Ordinanza n. 352 del 2005

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ORDINANZA N. 352

 

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Piero Alberto         CAPOTOSTI             Presidente

 

- Fernanda                CONTRI                      Giudice

 

- Guido                    NEPPI MODONA                ”

 

- Annibale                MARINI                                ”

 

- Franco                    BILE                                      ”

 

- Giovanni Maria      FLICK                                   ”

 

- Francesco               AMIRANTE                          ”

 

- Ugo                        DE SIERVO                          ”

 

- Romano                 VACCARELLA                   ”

 

- Paolo                      MADDALENA                     ”

 

- Alfio                      FINOCCHIARO                   ”

 

- Alfonso                  QUARANTA                        ”

 

- Franco                    GALLO                                 ”

 

- Luigi                      MAZZELLA                         ”

 

- Gaetano                 SILVESTRI                           ”

 

ha pronunciato la seguente             

 

ORDINANZA

 

    nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), e modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 5 agosto 2004 dal Giudice di pace di Finale Ligure, del 6 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Castelfiorentino, del 20 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Monza, del 4 agosto 2004 (n. 3 ordinanze) dal Giudice di pace di Siena, del 27 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Rho, del 30 novembre 2004 dal Giudice di pace di Penne, del 21 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Cairo Montenotte, del 17 novembre 2004 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Lanciano, del 27 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Reggio Calabria, del 12 novembre 2004 dal Giudice di pace di Roma, del 4 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Pescara, del 7 dicembre 2004 dal Giudice di pace di Avezzano, del 15 luglio 2004 dal Giudice di pace di Fano, del 18 ottobre 2004 dal Giudice di pace di S. Giovanni in Persiceto, del 29 novembre 2004 dal Giudice di pace di Pescara, del 13 dicembre 2004 dal Giudice di pace di Firenze, del 14 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Lagonegro, del 19 novembre 2004 dal Giudice di pace di Pontremoli, del 22 novembre 2004 dal Giudice di pace di Tempio Pausania, del 14 (n. 2 ordinanze) e del 27 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Revere, del 30 dicembre 2004 dal Giudice di pace di Cairo Montenotte, del 17 giugno 2004 dal Giudice di pace di Milano, del 23 dicembre 2004 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Trapani, dell'11 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Empoli, del 26 novembre 2004 dal Giudice di pace di Aosta, del 24 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Gravina in Puglia e del 15 dicembre 2004 dal Giudice di pace di Oriolo, rispettivamente iscritte ai nn. 1082, 1090 e 1092 del registro ordinanze 2004 e ai nn. da 20 a 22, da 39 a 44, 46, 47, 143, da 146 a 151, da 159 a 164, da 187 a 189, 207, 209 e 218 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16 e 17, prima serie speciale, dell'anno 2005.

 

    Udito nella Camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

 

    Ritenuto che i Giudici di pace di Finale Ligure (r.o. n. 1082 del 2004), Castelfiorentino (r.o. n. 1090 del 2004), Monza (r.o. n. 1092 del 2004), Siena (r.o. nn. 20, 21 e 22 del 2005), Rho (r.o. n. 39 del 2005), Penne (r.o. n. 40 del 2005), Cairo Montenotte (r.o. nn. 41 e 163 del 2005), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Reggio Calabria (r.o. n. 44 del 2005), Roma (r.o. n. 46 del 2005), Pescara (r.o. nn. 47 e 148 del 2005), Avezzano (r.o. n. 143 del 2005), Fano (r.o. n. 146 del 2005), San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005), Firenze (r.o. n. 149 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005), Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005), Tempio Pausania (r.o. n. 159 del 2005), Revere (r.o. nn. 160, 161 e 162 del 2005), Milano (r.o. n. 164 del 2005), Trapani (r.o. nn. 187 e 188 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005), Aosta (r.o. n. 207 del 2005), Gravina in Puglia (r.o. n. 209 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005), hanno sollevato – in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), e modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

