Ordinanza n. 330 del 2005

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ORDINANZA N. 330

 

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Piero Alberto  CAPOTOSTI             Presidente

 

- Fernanda         CONTRI                      Giudice      

 

- Guido             NEPPI MODONA                “

 

- Annibale         MARINI                                “

 

- Franco             BILE                                      “

 

- Giovanni Maria FLICK                                 “

 

- Francesco        AMIRANTE                          “

 

- Ugo                 DE SIERVO                          “

 

- Romano          VACCARELLA                   “

 

- Paolo               MADDALENA                     “

 

- Alfio               FINOCCHIARO                   “

 

- Alfonso           QUARANTA                        “

 

- Franco             GALLO                                 “

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 18 settembre 2002 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Giorgio Benvenuto nei confronti del dott. Guido Berardo, promosso dalla Corte d'appello di Torino, con ricorso depositato il 22 febbraio 2005 ed iscritto al n. 285 del registro ammissibilità conflitti.

 

  Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

 

    Ritenuto che la Corte d'appello di Torino ha presentato ricorso per conflitto di attribuzione in ordine alla delibera della Camera dei deputati approvata in data 18 settembre 2002, con la quale è stato affermato che i fatti per i quali è in corso un procedimento civile presso il predetto ufficio giudiziario a carico del deputato Giorgio Benvenuto costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, sono coperte da insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

 

    che il giudice ricorrente premette di dover decidere sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, presentata dal dott. Guido Berardo nei confronti dell'on. Benvenuto, in merito ai giudizi da questi espressi nei suoi confronti in occasione di un convegno tenutosi a Torino il 6 febbraio 1998, nel corso del quale il predetto parlamentare, riferendosi al dott. Berardo, avrebbe pronunciato la seguente frase: «È un incompetente, tutto quello che ha detto sono solo sciocchezze, è un pericolo per i suoi clienti, vista l'impreparazione e l'incompetenza professionale»;

 

    che, in particolare, il dott. Berardo ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 28 gennaio 2003, depositata il 3 febbraio 2003, con la quale è stata respinta la domanda attorea, contestando nei motivi di gravame la qualificazione, come esimente, dell'immunità ex art. 68 Cost., ritenuta dal primo giudice, e rilevando come il Tribunale avrebbe dovuto, prima di entrare nel merito della lesività delle dichiarazioni dell'on. Benvenuto, rimuovere, mediante lo strumento del conflitto di attribuzioni, l'ostacolo rappresentato dalla deliberazione della Camera dei deputati, e non invece valutare direttamente il merito della condotta (e con essa, l'incidenza dell'immunità parlamentare);

 

    che secondo il ricorrente, la citata delibera della Camera dei deputati sarebbe viziata da una «erronea» motivazione;

 

    che, pur osservando che la funzione parlamentare si esplica anche attraverso atti non ricompresi «nell'ambito dei lavori parlamentari», il ricorrente esclude – alla luce della giurisprudenza costituzionale – che nel caso di specie vi fosse un nesso funzionale tra l'espressione delle opinioni e l'esercizio delle predette funzioni, anche in considerazione del fatto che le opinioni manifestate dall'on. Benvenuto «costituivano meri apprezzamenti personali espressi dal deputato alla stregua di un qualunque privato cittadino», oltre che «privi di una connessione con atti tipici della funzione parlamentare»;

 

    che, in conclusione, la Corte d'appello di Torino «propone conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati affinché la Corte Costituzionale, accertato che non spettava alla Camera dei deputati dichiarare che i fatti per i quali era in corso il procedimento nei confronti dell'Onorevole Giorgio Benvenuto per diffamazione ai danni del dott. Guido Berardo concernevano opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, annulli la delibera adottata dall'Assemblea della Camera dei deputati il 18 settembre 2002 con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'on. Giorgio Benvenuto in occasione del convegno tenutosi a Torino il 6 febbraio 1998».

 

    Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata rimanendo ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

 

    che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di Torino è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento giurisdizionale del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

 

    che, analogamente, la Camera dei deputati, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

 

    che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

 

    che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

    dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Torino nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

 

    dispone:

 

  a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte d'appello di Torino;

 

  b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

 

Ugo DE SIERVO, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.