ORDINANZA N. 311
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
composta
dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, della legge 20
giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato) promosso con ordinanza dell’8 gennaio 2004 dal Tribunale
di Ancona nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Pagliani ed altri e
Augusto Cortelloni ed altro, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie
speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6
luglio 2005 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che con
ordinanza dell’8 gennaio 2004 il Tribunale di Ancona, nel corso della causa
civile per risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa promossa da
Giuseppe Pagliani ed altri nei confronti dell’avvocato Augusto Cortelloni,
all’epoca dei fatti senatore della Repubblica, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n. 140
(Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella
parte in cui prevede che, intervenuta la deliberazione della Camera favorevole
all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, il giudice
adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e, dunque, nel
processo civile pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla
definizione;
che il rimettente deduce, preliminarmente, di essere
chiamato a decidere della domanda di risarcimento dei danni avanzata da
Giuseppe Pagliani, Eufemia Milelli e Domenico Pasquariello, tutti magistrati in
servizio presso il Tribunale di Modena, in relazione alla pubblicazione, sul
quotidiano “Nuova Gazzetta di Modena”, di una intervista in cui il senatore
Augusto Cortelloni, due giorni dopo la lettura del dispositivo della sentenza
con cui era stato definito in primo grado un procedimento penale in materia di
abusi sessuali su minori, aveva attribuito loro, in quanto membri del collegio
giudicante, comportamenti contrari ai doveri inerenti all’esercizio della funzione
giudiziaria;
che il Senato della Repubblica, con delibera del 26
novembre
che con il medesimo atto introduttivo del presente
giudizio incidentale di legittimità costituzionale il Tribunale di Ancona ha
proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la predetta
delibera del Senato della Repubblica, conflitto dichiarato ammissibile da
questa Corte con ordinanza
n. 56 del 2005;
che, ad avviso del rimettente, l’art. 3, comma 8,
della legge 20 giugno 2003, n. 140, là dove <<obbliga il giudice ad
uniformarsi alla delibera del Parlamento, assolvendo il convenuto da ogni
responsabilità in merito ai fatti per cui è causa, in ragione di un privilegio
privo di ogni giustificazione istituzionale>>, violerebbe gli artt. 3 e 24
della Costituzione, poiché darebbe luogo ad una <<disparità di
trattamento in danno delle parti che pretendono un risarcimento assumendo una
lesione ai propri diritti personali a causa di una immeritata
invettiva>>; violerebbe altresì l’art. 101 della Costituzione, in quanto
<<norma di rango inferiore rispetto alla disposizione di cui all’art. 68
della Costituzione, che pone limiti alla insindacabilità>>;
che è
intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la
declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione.
Considerato che il Tribunale di Ancona censura l'art. 3, comma 8,
della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68
della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle
alte cariche dello Stato), nella parte in cui <<obbliga il giudice ad
uniformarsi alla delibera del Parlamento, assolvendo il convenuto da ogni
responsabilità in merito ai fatti per cui è causa, in ragione di un privilegio
privo di ogni giustificazione istituzionale>>, per contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché determinerebbe una <<disparità di
trattamento in danno delle parti che pretendono un risarcimento assumendo una
lesione ai propri diritti personali a causa di una immeritata
invettiva>>; nonché per contrasto con l’art. 101 della Costituzione, in
quanto <<norma di rango inferiore rispetto alla disposizione di cui
all’art. 68 della Costituzione, che pone limiti alla insindacabilità>>;
che, come risulta dal testo
dell’ordinanza di rimessione appena riportato, il dubbio di costituzionalità è
prospettato in modo meramente assertivo, tanto più in quanto le argomentazioni
svolte dal giudice a quo riguardano
esclusivamente il conflitto di attribuzione sollevato con lo stesso atto,
conflitto dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 56 del
2005;
che, dunque, indipendentemente da ogni
considerazione in merito alla circostanza che il giudice a quo ha
altresì proposto conflitto di attribuzione avverso la delibera di
insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, la questione sollevata
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per omessa motivazione in
ordine ai parametri costituzionali evocati (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 23 del
2005 e n.
442 del 2002).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, della legge 20 giugno 2003, n.
140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dal Tribunale di
Ancona con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
Piero Alberto
CAPOTOSTI, Presidente
Piero Alberto
CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 22 luglio 2005.