ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA ”
- Annibale MARINI ”
- Franco BILE ”
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza del 9 luglio 2004 dal
Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Bellucci Carlo ed altri
e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, iscritta al n.
894 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto in fatto
1.— Nel corso di un giudizio, promosso nei confronti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca da alcuni insegnanti
dichiarati permanentemente inidonei allo svolgimento della funzione di docente
per motivi di salute e utilizzati in altri compiti, volto all'accertamento del
diritto, in ragione di quanto previsto dai contratti collettivi di settore,
alla conservazione del rapporto di impiego, il
Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 luglio
1.1.— La norma sospettata di illegittimità
costituzionale dispone che «il personale docente dichiarato inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla
commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda
di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad
accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in
relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte
dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli
dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente
pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque
anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di
utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione
del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni
vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri
compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge».
Il giudice a quo premette che l'accertamento della
inidoneità permanente risale, per tutti i ricorrenti, a data anteriore
all'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 e che l'utilizzazione del
personale docente, inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni, è disciplinata
dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto scuola,
sottoscritto il 4 agosto 1995, dal contratto collettivo decentrato nazionale
(CCDN), stipulato il 1° febbraio 1996 e modificato dal successivo CCDN del 24
ottobre 1997, nonché dal contratto collettivo decentrato provinciale (CCDP),
sottoscritto il 18 marzo 1999; disciplina che riguarda, altresì, anche il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA), nonché i
dirigenti.
La norma censurata, ad avviso del rimettente, introduce una causa di
“licenziamento in futuro”, peraltro diversa dalla generale previsione di legge
del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, per la sola categoria
docente cui appartengono i ricorrenti.
Tale norma, quindi, comporterebbe un danno economico legato alla perdita
della progressione economica di carriera, con conseguenze sul trattamento pensionistico e sulla indennità di liquidazione e
discriminerebbe il personale docente inidoneo rispetto al personale scolastico
dirigente ed amministrativo, analogamente inidoneo, per il quale non è previsto
alcun transito ad altra amministrazione, né la risoluzione del rapporto di
lavoro.
Vi sarebbe, altresì, una disparità di trattamento nei confronti del
personale docente per mancata applicazione delle tutele di cui agli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), relativi alla gestione delle eccedenze di personale e alla mobilità
collettiva. La norma violerebbe, inoltre, il principio di tutela delle
posizioni lavorative dei portatori di handicap,
di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 165 del
La disposizione censurata contrasterebbe, quindi, con gli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, in quanto verrebbe ad
introdurre una disciplina svantaggiosa per i soli docenti e non per le altre
due categorie di personale che operano nel mondo della scuola (dirigenti e
personale ATA).
2.— È intervenuto in giudizio, con il patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha
dedotto preliminarmente la inammissibilità della questione,
attesa la carenza di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta
infondatezza della stessa.
2.1.— Secondo la difesa erariale, l'ordinanza di rimessione
risulterebbe, infatti, priva di argomentazione circa gli effetti della invocata pronuncia di incostituzionalità rispetto
all'esito del giudizio a quo, del quale non viene neanche indicato
chiaramente il contenuto della domanda e, in particolare, il tipo di pronuncia
richiesto. Ciò anche in ragione della circostanza che manca qualsiasi
provvedimento che incida sul rapporto di lavoro dei ricorrenti. Deduce la
difesa dello Stato, quindi, come lo scopo del giudizio a quo appaia
proprio il conseguimento della declaratoria di illegittimità
costituzionale, circostanza che, per l'appunto, renderebbe inammissibile, per
difetto di rilevanza nel giudizio principale, la questione stessa.
Il giudice a quo si sarebbe poi limitato solo ad affermare apoditticamente la sussistenza del requisito della non
manifesta infondatezza, mediante il semplice rinvio alle argomentazioni
prospettate dalla difesa dei ricorrenti. Dovrebbe, pertanto, trovare
applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la questione di
legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile nei casi in cui il
giudice a quo si limiti a rinviare per relationem
al contenuto di un atto della parte privata senza esplicitare le ragioni che lo
hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma censurata
e senza descrivere la fattispecie sottoposta alla Corte.