 

    che in via preliminare deve chiarirsi – al fine di una corretta identificazione del thema decidendum come il dubbio di costituzionalità prospettato dai giudici a quibus investa sempre la previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo suddetto, il quale prevede che, in caso di mancata immediata identificazione del responsabile di un'infrazione stradale, la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni, i dati personali e della patente del conducente;

 

    che, difatti, sebbene in talune ordinanze di rimessione – segnatamente quelle provenienti dai Giudici di pace di Castelfiorentino (r.o. n. 1090 del 2004), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Roma (r.o. n. 46 del 2005), Fano (r.o. n. 146 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005), Revere (r.o. n. 162 del 2005), Cairo Montenotte (r.o. n. 163 del 2005) e Trapani (r.o. nn. 187 e 188 del 2005) – si faccia riferimento all'intero art. 126-bis del codice della strada, non vi è dubbio che la censura sollevata anche da tali rimettenti investa, come esplicitano chiaramente le argomentazioni dedotte a sostegno della stessa, la previsione normativa di cui al comma 2 di tale articolo;

 

    che analogamente, anche il Giudice di pace di Monza (r.o. n. 1092 del 2004) e quello di Avezzano (r.o. n. 143 del 2005) hanno chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione da ultimo indicata, e ciò quantunque indirizzino le proprie iniziative, a causa di un evidente lapsus calami, il primo avverso l'art. 126 del codice della strada, il secondo contro un inesistente art. 126-bis della legge n. 214 del 2003;

 

    che, ciò premesso in ordine all'oggetto dell'iniziativa assunta dai rimettenti, deve ribadirsi come i parametri costituzionali dai medesimi complessivamente evocati siano costituiti dagli artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113 della Costituzione;

 

    che, in particolare, la violazione dell'art. 3 della Costituzione è ipotizzata da tutti i giudici di pace rimettenti, ad eccezione di quello di Milano (r.o. n. 164 del 2005);

 

    che tale censura è motivata sulla base di argomentazioni non sempre identiche, ma comunque riconducibili a due fondamentali profili;

 

    che, in primo luogo, si censura la natura di sanzione «eventuale ed intermittente» che connoterebbe la misura della decurtazione dei punti dalla patente di guida, e dunque la disparità di trattamento che la sua applicazione determinerebbe a carico di certe categorie di soggetti, prospettandosi in particolare l'esistenza di una discriminazione in danno dei soggetti muniti di patente, rispetto a coloro che ne siano privi, in tal senso pronunciandosi i rimettenti di Rho (r.o. n. 39 del 2005), Penne (r.o. n. 40 del 2005), Cairo Montenotte (r.o. nn. 41 e 163 del 2005), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Reggio Calabria (r.o. n. 44 del 2005), Pescara (r.o. nn. 47 e 148 del 2005), Avezzano (r.o. n. 143 del 2005), Firenze (r.o. n. 149 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005), Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005), Tempio Pausania (r.o. n. 159 del 2005), Revere (r.o. nn. 160, 161 e 162 del 2005), Trapani (r.o. n. 188 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005);

 

    che, del pari, si ipotizza una disparità di trattamento – tale è la censura dei Giudici di pace di Rho (r.o. n. 39 del 2005), Penne (r.o. n. 40 del 2005), Cairo Montenotte (r.o. n. 41 del 2005), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Roma (r.o. n. 46 del 2005), Avezzano (r.o. n. 143 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005) ed Aosta (r.o. n. 207 del 2005) – tra le persone fisiche e quelle giuridiche, che siano proprietarie del veicolo a mezzo del quale venne commessa l'infrazione stradale, e ciò in base all'assunto che la decurtazione dei punti dalla patente di guida operi esclusivamente nei riguardi delle prime, trovando invece applicazione, a carico delle seconde, la sanzione pecuniaria – richiamata nella disposizione censurata – di cui all'art. 180, comma 8, del medesimo codice della strada;

 

    che la violazione dell'art. 3 della Costituzione è, in secondo luogo, ipotizzata sotto il profilo del difetto di ragionevolezza che connoterebbe la disposizione impugnata;

