Ordinanza n. 290 del 2005

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ORDINANZA N. 290

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA                 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO             

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Piero Alberto           CAPOTOSTI                            Presidente

-  Fernanda                 CONTRI                                     Giudice           

-  Guido                      NEPPI MODONA                            "

-  Annibale                  MARINI                                            "

-  Franco                     BILE                                                  "

-  Giovanni Maria       FLICK                                               "

-  Francesco                AMIRANTE                                      "

-  Ugo                         DE SIERVO                                      "

-  Romano                   VACCARELLA                               "

-  Paolo                       MADDALENA                                 "

-  Alfio                        FINOCCHIARO                               "

-  Alfonso                   QUARANTA                                    "

-  Franco                     GALLO                                             "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Dell’Utri nei confronti del dott. Pierluigi Onorato, promosso con ricorso del Tribunale di Milano, ottava sezione penale, notificato il 16 dicembre 2004, depositato in cancelleria il 14 gennaio 2005 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 2005.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica, nonché gli atti di intervento di Dell’Utri Marcello e di Onorato Pierluigi;

udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri.     

   Ritenuto che il Tribunale di Milano, ottava sezione penale, con ricorso in data  16 dicembre 2003, pervenuto il 17 marzo 2004, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 15 ottobre 2003, con la quale si è ritenuto che i fatti oggetto del procedimento penale instaurato dinanzi al medesimo Tribunale a carico del senatore Marcello Dell’Utri, per il reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni del dott. Pierluigi Onorato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente premette che il procedimento penale in questione origina da un atto di querela nel quale era evidenziato che, in data 17 gennaio 2000, il predetto senatore aveva, a sua volta, denunziato alla Procura della Repubblica di Roma il dott. Onorato, perché, in qualità di giudice relatore ed estensore della sentenza emessa dalla III sezione penale della Corte di cassazione, aveva omesso di pronunciarsi su di una richiesta di indulto avanzata dalla difesa dell’imputato ai sensi del d.P.R. n. 394 del 1990; che successivamente – dopo due richieste di archiviazione dell’Ufficio di Procura di Roma, seguite da altrettante opposizioni del denunciante, ed in esito ad una conclusiva richiesta di rinvio a giudizio, a seguito di imputazione coatta – si era celebrata, per i fatti denunziati dal sen. Dell’Utri, udienza preliminare, conclusa da una sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto di reato contestato;

che il querelante dott. Onorato assumeva, in relazione a tale vicenda, di essere stato ripetutamente diffamato dal parlamentare, il quale, in quattro diversi articoli apparsi su due quotidiani nazionali, lo aveva accusato di aver abusato del potere giudiziario per colpirlo quale avversario politico;

che il Tribunale ricorrente, dopo aver riportato le dichiarazioni emesse dal parlamentare nel corso delle interviste giornalistiche per le quali è stata proposta querela, sostiene che le stesse non sarebbero collegate funzionalmente con precedenti atti parlamentari tipici e lamenta che il Senato avrebbe accolto una interpretazione estensiva dell’art. 68, primo comma, Cost., ritenendo estranee alla sfera di sindacabilità del giudice ordinario tutte quelle attività extraparlamentari che siano espressione di attività in senso lato politica, benché non ricollegabili ad un atto tipico;

che secondo il Giudice ricorrente la giurisprudenza di questa Corte avrebbe costantemente affermato la natura eccezionale dell’istituto in esame, riconducendo nell’ambito della nozione di insindacabilità tutti gli atti tipici della funzione parlamentare e riaffermando, quanto all’attività extraparlamentare, la necessità di un’interpretazione restrittiva della norma costituzionale per evitare una compressione ingiustificata e indifferenziata di altri diritti costituzionalmente garantiti;

che, secondo il Tribunale di Milano, la Corte ha escluso dalla garanzia dell’insindacabilità la mera attività politica del parlamentare, svolta al di fuori della sua sede propria, ritenendo che, ai fini della sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari, sia necessario l’accertamento di una effettiva e sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell’esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell’ambito di queste ultime;

che ad avviso del Tribunale ricorrente anche la novella legislativa rappresentata dall’art. 3 della legge n. 140 del 2003 deve essere interpretata alla luce di tale consolidata giurisprudenza costituzionale, poiché una diversa ed estensiva interpretazione della norma suddetta ricondurrebbe indiscriminatamente nell’alveo dell’insindacabilità qualsiasi attività politica posta in essere al di fuori del Parlamento;

che secondo il Tribunale la novella legislativa, pur non prevedendolo esplicitamente, non può aver escluso la facoltà del giudice ordinario di sollevare conflitto di attribuzione, risultando imprescindibile un meccanismo che attivi il sindacato della Corte costituzionale sul concreto esercizio del potere spettante alle Camere, affinché la stessa verifichi che tale potere venga esercitato legittimamente, circostanza non realizzatasi nel caso in questione, proprio in quanto il Senato, con la delibera di insindacabilità del 15 ottobre 2003, avrebbe esorbitato dalla sfera di attribuzioni ad esso spettante, menomando la sfera del potere giudiziario:

che, secondo il Tribunale ricorrente, la serie di dichiarazioni rese dal sen. Dell’Utri non risultano funzionalmente collegate con un precedente atto parlamentare tipico né risulta che esse siano state rese nel contesto di iniziative parlamentari tipiche o siano ricollegabili all’esercizio di funzioni parlamentari, mentre si tratterebbe di opinioni genericamente ricollegabili alla attività politica in senso lato e, come tali, non suscettibili di essere sottratte al sindacato del giudice ordinario;

che il Tribunale, nel sollevare conflitto di attribuzione “in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, comma 1, Cost.”, ha chiesto l’annullamento della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica in data 15 ottobre 2003;

che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 369 del 2004;

che a cura del Tribunale ricorrente la predetta ordinanza è stata notificata al Senato della Repubblica, unitamente al ricorso introduttivo, in data 16 dicembre 2004 e, ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati inviati a mezzo del servizio postale in data 11 gennaio 2005, pervenendo nella cancelleria di questa Corte il 14 gennaio 2005;

che con atto depositato il 29 dicembre 2004, si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo la reiezione del ricorso proposto dal Tribunale di Milano;

che la difesa del Senato, ripercorse le vicende che hanno dato luogo al conflitto, contesta i motivi su cui è fondato il ricorso, consistenti nell’assenza di nesso funzionale e nell’usurpazione della funzione di bilanciamento tra beni contrapposti, riservata al giudice;

che dopo aver sottolineato come i dubbi di legittimità costituzionale della legge n. 140 del 2003 non possano trovare ingresso nel giudizio per conflitto, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dalla “perimetrazione della funzione del parlamentare”, la difesa del Senato afferma che l’immunità per le opinioni espresse extra moenia non può essere circoscritta al mero commento di atti parlamentari, poiché il limite esterno delle manifestazioni del pensiero dei singoli dovrebbe essere rappresentato dal nesso con tutte le funzioni del parlamentare e non solo con quelle camerali; nell’ambito della tutela sarebbe quindi compresa anche la critica politica, ancorché offensiva;

che nella specie, comunque, poiché le opinioni espresse dal senatore Dell’Utri devono essere riferite all’esigenza di difendere il proprio ufficio di parlamentare, il nesso funzionale sarebbe certamente sussistente e che dovrebbe attribuirsi rilievo anche alla circostanza che il fatto oggetto delle dichiarazioni in esame è stato “parlamentarizzato”, poiché la Camera di appartenenza del parlamentare era stata investita della esecuzione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, contenuta nella sentenza della Cassazione, ed ha conferito alla Giunta delle elezioni il compito di formulare le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza, la quale, a sua volta, ha affidato l’istruttoria al Comitato per le ineleggibilità e le incompatibilità con il mandato parlamentare;

che secondo il Senato della Repubblica nel caso in questione il nesso con l’attività parlamentare si sarebbe realizzato attraverso atti tipici, quali il sindacato della Giunta per le elezioni, non essendo a ciò di ostacolo il riferimento delle opinioni all’attività di una Camera diversa da quella di appartenenza del parlamentare al momento dell’applicazione dell’immunità, ma di cui il parlamentare faceva parte all’epoca dei fatti;

che è intervenuto nel giudizio il dott. Pierluigi Onorato, parte offesa del procedimento che ha dato origine al conflitto, affermando di essere titolare di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato all’esito della controversia;

che a sostegno dell’ammissibilità dell’intervento, la predetta parte ha richiamato sia precedenti pronunce della Corte, nelle quali si è dichiarato ammissibile l’intervento di privati nel giudizio per conflitto di attribuzione, sia l’art. 26, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo modificato con delibera del 10 giugno 2004, che estende l’applicabilità della disciplina dell’intervento ai conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato;

che nel merito l’intervenuto ha insistito nell’accoglimento del ricorso, sottolineando l’assenza di indagine sull’esistenza del nesso funzionale da parte della Giunta e dell’Assemblea, il cui giudizio risulta basato solo sull’asserita natura di critica politica delle dichiarazioni del parlamentare, e ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sulla necessità di una sostanziale identità di contenuti tra l’opinione espressa nell’atto parlamentare e l’esternazione divulgativa della opinione stessa;

che si è costituito anche il sen. Marcello Dell’Utri, argomentando in ordine alla insindacabilità delle opinioni espresse nel caso in questione, trattandosi di un giudizio critico di natura politica sull’operato del dott. Onorato, scaturito dall’oggettivo impatto politico della sentenza di cui quest’ultimo era stato estensore;

che il Tribunale di Milano, ricevuta comunicazione relativa alla trattazione in camera di consiglio del ricorso depositato fuori termine, ha presentato istanza in data 9 aprile 2005, chiedendo alla Corte di valutare nel merito il ricorso stesso, poiché la tardività del deposito non potrebbe addebitarsi alla struttura giudiziaria cui appartiene il Tribunale ma agli ufficiali giudiziari di Roma, l’operato dei quali sarebbe sottratto al potere di intervento dell’ufficio ricorrente.

Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato al Senato della Repubblica, unitamente all’ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 16 dicembre 2004 e, ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati inviati a mezzo del servizio postale in data 11 gennaio 2005, pervenendo nella cancelleria di questa Corte il 14 gennaio 2005, ossia oltre il termine di venti giorni di cui all’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le molte, la sentenza n. 247 del 2004 e le ordinanze n. 249, n. 250 e n. 278 del 2004), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo detto termine da ritenere perentorio;

che pertanto il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con l’atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il  7 luglio 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.