2.2.— Nel merito, l'Avvocatura chiede che la questione sia dichiarata
non fondata. Essa deduce, al riguardo, come non sembri sufficiente, per
ritenere che la norma denunciata abbia violato il parametro costituzionale
della parità di trattamento sancito dall'art. 3 della
Costituzione, il confronto con la distinta disciplina prevista dalla
contrattazione collettiva per tutte le categorie del personale scolastico
(personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dirigenti,
vale a dire presidi e direttori didattici); disciplina che, a seguito
dell'entrata in vigore della norma in esame, continuerebbe ad applicarsi al
personale diverso da quello docente. Secondo la difesa erariale, infatti,
l'appartenenza di tutte le categorie di personale sopra indicato
all'amministrazione scolastica non è sufficiente a superare le profonde
differenze esistenti nei profili professionali del personale docente, da una
parte, e di quello amministrativo, tecnico ed
ausiliario, nonché di quello dirigente, dall'altra. In realtà, mentre è
possibile ipotizzare che il soggetto dichiarato inidoneo all'insegnamento,
ma idoneo ad altri compiti, possa essere utilmente impiegato in altri
settori della stessa amministrazione o di altra amministrazione statale o ente
pubblico, di converso non è facilmente ipotizzabile una soluzione simile anche
per il personale scolastico dirigente o amministrativo dichiarato inidoneo, per
motivi di salute, a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza.
L'Avvocatura ricorda, altresì, come il comma 6
dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002 stabilisca che «per il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni
previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori
ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto
personale cessano il 31 agosto 2003». Infine, la difesa dello Stato deduce come
non si possa sostenere che la norma censurata leda il principio della tutela
del lavoro ed il diritto alla retribuzione dei
lavoratori, riconosciuti rispettivamente dagli artt. 35 e 36 della
Costituzione, in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro viene
individuata, come estrema ratio, nell'ipotesi in cui il docente
dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad
altri compiti, non intenda chiedere, nel termine massimo di cinque anni, di
transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione
statale o ente pubblico. In questo caso la risoluzione del rapporto di lavoro
discende direttamente dalla mancata volontà del dipendente di trovare,
comunque, nel settore pubblico ed in tempi sicuramente
ragionevoli, una nuova ed idonea collocazione lavorativa confacente al proprio
stato di salute.
2.3.— Con successiva memoria, l'Avvocatura ha insistito nelle richieste
già formulate ribadendo le difese svolte.
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale di Roma, adìto con ricorso da
alcuni insegnanti, dichiarati permanentemente inidonei allo svolgimento della
funzione di docente per motivi di salute e utilizzati in altri compiti, per
l'accertamento del diritto degli stessi alla conservazione del rapporto di
lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 35,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), per
violazione degli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.
1.1.— La norma in questione dispone che il personale docente, dichiarato
inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, collocato fuori ruolo o utilizzato diversamente, può chiedere di
transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione
statale o ente pubblico; qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque
anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di
utilizzazione in altri compiti e, decorso tale termine, si procede alla
risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti.
L'ultimo inciso dell'art. 35, comma 5, contiene
una disposizione transitoria, in ragione della quale, per il personale già
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti (è questa la condizione in
cui si trovano i ricorrenti nel giudizio a quo), il termine di cinque
anni decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Ad avviso del rimettente, la norma in esame contraddice quanto previsto
dalla normativa contrattuale di settore, arreca un danno economico ai
ricorrenti e viola il principio della tutela delle posizioni lavorative dei
portatori di handicap (art. 39 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»).
La disposizione censurata sarebbe, quindi, lesiva degli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, in quanto introdurrebbe una
disciplina svantaggiosa per i soli docenti e non per le altre due categorie di
personale che operano nel mondo della scuola (dirigenti e personale
amministrativo, tecnico e ausiliario – personale ATA).
Si realizzerebbe, in particolare, una disparità di trattamento nei
confronti del personale docente per la mancata applicazione, nei confronti
dello stesso, delle tutele previste dagli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 165 del
2001.
Il Tribunale ha osservato, in ordine alla
rilevanza della questione, che la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi
della disposizione impugnata, in ragione delle condizioni oggettive e
soggettive in cui si trovano i ricorrenti, potrebbe avvenire «in qualsiasi
momento e comunque entro gennaio 2008».
2.— Ciò precisato, occorre darsi carico, preliminarmente, della eccezione di inammissibilità della questione, per
carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta
infondatezza, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'eccezione non è fondata.
2.1.— Il giudice rimettente ha esplicitato, con
motivazione non implausibile (cfr. sentenze n. 147 del
2005 e n.
339 del 2004), le ragioni della rilevanza e della non manifesta
infondatezza della questione, chiarendo, in particolare, come il giudizio a
quo sostanzialmente abbia ad oggetto una domanda di accertamento del
diritto alla conservazione del rapporto di impiego, diritto di cui i ricorrenti
prospettano la lesione per effetto dell'applicazione della norma sospettata di
illegittimità costituzionale.
3.— La questione, però, deve essere dichiarata inammissibile per la
parte che riguarda l'indicazione, quali parametri che si assumono violati,
degli artt. 35 e 36 della Costituzione, in quanto
viene enunciata dal rimettente senza alcuna motivazione specifica (ex multis, ordinanze n. 149
del 2005, n.
318 e n. 156
del 2004).
