente e perciò non in grado di pagare la sanzione pecuniaria, con la conseguenza della confisca del veicolo;

    che in tale ipotesi le norme violano anche l'art. 2 Cost., in quanto comprimono diritti fondamentali dell'invalido come quelli inerenti allo svolgimento di un lavoro ed alla vita di relazione;

    che il giudice a quo non specifica se la censura sia rivolta all'obbligo assicurativo concernente i ciclomotori in quanto tali, per una loro presunta, minore pericolosità rispetto ad altri veicoli, ovvero se l'illegittimità costituzionale sia prospettata solo in riferimento all'ipotesi di ciclomotore condotto da un invalido civile;

    che, peraltro, il remittente non impugna il comma 4 del citato art. 193 del d.lgs. n. 285 del 1992, concernente la confisca, pur censurando la previsione di tale misura, né precisa se sussistano i presupposti per l'applicabilità della stessa, limitandosi ad una generica doglianza circa l'onerosità della sanzione pecuniaria;

    che, quindi, sotto tutti i profili, la questione è manifestamente inammissibile.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2 , delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cividale del Friuli con l'ordinanza in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 ottobre 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005.