SENTENZA N. 304
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 38 della
legge della Provincia autonoma di Bolzano dell’8 aprile 2004, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – legge
finanziaria 2004), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 15 giugno 2004, depositato in cancelleria il 23
successivo ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di
costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito
nell’udienza pubblica del 21 giugno 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e
l’avvocato Roland Riz per la Provincia Autonoma di Bolzano.
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il
15 giugno e depositato il 23 giugno
Con riferimento all’art. 34, il
ricorrente osserva che tale disposizione stabilisce che «per le materie di
competenza legislativa della Provincia» e «fatte salve le disposizioni penali»,
l’intero art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, «non trova applicazione in provincia di
Bolzano».
L’Avvocatura ritiene che tale
norma darebbe luogo a «gravi incertezze», in quanto da un lato l’art. 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003 conterrebbe numerose ed eterogenee disposizioni,
dall’altro la disposizione impugnata opererebbe un generico rinvio allo statuto
per l’individuazione delle materie di competenza provinciale.
Più
specificamente, l’art. 34 contrasterebbe, innanzitutto, con l’art. 117, secondo
comma lettera l), Cost., dal momento che le materie dell’ordinamento
civile e penale rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato e,
d’altra parte, il riconoscimento delle autonomie regionali non potrebbe
legittimare l’introduzione di discipline differenziate in tali ambiti [di
disciplina]. Né l’art. 8 dello
statuto speciale legittimerebbe una tale possibilità, dal momento che la
competenza legislativa primaria della Provincia incontrerebbe limiti
«confrontabili con (anche se minori di)» quelli previsti dal novellato art.
117, terzo comma, Cost., di talché sarebbe erroneo assimilare la competenza
prevista dall’art. 8 dello statuto ad una competenza legislativa esclusiva. Né
alcuna modifica potrebbe discendere a tale riguardo dall’art. 10 della legge
cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Inoltre, secondo il ricorrente,
l’impugnato art. 34 impedirebbe l’applicazione delle norme concernenti il c.d.
“condono edilizio” nel territorio provinciale, violando così anche l’art. 119
Cost., in quanto determinerebbe una lesione dell’autonomia finanziaria dello
Stato, il quale avrebbe inserito gli introiti attesi dalle oblazioni nella
legge finanziaria 2004.
Infine, rileva l’Avvocatura che i
legislatori locali non potrebbero emanare norme meramente “demolitorie” che
statuiscano la non applicazione nel territorio regionale delle disposizioni
statali. Tali norme pregiudicherebbero l’unità della Repubblica in violazione
dell’art. 5 Cost. e comunque concreterebbero una sorta di autodichia in
contrasto con l’art. 127, secondo comma, Cost., il quale riconosce alle Regioni
e alle Province autonome la facoltà di sottoporre allo scrutinio della Corte le
disposizioni statali ritenute incostituzionali. In questa logica, sarebbe
violato altresì l’art. 134 Cost.
2. – Il Presidente del Consiglio
dei ministri impugna anche l’art. 38 della legge provinciale n. 1 del 2004,
nella parte in cui, inserendo l’art. 5 - sexies nella legge provinciale
n. 10 del 1999, al comma 3 di quest’ultimo, consente che i sottoprodotti
animali non idonei al consumo umano possano «essere trasportati
dall’imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina
struttura autorizzata ai fini dello smaltimento». Il successivo comma 4 del
predetto art.5 - sexies, prevede poi una sanzione amministrativa
pecuniaria esigua per il caso di fuoriuscita e dispersione di liquidi organici
dal mezzo di trasporto. I commi 1 e 2 dell’articolo richiamato, che
l’Avvocatura dichiara di non impugnare, consentono macellazioni domiciliari con
il solo limite del consumo in ambito familiare.
Secondo il ricorrente la
disposizione censurata contrasterebbe con i vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario «e quindi con l’art. 117, primo comma, Cost.». Infatti, si osserva,
il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione del 3 ottobre
2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano, all’art.
L’Avvocatura ritiene che l’art.