4.— Con riferimento, dunque, al solo parametro dell'art. 3 della Costituzione, ai fini dell'esame nel merito della
questione sollevata dal giudice a quo,
è opportuno procedere ad una ricognizione della disciplina che regola la
fattispecie, con la precisazione che restano estranee allo scrutinio di
costituzionalità tutte le questioni relative alla disciplina della materia
contenuta in atti di contrattazione collettiva per le varie categorie di personale
della scuola, quale che sia la funzione svolta o il profilo professionale di
appartenenza.
4.1.— La norma sospettata di illegittimità
costituzionale si inserisce nell'ambito della disciplina della dispensa dal
servizio per assoluta e permanente inidoneità fisica o incapacità o persistente
insufficiente rendimento del personale docente e dei dirigenti, di cui all'art.
512 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado). Analoga disposizione,
di carattere generale per tutto il personale del pubblico impiego, è contenuta
nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato),
il quale all'art. 71 stabilisce che, scaduto il periodo massimo di aspettativa
per infermità previsto dall'art. 68 o dall'art. 70 dello stesso decreto,
l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è
dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti
attinenti alla sua qualifica.
Per il comparto della scuola (docenti, dirigenti e impiegati), per
effetto degli artt. 514 e 579 del d.lgs. n. 297 del 1994, il personale
dichiarato inidoneo all'espletamento della propria funzione per motivi di
salute può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti.
Va, inoltre, ricordato che gli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001,
richiamati dal giudice a quo come
parametri interposti, hanno disciplinato, rispettivamente, le “eccedenze di
personale” e la “mobilità collettiva” (art. 33), da un lato, e la “gestione del
personale in disponibilità” (art. 34), dall'altro.
Dette norme, in connessione anche con il successivo art. 34-bis, dispongono, tra l'altro, che:
a) la riduzione del personale eccedente può avvenire secondo una
procedura, che coinvolga le organizzazioni sindacali, rigidamente disciplinata;
procedura che si conclude – ove il personale in
esubero non possa essere impiegato diversamente nell'ambito della medesima
amministrazione ovvero ricollocato presso altre amministrazioni – con il
collocamento in disponibilità per la durata massima di ventiquattro mesi;
b) il personale in disponibilità è iscritto in appositi
elenchi (art. 34, comma 1) tenuti dal Dipartimento della funzione pubblica per
i dipendenti lato sensu
statali (comma 2) e dalle strutture regionali e provinciali, di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) per gli altri dipendenti
pubblici; entrambe le suindicate strutture hanno il compito di provvedere alla
riqualificazione professionale dello stesso personale ed alla ricollocazione
degli interessati presso altre amministrazioni, collaborando e coordinandosi
tra loro;
c) decorso infruttuosamente il periodo di ventiquattro mesi, il rapporto
di lavoro si intende definitivamente risolto.
4.2.— Quanto alla giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che con sentenza n. 3 del
1994, nel pronunciare l'illegittimità costituzionale dell'art. 132, primo
comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 (nella parte in cui
non prevedeva la riammissione in servizio per chi fosse stato dispensato per
motivi di salute), la Corte ha affermato che «la dispensa per motivi di salute
si fonda su una situazione (lo stato di infermità) la
quale (…) è ovviamente indipendente dalla volontà dell'interessato – per cui
certamente esula dal provvedimento una valutazione negativa del comportamento
dell'impiegato (e comunque qualsiasi profilo sanzionatorio)». Va ricordato,
altresì, come la Corte, con la sentenza n. 212 del
1983, nell'esaminare gli effetti dell'assenza dal servizio per infermità
del docente non di ruolo, ha affermato che «in tutto l'ambito della pubblica
amministrazione non è mai riconosciuto all'impiegato il diritto ad un'assenza illimitata dal servizio a causa d'infermità; è
sempre stabilito, invece, un periodo più o meno lungo, decorso il quale, ove
l'impiegato non sia in grado di riprendere servizio, si fa luogo alla
cessazione del rapporto d'impiego, applicando, secondo i casi, gli istituti
all'uopo preordinati (collocamento a riposo per motivi di salute, dispensa dal
servizio per inabilità fisica, licenziamento, ecc.)».
Va ricordato, infine che, con sentenza n. 388 del
2004, questa Corte ha avuto modo di affermare che «l'art. 34 del d.lgs. n. 165 del 2001 enuncia esplicitamente il
principio per cui il personale in esubero presso pubbliche amministrazioni, sia
statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il periodo di
mobilità presso altre amministrazioni sia per evitare la cessazione definitiva
del rapporto di lavoro sia anche per realizzare, in termini globali, un
contenimento della spesa per il personale».