 

    che in tale prospettiva, innanzitutto, si deduce – in base ad una opzione ermeneutica, opposta a quella sopra illustrata, che esclude l'operatività della decurtazione del punteggio dalla patente in caso di infrazioni stradali commesse a mezzo di veicoli di proprietà di persone giuridiche – che, ricorrendo l'evenienza testé descritta, la misura de qua graverebbe, irragionevolmente, sul legale rappresentante dell'ente, ovvero su altri soggetti individuati secondo criteri del tutto casuali o arbitrari;

 

    che a questo profilo di illegittimità costituzionale – che sostanzialmente accomuna i rimettenti di Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Reggio Calabria (r.o. n. 44 del 2005), Firenze (r.o. n. 149 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005), Tempio Pausania (r.o. n. 159 del 2005), Revere (r.o. nn. 160 e 161 del 2005) e Trapani (r.o. n. 188 del 2005) – si sovrappone, poi, la denunciata irrazionalità dell'applicazione della misura, giacché collegata – è l'assunto del rimettente di Firenze (r.o. n. 149 del 2005) e di quello di Gravina in Puglia (r.o. n. 209 del 2005) – ad «un obbligo impossibile da ottemperare», potendo il proprietario del veicolo al più rivelare il nominativo della persona avente la materiale disponibilità dello stesso, non invece quello dell'effettivo conducente;

 

    che argomenti a sé stanti sono, infine quelli proposti – in taluni casi in aggiunta a quelli testé illustrati – dai rimettenti di Monza (r.o. n. 1092 del 2004), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Fano (r.o. n. 146 del 2005), San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005), Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005), Trapani (r.o. n. 187 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005);

 

    che, difatti, il primo di tali giudici a quibus pone l'accento sulla irragionevole equiparazione tra la posizione del proprietario del veicolo – sanzionato «sulla base di una presunzione di responsabilità» – e quella del conducente «a cui sia stata effettuata invece la contestazione immediata», e dunque «identificato come il vero trasgressore»;

 

    che il rimettente di Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005) evidenzia, viceversa, l'incongruità della scelta legislativa di sanzionare, tra i proprietari di veicoli muniti di patente, solo chi «non vuole indicare (…) oppure non sa, o non conosce, chi ha utilizzato il mezzo» al medesimo appartenente, mentre per il Giudice di pace di Fano (r.o. n. 146 del 2005) e per quello di San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005) il difetto di ragionevolezza della disposizione censurata consisterebbe, rispettivamente, nel sottrarre al proprietario del veicolo la possibilità di «liberamente determinarsi» (essendo egli vincolato «ad un'arbitraria coercizione di comunicazione»), ovvero, nel creare una «sperequazione» a suo carico «per un comportamento a lui non imputabile»;

 

    che, invece, i rimettenti di Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005), Trapani (r.o. n. 187 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005) evidenziano come la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida non colpisca neppure il proprietario in quanto tale, ma solo colui il quale abbia omesso di comunicare i dati personali e della patente del conducente, evenienza nella quale sarebbe da ravvisare un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 della Costituzione;

 

    che il solo Giudice di pace di Roma (r.o. n. 46 del 2005) ipotizza il contrasto tra la norma impugnata e l'articolo 13 della Costituzione, in base al rilievo secondo cui «la decurtazione dei punti-patente incide direttamente sulla libertà personale» del soggetto sanzionato, di talché essa «necessariamente deve essere correlata ad una previsione di legge»;

 

    che il medesimo argomento è invocato, sempre dal rimettente romano, a fondamento della dedotta violazione dell'art. 16 della Costituzione, parametro evocato anche dal Giudice di pace di San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005), secondo cui alla stregua di tale norma costituzionale «ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio, salvo le limitazioni per motivi di sanità o di sicurezza»;

 

    che tutti i giudici rimettenti – all'infuori di quelli di Siena (nella prima delle tre ordinanze emesse, r.o. n. 20 del 2005) e San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005) – deducono la violazione dell'art. 24 della Costituzione, variamente motivando siffatta censura;