38 contrasti, altresì, «con l’esclusività prevista dall’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost., con i limiti posti dallo statuto speciale alle
competenze legislative della Provincia» (tra le quali non rientrerebbe la
gestione dei rifiuti solidi), nonché «con le norme statali sia ‘interposte’ sia
attuative delle direttive europee in materia di rifiuti, quali quelle recate
dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22» (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio).
3. – Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano,
chiedendo che il ricorso statale sia respinto in quanto inammissibile e
comunque infondato.
Con riguardo alle censure mosse avverso l’art. 34 della legge prov. n. 1
del 2004, la Provincia autonoma osserva innanzitutto che la disposizione
disciplinerebbe gli aspetti strettamente amministrativi ed urbanistici del
condono e sotto tale profilo atterrebbe alla materia "urbanistica"
nella quale lo statuto speciale riconosce una competenza legislativa primaria
provinciale. Lo stesso art. 34, facendo espressamente salve le disposizioni
statali di tipo penale, sarebbe pienamente rispettoso del riparto di competenze
tra Stato e Province autonome.
Peraltro, il rapporto tra le competenze
legislative primarie delle Province autonome di Trento e Bolzano e quelle
statali in materia di condono edilizio sarebbe già stato chiarito da questa
Corte con la sentenza
n. 418 del 1995, nella quale è stato riconosciuto alla Provincia il potere di
decidere se dare applicazione o meno alla parte amministrativa della sanatoria.
Tale conclusione sarebbe stata
confermata dalle più recenti sentenze n. 198
e n. 196 del
2004 – pronunciate successivamente alla notificazione del ricorso
governativo – nelle quali si riconosce alle autonomie speciali la potestà di
disciplinare liberamente la sanatoria degli abusi edilizi commessi nel proprio
territorio, purché nel rispetto della competenza statale in materia penale.
4. – Con riguardo alle censure
mosse avverso l’art. 38, il quale introduce l’art. 5-sexies
(Macellazioni domiciliari) nella
legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel settore
dell’agricoltura), la Provincia autonoma afferma innanzitutto che quella
sollevata in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
sarebbe inammissibile, in quanto del tutto generica e immotivata, secondo la
giurisprudenza di questa Corte.
In ogni caso, la censura sarebbe
infondata, dal momento che la disposizione non inciderebbe sull’impatto
ambientale della macellazione delle carni per uso domestico. Essa conterrebbe
norme di semplificazione, giustificate dall’esiguità dei capi macellati (due
l’anno) e inserite in un quadro volto a prevenire rischi di malattie animali.
Pertanto, essa rientrerebbe nella materia della “tutela della salute” ovvero
“dell’alimentazione”, entrambe attribuite alla potestà legislativa concorrente
ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Peraltro, osserva la resistente,
l’art. 9, numero 10, dello statuto attribuisce alla potestà concorrente della
Provincia la materia “dell’igiene e della sanità”, mentre l’art. 8, comma 1, n.
21, attribuisce alla competenza esclusiva la materia del “patrimonio
zootecnico”.
Infondato
sarebbe altresì il richiamo alle norme statali attuative delle direttive
europee e, in particolare, al d.lgs. n. 22 del
In ogni caso il ricorrente, ad
avviso della Provincia autonoma, non spiegherebbe in cosa consisterebbe la
asserita violazione delle norme invocate né quali sarebbero i principî
regolatori della materia.
Del tutto infondato, infine,
sarebbe il richiamo al regolamento comunitario n. 1774 del 2002, innanzitutto
in quanto – benché l’art. 38 della legge provinciale disciplini un’ipotesi
quantitativamente esigua e marginale di macellazione, appunto quella
domiciliare a scopi di sostentamento – non escluderebbe gli obblighi di
sicurezza richiedendo che siano adempiuti gli obblighi di registrazione
previsti dalla normativa vigente. Tale attenzione sarebbe confermata dalla
previsione di una sanzione, contenuta nel comma 4 della norma, per i casi di
violazione delle sue prescrizioni.
Inoltre, la normativa comunitaria
richiamata sarebbe inapplicabile alla fattispecie in considerazione, dal
momento che i residui di macellazione cui si riferisce la disposizione
impugnata rientrerebbero tra i rifiuti alimentari con riguardo ai quali l’art.