4.3.— Dall'esame delle richiamate disposizioni normative, dunque, e
dalla giurisprudenza di questa Corte emerge con chiarezza che sussiste un principio
generale, nell'ordinamento del pubblico impiego, in forza del quale il
personale inidoneo al servizio per ragioni di salute, prima di essere
dispensato, deve essere posto nelle condizioni di continuare a prestare
servizio nell'assolvimento di compiti e funzioni compatibili con le sue
condizioni di idoneità fisica. Soltanto nel caso in
cui non sia possibile tale utilizzazione, o per ragioni di carattere oggettivo
o per scelta dell'interessato, ne è disposto il collocamento a riposo
d'autorità.
5.— Tanto rilevato, deve essere esaminata la questione di legittimità
costituzionale della norma impugnata per asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione in ragione della ingiustificata
disparità di trattamento che sussisterebbe tra il personale docente, da un
lato, e il personale dirigente e amministrativo, tecnico ed ausiliario,
dall'altro.
Secondo, infatti, la prospettazione formulata dall'ordinanza di
rimessione, tale disparità di trattamento deriverebbe sia dalla
impossibilità di applicare al personale docente le disposizioni degli
artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001, sia dalla sussistenza – in ordine al
medesimo personale – di una disciplina differenziata, in senso sfavorevole,
rispetto a quanto previsto per i dirigenti e per il personale ATA.
5.1.— La questione non è fondata.
5.2.— Quanto al primo profilo, si può osservare che gli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001 attengono ad istituti
diversi, strutturalmente e funzionalmente, rispetto a quello interessato dalla
norma sospettata di illegittimità costituzionale.
5.3.— In merito poi alla denunciata disparità di trattamento del
personale docente rispetto al personale dirigente e al personale ATA, in
ragione della previsione solo per i primi della risoluzione del rapporto di
lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge n.
289 del 2002, va osservato che le indicate tipologie di personale versano in
una situazione di stato giuridico che non ne consente l'assimilazione in una
unica categoria, con la conseguenza che non è irragionevole la previsione di
una diversa disciplina in materia.
Il Titolo I della Parte III del d.lgs. n. 297 del 1994 (artt. da
Quanto alla disciplina del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario (personale ATA), essa è contenuta nel Titolo II della Parte III
(artt. da
In particolare, per il personale in questione l'art. 579, comma 1, prevede che «gli impiegati appartenenti al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, se riconosciuti permanentemente non
idonei agli specifici compiti del ruolo di appartenenza, possono essere
trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore agli studi, su parere
favorevole del consiglio di amministrazione provinciale, sempre che vi sia
disponibilità di posti, in altro profilo professionale della medesima qualifica
funzionale per i cui compiti sia loro riconosciuta la necessaria idoneità».
Alla luce delle citate disposizioni è palese che il giudice a quo
muove dall'erroneo convincimento che le tre categorie
di personale, che operano nel mondo della scuola (personale docente, dirigente
e ATA), siano riconducibili ad una medesima disciplina di stato giuridico, con
la conseguenza che sarebbe ingiustificata una diversa regolamentazione in
ordine alle modalità e alla durata del trattenimento in servizio in caso di
riconosciuta inabilità allo svolgimento delle rispettive funzioni di istituto
per motivi di salute.
Il presupposto di tale convincimento non corrisponde al dato normativo,
il quale si caratterizza per discipline di stato giuridico distinte per le tre
categorie. Si tratta, infatti, di categorie che presentano sostanziali
diversità di funzioni, che giustificano la differenziata
valutazione operata dal legislatore – con scelta discrezionale non
irragionevole – in ordine al collocamento fuori ruolo e all'assegnazione a
compiti diversi da quelli inerenti alla qualifica di appartenenza originaria.
Non può, quindi, essere affermata l'esistenza di quella identità
di situazioni giuridiche, rispetto alle quali la disciplina impugnata sia
idonea a determinare una disparità di trattamento rilevante agli effetti
dell'art. 3 della Costituzione.
Inoltre, in un complessivo quadro di misure volte alla razionalizzazione
delle risorse finanziarie per la scuola e nell'ambito di una politica generale
di contenimento della spesa, trovano giustificazione
norme dirette alla più proficua utilizzazione del personale che, pur non idoneo
per ragioni di salute all'espletamento della funzione docente, può essere
ancora proficuamente utilizzato in altre funzioni, previo il transito presso
altre strutture organizzative pubbliche. Né è senza significato che il comma 6 dello stesso art. 35 oggetto di censura stabilisca che
«per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a
svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al
collocamento fuori ruolo» e che «i collocamenti fuori ruolo eventualmente già
disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003».
Alla luce, pertanto, delle considerazioni che precedono, deve essere
dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale
sollevata dal giudice rimettente in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003),
sollevata, in riferimento agli articoli 35 e 36 della Costituzione, dal
Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35,
comma 5, della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio
2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.