Ordinanza n. 359 del 2005

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ORDINANZA N. 359

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Piero Alberto                         CAPOTOSTI               Presidente

-  Fernanda                               CONTRI                       Giudice  

-  Guido                                    NEPPI MODONA            “

-  Annibale                                MARINI                            “

-  Franco                                   BILE                                  “

-  Giovanni Maria                     FLICK                               “

-  Francesco                              AMIRANTE                      “

-  Ugo                                       DE SIERVO                      “

-  Romano                                 VACCARELLA               “

-  Paolo                                     MADDALENA                “

-  Alfio                                      FINOCCHIARO              “

-  Alfonso                                 QUARANTA                    “

-  Franco                                   GALLO                          “

-  Luigi                                      MAZZELLA                  “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 ottobre 2004 e depositate l’8 novembre 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nelle controversie vertenti tra la s.n.c. Ottonello e Mosca, l’Agenzia delle entrate e altro, iscritte ai nn. 98 e 99 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2005.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.

  Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, entrambe emesse il 4 ottobre 2004 e depositate l’8 novembre successivo (r.o. n. 98 e n. 99 del 2004), nel corso di due diversi giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulle richieste di rimborso dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e sportive versata nel periodo compreso tra il 16 giugno 1998 ed il 19 febbraio 1999, promossi, rispettivamente, dalla s.n.c. Ottonello e Mosca, agenzia di Alassio, e dalla stessa s.n.c. Ottonello e Mosca, agenzia di Albenga, nei confronti, congiuntamente, dell’Agenzia delle entrate e dell’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Genova, la Commissione tributaria provinciale di Genova, ha sollevato – in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

    che la Commissione rimettente, affermata l’impossibilità di disapplicare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), perché stretto da una «sorta di indissolubile legame» con il denunciato art. 3, comma 78, della legge n. 662 del 1996, ritiene che quest’ultima disposizione si ponga in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, non avendo essa provveduto all’individuazione dei soggetti passivi dell’imposta in materia di scommesse relative alle corse dei cavalli;

    che, in ordine alla rilevanza delle sollevate questioni, il rimettente osserva che, in caso di loro accoglimento, non potrebbe applicarsi nei giudizi il citato regolamento governativo emanato in attuazione della norma censurata (cioè il d.P.R. n. 169 del 1998) e pertanto l’imposta risulterebbe indebitamente versata dalle contribuenti nel periodo corrispondente alla vigenza del citato regolamento, e cioè dal 16 giugno 1998 al 19 febbraio 1999, con conseguente fondatezza delle richieste di rimborso;

    che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’infondatezza delle questioni;

    che, per la difesa erariale, le questioni sarebbero infondate, perché i soggetti passivi dell’imposta sono comunque desumibili dal contesto della disciplina relativa alla materia delegificata, ed in particolare: a) dal presupposto dell’imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli, costituito dall’accettazione delle scommesse (art. 14 del d.P.R. n. 169 del 1998); b) dai soggetti abilitati a tale accettazione, individuati negli aggiudicatari delle concessioni ministeriali per l’esercizio delle scommesse (artt. 2 e 15 dello stesso decreto presidenziale); c) dai luoghi in cui possono essere effettuate le indicate scommesse, circoscritti a quelli gestiti dagli esercenti autorizzati ad accettarle (art. 6 del citato decreto presidenziale);

    che, a sostegno di tale impostazione, l’Avvocatura erariale richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui, in caso di delegificazione, la delimitazione della “potestà amministrativa” non deve necessariamente risultare dalla formula della norma di rango primario istitutiva della pretesa tributaria, ben potendo risultare da tutto il contesto della disciplina della materia di cui essa fa parte e, segnatamente, dalla destinazione della prestazione, dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura, oltreché dalla stessa esistenza di un modulo procedimentale per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti le prestazioni, con il quale si realizzi la collaborazione di più organi, al fine di evitare eventuali arbítri dell’Amministrazione.

    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Genova, con due ordinanze di identico contenuto emesse nel corso di due diversi giudizi, dubita – in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

    che, secondo il giudice rimettente, la norma denunciata – la quale consente il «riordino», mediante regolamento governativo di delegificazione, «della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti […] fiscali» – non avendo indicato i soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e sportive, avrebbe per ciò stesso violato il principio della riserva relativa di legge in materia fiscale e gli altri parametri costituzionali evocati;

    che, per il giudice a quo, proprio l’«indissolubile legame» da lui ritenuto esistente tra la censurata norma di delegificazione ed il correlativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), impedirebbe la disapplicazione del regolamento;

    che i giudizi di legittimità costituzionale, avendo ad oggetto la stessa questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

    che le questioni sollevate dal rimettente sono state già dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 303 del 2005;

     che, con tale sentenza, questa Corte, richiamando per analogia la propria giurisprudenza concernente la delega legislativa volta al «riordino» di una materia, ha preliminarmente affermato che, «in mancanza di princípi e criteri direttivi che giustifichino la riforma» della normativa preesistente, la norma di delegificazione che pone al regolamento delegificatore l’obiettivo del mero “riordino” «deve essere intesa in un senso minimale, tale da non consentire, di per sé, l’adozione di norme» regolamentari «sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo»;

    che la stessa sentenza ha altresì rilevato che, nella specie, la norma censurata – volta appunto a consentire all’autorità governativa il «riordino», mediante regolamento, degli aspetti fiscali della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli – non prevede alcuna specifica direttiva in ordine ai soggetti passivi della predetta imposta su tali scommesse e pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, lascia immutata la disciplina legislativa concernente gli elementi strutturali del tributo, imponendo al regolamento di delegificazione di mantenere gli stessi soggetti passivi indicati dalla legislazione preesistente;

    che, di conseguenza, la citata sentenza ha escluso la denunciata violazione del principio della riserva relativa di legge in tema di prestazioni patrimoniali imposte, sancito dall’art. 23 Cost., e degli altri evocati parametri costituzionali;

    che il giudice rimettente aveva dunque l’obbligo di individuare i soggetti passivi dell’imposta in base alle leggi vigenti in materia;

  che, non avendo la Commissione tributaria provinciale di Genova prospettato nuovi profili di censura rispetto a quelli esaminati dalla menzionata sentenza n. 303 del 2005, le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    PER QUESTI MOTIVI

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,        

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2005.