7, comma 1, del regolamento n. 1774 del 2002 esclude che si applichino le norme
in materia di raccolta, trasporto e identificazione contenute nell’allegato II
al regolamento stesso. Per analoghe ragioni non sarebbe applicabile al caso di
specie l’art. 9 del medesimo regolamento.
D’altra parte, l’art. 38
presupporrebbe l’avvenuto assolvimento degli obblighi di registrazione previsti
dalla normativa vigente escludendo soltanto «ulteriori oneri aggiuntivi»
rispetto ad essi e dunque non potrebbe sostenersi che il trasporto in questione
avvenga in assenza di qualsiasi autorizzazione o controllo.
5. – Successivamente, la
Provincia autonoma di Bolzano ha depositato la legge provinciale 23 luglio
2004, n. 4 (Disposizioni in
connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di
Bolzano per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006), la
quale, all’art. 29, comma 1, lettera e), ha abrogato l’art. 34 della
legge prov. n. 1 del 2004.
6. – In prossimità della data
fissata per l’udienza pubblica, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una
memoria nella quale dà atto della sopravvenuta abrogazione dell’art. 34 della
impugnata legge prov. n. 1 del 2004, ad opera della legge prov. n. 4 del 2004,
affermando che «la materia del contendere parrebbe perciò cessata», ma
aggiungendo, peraltro, di lasciare «alla difesa della Provincia il compito di
evidenziare eventuali questioni originate dai tre mesi di vigenza del citato
art. 34».
Con riguardo all’art. 38, la difesa erariale
ribadisce le proprie censure, sostenendo, in particolare, che la disposizione
impugnata concernerebbe la eliminazione dei rifiuti e pertanto rientrerebbe
nella materia della “tutela dell’ambiente”.
Anche la
Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria nella quale sostiene
che si sarebbe verificata la cessazione della materia del contendere in
relazione all’art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004.
Per quanto attiene alle censure
mosse avverso l’art. 38, comma 3, la Provincia autonoma ribadisce che le stesse
sarebbero inammissibili, perché non motivate, e comunque infondate.
In particolare, la norma
censurata atterrebbe alla materia del “patrimonio zootecnico” che l’art. 8
dello statuto speciale attribuisce alla potestà esclusiva della Provincia,
mentre, per i profili legati all’igiene e alla sanità, la competenza legislativa
concorrente della medesima Provincia sarebbe espressamente prevista dall’art.
9, comma 1, numero 10 dello statuto.
Nel merito, la difesa della
Provincia autonoma ribadisce l’infondatezza delle censure, osservando, in
particolare, che il regolamento comunitario n. 1774 del 2002, di cui
l’Avvocatura lamenta la lesione, non troverebbe applicazione alla fattispecie
oggetto dell’art. 38 dal momento che detto regolamento escluderebbe
l’applicazione ai rifiuti alimentari delle norme dallo stesso previste in tema
di raccolta, trasporto e identificazione. In tale tipologia di rifiuti
rientrerebbero anche i sottoprodotti derivanti dalla macellazione ai quali
pertanto non si applicherebbero le disposizioni del regolamento.
Considerato
in diritto
1. – Il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 34
e 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il
triennio 2004 – 2006 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2004).
L’art. 34, stabilisce che «fatte
salve le disposizioni penali, per le materie di competenza legislativa della
Provincia autonoma di Bolzano» l’intero art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n.
269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici),
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
«non trova applicazione in provincia di Bolzano». Tale norma, ad avviso del
ricorrente, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), con l’art. 117, terzo comma, con
l’art. 119, nonché con gli artt. 5, 127, secondo comma, e 134 della
Costituzione, senza che possa ritenersi sorretto dalla competenza legislativa
riconosciuta alla Provincia autonoma dall’art. 8, numero 5, dello statuto
speciale.
L’art. 38, il quale consente che
i sottoprodotti animali non idonei al consumo umano possano «essere trasportati
dall’imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina
struttura autorizzata ai fini dello smaltimento», violerebbe anzitutto l’art.
117, primo comma, della Costituzione e i vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario, in particolare dal regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’Unione del 3 ottobre 2002, n. 1774, che all’art.
