Ordinanza n. 399 del 2005

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ORDINANZA N. 399

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Piero Alberto  CAPOTOSTI             Presidente

- Fernanda         CONTRI                    Giudice

- Guido             NEPPI MODONA                "

- Annibale         MARINI                                "

- Franco             BILE                                      "

- Giovanni Maria FLICK                                 "

- Francesco        AMIRANTE                          "

- Ugo                 DE SIERVO                          "

- Romano          VACCARELLA                   "

- Paolo               MADDALENA                     "

- Alfio               FINOCCHIARO                   "

- Alfonso           QUARANTA                        "

- Franco             GALLO                                 "

- Luigi               MAZZELLA                         "

- Gaetano          SILVESTRI                           "         

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 221-bis, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), promosso con ordinanza del 26 agosto 2004 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Gianluca Colagiovanni, iscritta al n. 1001 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2005.

    Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il Giudice relatore Franco Bile.  

    Ritenuto che, nel giudizio a quo, la Corte di cassazione è chiamata a decidere sulla impugnazione della sentenza con cui il ricorrente è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) e 221 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e condannato alla pena di € 70,00 di ammenda, «perché, quale esercente di attività di compravendita di vetture usate, non teneva il prescritto registro vidimato dalle autorità di p.s. con attestazione del numero di pagine»;

    che, con ordinanza emessa il 26 agosto 2004, la rimettente ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (e «in relazione anche alle disposizioni di cui agli artt. 17-bis, 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»), questione di legittimità costituzionale dell'art. 221-bis, secondo comma, del menzionato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), «nella parte in cui non prevede tra le violazioni depenalizzate anche quella di cui al citato art. 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635»;

    che la Corte rileva come – in virtù dell'estensione della depenalizzazione operata dall'art. 37, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) – la violazione dell'obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 del testo unico costituisce ormai, anche per i commercianti di cose antiche o usate, un semplice illecito amministrativo, mentre la violazione dell'obbligo di bollatura o vidimazione del medesimo registro, previsto dall'art. 16 del relativo regolamento di esecuzione, continua ad essere reato;

    che – affermata la rilevanza della questione e dedotta l'impossibilità di pervenire ad un'interpretazione adeguatrice degli artt. 221 e 221-bis del testo unico, potendosi ritenere depenalizzate esclusivamente le violazioni espressamente indicate dall'impugnato art. 221-bis, fra le quali non è compreso l'art. 16 del regolamento di esecuzione – la Corte rimettente (pur osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, secondo valutazioni di politica criminale, quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena, col solo limite della razionalità) ritiene quantomeno dubbia la legittimità costituzionale della norma impugnata;

    che, infatti, secondo la Cassazione, non sono ravvisabili ragioni giustificatrici del fatto che la più grave violazione dell'obbligo principale della tenuta dei registri delle operazioni giornalmente compiute, per effetto delle successive norme di depenalizzazione intervenute nella materia, sia oggi configurata e punita come un semplice illecito amministrativo, mentre la meno grave violazione della previsione di una condotta meramente strumentale all'adempimento di tale obbligo principale (quale la necessità che i registri siano bollati e vidimati in ogni pagina dall'autorità di pubblica sicurezza) continui invece ad essere qualificata come reato e punita con l'arresto o l'ammenda.

    Considerato che la Corte di cassazione muove dalla premessa di non potere risolvere la questione sollevata «mediante un'interpretazione adeguatrice degli artt. 221 e 221-bis del t.u.l.p.s., essendo indiscutibile che possono ritenersi depenalizzate esclusivamente le violazioni espressamente indicate dall'art. 221-bis t.u.l.p.s. – fra le quali non è compreso e non può, in via interpretativa, ritenersi compreso l'art. 16 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s. – mentre le violazioni delle altre disposizioni del medesimo regolamento, tra cui appunto l'art. 16, sono previste come reato e punite con l'arresto o con l'ammenda dall'art. 221, secondo comma, t.u.l.p.s.»;

    che a tale conclusione la Corte rimettente perviene dando esclusivo rilievo al (pur significativo) dato letterale della mancata esplicita inclusione nella norma impugnata della violazione delle modalità di tenuta del registro, e fonda unicamente su di esso l'affermazione dell'impossibilità di giungere ad una diversa interpretazione che sottragga la norma ai denunciati dubbi di incostituzionalità;

    che, pertanto, il giudice rimettente non ha ulteriormente proseguito l'operazione ermeneutica, con la ricerca di una valutazione sistematica della normativa in esame (avuto riguardo anche alla correlata previsione dell'art. 247 del regolamento) volta all'eventuale individuazione di una ricaduta degli effetti della depenalizzazione della violazione dell'obbligo sancito dall'art. 128 del testo unico (qualificato dall'ordinanza «principale») sul regime sanzionatorio dell'accessoria norma del regolamento che (come ancora ivi sottolineato) «prevede una condotta meramente strumentale all'adempimento dell'obbligo principale»;

    che il mancato integrale esperimento del percorso interpretativo (salvo l'esito di esso, evidentemente rimesso alla decisione del giudice a quo) si risolve in un vizio di inadeguata motivazione circa l'impossibilità di dare della norma impugnata un'interpretazione conforme a Costituzione;

    che, peraltro, la formulata richiesta di pronuncia additiva incidente sul secondo comma dell'art. 221-bis del testo unico comporterebbe che – in ragione della differente quantificazione del regime sanzionatorio rispetto al primo comma – questa Corte sarebbe chiamata ad operare, in ordine alla quantificazione della pena della nuova ipotesi depenalizzata, una scelta (non costituzionalmente vincolata) che viceversa, come tale, è rimessa alla discrezionalità del legislatore (da ultimo, sentenza n. 144 del 2005 e ordinanza n. 262 del 2005);

    che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 221-bis, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 ottobre 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005.