 

    che si dolgono, in particolare, della violazione del diritto di difesa, derivante dal difetto di contestazione immediata dell'infrazione stradale alla quale è ricollegata la misura della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, i Giudici di pace di Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005), Reggio Calabria (r.o. n. 44 del 2005), Avezzano (r.o. n. 143 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005) e Milano (r.o. n. 164 del 2005);

 

    che mettono, invece, in risalto la violazione del diritto al silenzio, derivante dalla previsione dell'obbligo di comunicazione suddetto, i Giudici di pace di Rho (r.o. n. 39 del 2005), Cairo Montenotte (r.o. n. 163 del 2005), Firenze (r.o. n. 149 del 2005), Aosta (r.o. n. 207 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005);

 

    che sono, invece, i rimettenti di Monza (r.o. n. 1092 del 2004) e Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005) a sottolineare come non sempre l'adempimento di tale obbligo di comunicazione possa ritenersi esigibile, ben potendo il proprietario – in special modo nei casi di uso promiscuo del medesimo veicolo da parte di più soggetti – ignorare l'identità del conducente;

 

    che i Giudici di pace di Penne (r.o. n. 40 del 2005) Cairo Montenotte (r.o. n. 41 del 2005), Pescara (r.o. nn. 47 e 148 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005) ed Aosta (r.o. n. 207 del 2005), pongono in luce, invece, come il contenuto dell'obbligo di comunicazione in esame si risolva, sostanzialmente, in una “autodenuncia”, allorché il proprietario del veicolo sia anche il conducente autore dell'infrazione stradale, giacché questi sarebbe costretto ad autodenunciarsi al fine di evitare di incorrere in un doppio provvedimento sanzionatorio, e cioè «da un lato la decurtazione del punteggio e dall'altro la sanzione pecuniaria per l'omissione dei dati dell'effettivo conducente», ex art. 180, comma 8, del codice della strada;

 

    che i rimettenti di Finale Ligure (r.o. n. 1082 del 2004), Rho (r.o. n. 39 del 2005), Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005), Revere (r.o. nn. 160, 161 e 162 del 2005), Trapani (r.o. nn. 187 e 188 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005), sottolineano, a loro volta, come la previsione di siffatto obbligo di “delazione” contrasti con l'art. 24 della Costituzione, giacché solo a carico di pubblici ufficiali può legittimamente operare un obbligo di denuncia di illeciti amministrativi;

 

    che, infine, i Giudici di pace di Fano (r.o. n. 146 del 2005), Tempio Pausania (r.o. n. 159 del 2005) e Gravina in Puglia (r.o. n. 209 del 2005) pongono in luce come la norma impugnata costringa il proprietario del veicolo ad un comportamento difensivo “univoco” (menomando, così, il suo diritto a difendersi liberamente);

 

    che quasi tutti i rimettenti – con l'eccezione di quelli di Monza (r.o. n. 1092 del 2004), Siena (r.o. nn. 20 e 21 del 2005), Lanciano (r.o. nn. 42 e 43 del 2005) e Pontremoli (r.o. n. 151 del 2005) – hanno dedotto il contrasto con l'art. 27 della Costituzione, censura, anch'essa, variamente motivata;

 

    che i Giudici di pace di Cairo Montenotte (r.o. nn. 41 e 163 del 2005), Roma (r.o. n. 46 del 2005) e San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005) deducono, sic et simpliciter, la violazione del parametro costituzionale suddetto – in base all'assunto che il principio della “personalità” della responsabilità debba operare per sanzioni aventi tale carattere (personale, appunto), indipendentemente dalla loro natura (meramente amministrativa e non propriamente penale);

 

    che richiamano, invece, la previsione dell'art. 3 – che sancisce il principio della “personalità” della responsabilità amministrativa – della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dunque rimarcano il carattere sui generis della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida (giacché essa, operando a carico del proprietario, deroga ingiustificatamente a tale principio), i giudici di Finale Ligure (r.o. n. 1082 del 2004), Rho (r.o. n. 39 del 2005), Penne (r.o. n. 40 del 2005), Reggio Calabria (r.o. n. 44 del 2005), Pescara (r.o. nn. 47 e 148 del 2005), Tempio Pausania (r.o. n. 159 del 2005), Revere (r.o. nn. 160 e 161 del 2005), Milano (r.o. n. 164 del 2005), Trapani (r.o. nn. 187 e 188 del 2005), Empoli (r.o. n. 189 del 2005), Aosta (r.o. n. 207 del 2005) e Gravina in Puglia (r.o. n. 209 del 2005);