2. – Per ragioni di eterogeneità
rispetto alle altre questioni sollevate con il medesimo ricorso avverso la
legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2004,
le indicate questioni di legittimità costituzionale devono essere trattate
separatamente e decise con autonoma pronuncia.
3. – Quanto alla questione concernente l’art. 34 della legge impugnata,
va osservato che nelle more del giudizio è anzitutto intervenuta la sentenza di
questa Corte n.
196 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose
disposizioni contenute nell’art. 32 del decreto-legge n. 269 del
Successivamente alla decisione di
questa Corte, il legislatore nazionale è intervenuto con il decreto-legge
12 luglio 2004 n. 168 (Interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge n. 191 del 2004, il quale, all’art.
A ciò ha fatto seguito un duplice
intervento legislativo della Provincia autonoma di Bolzano, la quale, con
l’art. 29, comma 1, lettera e), della
legge 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni
in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di
Bolzano per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006), ha
provveduto ad abrogare l’art. 34 oggetto dell’impugnazione nel presente
giudizio, e, successivamente, con la legge 19 ottobre 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di sanatoria di
violazioni edilizie), ha adottato la disciplina di attuazione nel
territorio della Provincia del condono edilizio straordinario previsto
dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.
Gli intervenuti mutamenti
sostanziali del quadro normativo in termini di piena satisfattività delle
pretese fatte valere dal ricorrente e la connessa impossibilità di
consolidamento di ogni eventuale effetto prodotto dalla disciplina impugnata,
comportano la cessazione della materia del contendere in relazione alle censure
sull’art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004.
4. – Quanto alle questioni
concernenti l’art. 38, comma 3, della legge prov. impugnata, va preliminarmente
osservato che il ricorrente fa erroneo riferimento ad una disposizione che
formalmente non esiste, dal momento che l’art. 38 citato è costituito da un
unico comma che dispone l’inserimento dell’art. 5-sexies (Macellazioni
domiciliari) nella legge
provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel settore
dell’agricoltura) e che solo quest’ultimo articolo, in realtà, contempla un
comma 3 peraltro corrispondente in tutto e per tutto alla norma censurata dal
ricorrente. Tuttavia, in virtù di tale piena corrispondenza, il ricorso deve
essere, per tale profilo, ritenuto ammissibile e riferito correttamente
all’art. 38 della legge prov. n. 1 del 2004 nella parte in cui introduce l’art.
5-sexies, comma 3, nella legge prov. n. 10 del 1999.
5. – Le questioni proposte sono
inammissibili sotto diverso profilo.
Anche non dando rilievo al fatto
che le diverse censure prospettate dal ricorrente sono costruite, in termini complessi,
sia su parametri statutari che su disposizioni del Titolo V della Costituzione,
senza che venga prescelto in termini chiari il regime di autonomia
costituzionale cui fare riferimento, l’unica censura sorretta da una adeguata
motivazione concerne la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., per
l’asserito contrasto con i «vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario».
Con riferimento a tale censura il
ricorrente non ha però argomentato in alcun modo per quale ragione debba essere
preso in considerazione l’art. 117 Cost. anziché lo statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Pertanto, stante la assoluta mancanza di
argomentazione al riguardo, in conformità al costante orientamento di questa
Corte (cfr. sentenze
n. 65 del 2005, n. 8 del 2004 e
n. 213 del 2003),
deve essere dichiarata l’inammissibilità anche di tale censura.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la
decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il
triennio 2004 2006 e norme legislative collegate legge finanziaria 2004), con il ricorso indicato in epigrafe,
1) dichiara cessata la materia del contendere in
relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 della
predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004,
n. 1, sollevate dal Presidente
del Consiglio dei ministri, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, all’art. 119, nonché
agli artt. 5, 127, secondo comma, e 134 della Costituzione, con il ricorso
indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 38 della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 8 aprile 2004, n. 1,
nella parte in cui introduce l’art. 5-sexies, comma 3, nella legge della
Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel
settore dell’agricoltura), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7
luglio 2005.
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Ugo
DE SIERVO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 22 luglio 2005.