 

    che numerosi tra i rimettenti sottolineano, infine, come in forza di diverse disposizioni legislative si profili la necessità di limitare la responsabilità “solidale” del proprietario del veicolo, a mezzo del quale venne commessa l'infrazione stradale, al solo pagamento della sanzione pecuniaria;

 

    che in particolare sono i Giudici di pace di Avezzano (r.o. n. 143 del 2005), Firenze (r.o. n. 149 del 2005), Lagonegro (r.o. n. 150 del 2005), Revere (r.o. n. 162 del 2005) ed Oriolo (r.o. n. 218 del 2005), a riferirsi alle previsioni degli artt. 196 e 210 del medesimo codice della strada, richiamando, invece, il Giudice di pace di Fano (r.o. n. 146 del 2005) e quello di Revere (r.o. n. 162 del 2005) anche il disposto dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981;

 

    che il solo Giudice di pace di San Giovanni in Persiceto (r.o. n. 147 del 2005) deduce la violazione dell'art. 41 della Costituzione, evidenziando che la norma impugnata impedisce al proprietario del veicolo «di utilizzare la propria patente di guida e quindi il proprio veicolo», così «privandolo di un'iniziativa economica»;

 

    che è il rimettente di Fano (r.o. n. 146 del 2005), invece, a prospettare il contrasto con l'art. 97 della Carta fondamentale, giacché l'obbligo di comunicazione, nascente a carico del proprietario del veicolo dalla censurata disposizione del codice della strada, sarebbe contrario «al principio di imparzialità dell'amministrazione»;

 

    che, infine, è il Giudice di pace di Rho (r.o. n. 39 del 2005) ad ipotizzare la violazione anche dell'art. 113 della Costituzione, evidenziando come l'esclusione del diritto al silenzio rappresenti una “limitazione”, non consentita, a quella incondizionata possibilità di tutela contro gli atti della pubblica amministrazione prevista dalla norma costituzionale suddetta.

 

    Considerato che i Giudici di pace meglio indicati in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – adducendo, complessivamente, la violazione degli artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113 della Costituzione – dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), e modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

 

    che tutte le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi;

 

    che questa Corte, investita di analoghe questioni aventi ad oggetto sempre l'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 27 del 2005);

 

    che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate da tutti gli odierni rimettenti deve darsi atto come questa Corte abbia già affermato che la disposizione impugnata «dà vita ad una sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa – pur essendo di natura personale – non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale»;

 

    che su tali basi questa Corte ha, quindi, concluso per la declaratoria d'incostituzionalità della norma suddetta, giacché «proprio la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-bis» (e segnatamente la sua incidenza sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo»), «fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale» (sentenza n. 27 del 2005);

 

    che, peraltro, questa Corte ha anche affermato come in ragione del disposto «accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza», si renda «necessario precisare» che, «nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada» (così, nuovamente, la sentenza n. 27 del 2005);

 

    che, in tal modo, la Corte risulta anche aver «fugato il dubbio» – che pure è stato avanzato da alcuni degli odierni rimettenti – in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente» (così, conclusivamente, la citata sentenza n. 27 del 2005);

 

    che, dunque, alla stregua di tale sopravvenuta decisione vanno restituiti gli atti ai suddetti giudici a quibus.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

    riuniti i giudizi,

 

    ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Finale Ligure, Castelfiorentino, Monza, Siena, Rho, Penne, Cairo Montenotte, Lanciano, Reggio Calabria, Roma, Pescara, Avezzano, Fano, San Giovanni in Persiceto, Firenze, Lagonegro, Pontremoli, Tempio Pausania, Revere, Milano, Trapani, Empoli, Aosta, Gravina in Puglia ed Oriolo.

 

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

 

Alfonso QUARANTA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.