SENTENZA N. 277
ANNO 2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Piero
Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 31
della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2004), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 maggio 2004, depositato
in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto
di costituzione della Regione Lazio;
udito nell’udienza
pubblica del 24 maggio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;
uditi l’avvocato
dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Pietro Pesacane
e Massimo Camaldo per
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 7 maggio 2004,
depositato il successivo 17 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri
ha impugnato – in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e
97, commi primo e terzo, della Costituzione – l’art. 31 della legge della
Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2004), oltre all’art. 6 della medesima legge, in riferimento agli artt. 117 e
119 della Costituzione.
In base a tale norma, l’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale affida, con apposita convenzione, alla società Lazio
Service s.p.a., costituita ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 10
maggio 2001, n. 10, i servizi di supporto alle proprie strutture di diretta
collaborazione di cui al titolo II del regolamento di organizzazione del
Consiglio stesso, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 29
gennaio 2003, n. 3; la società garantisce a tali strutture un numero di unità
di personale pari a quello dei collaboratori esterni all’amministrazione
regionale ad esse destinati secondo il citato regolamento; in sede di prima
applicazione della norma, la società assume il personale appena indicato con
contratto a tempo indeterminato, con priorità per i lavoratori occupati con
contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2003 presso le
strutture in esame; questo personale è assunto con qualifica e trattamento pari
a quello posseduto presso
Secondo il ricorrente,
l’“esternalizzazione” dei servizi di supporto alle strutture di diretta
collaborazione del Consiglio regionale, come attuata dalla norma impugnata,
lede i principi costituzionali del concorso pubblico, dell’eguaglianza tra i
cittadini e del buon andamento delle amministrazioni pubbliche, e pertanto
viola gli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, commi primo e terzo,
della Costituzione, <<specie se si considera l’eventualità
di una futura legge la quale immetta il personale di che trattasi nei ranghi
della Regione>>.
In
prossimità dell’udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
una memoria illustrativa delle riferite argomentazioni.
Nella memoria depositata in prossimità
dell’udienza,
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato – in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51,
primo comma, e 97, commi primo e terzo, della Costituzione – tra l’altro l’art.
31 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2004), che disciplina l’affidamento alla società
Lazio Service s.p.a. dei servizi di supporto alle strutture di diretta
collaborazione del Consiglio regionale, previste dal titolo II del regolamento
di organizzazione del Consiglio stesso, approvato con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003.
2. – L’eccezione di inammissibilità –
sollevata dalla Regione sotto il profilo che i parametri invocati sono
estranei al riparto di competenze
– è infondata.
Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che, anche
nell’assetto derivato dalla riforma del Titolo
V della II parte della Costituzione, lo Stato può impugnare le leggi regionali
in via principale deducendo come parametro qualsiasi norma costituzionale, pur
se estranea al riparto delle competenze legislative (sentenze n. 274 del
2003 e n.
162 del 2004).
3. – Nel merito la questione è fondata.
4. – I servizi cui si riferisce la norma
impugnata sono previsti dall’art. 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n.
6, relativo alle <<strutture di diretta collaborazione con gli organi di
indirizzo politico>>. Il primo comma di tale articolo stabilisce che il
Presidente del Consiglio regionale, i componenti l’Ufficio di presidenza,
nonché i gruppi consiliari si avvalgono per l’esercizio delle proprie funzioni,
di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria; il terzo
comma estende tale previsione ai Presidenti delle commissioni consiliari
permanenti e speciali ed al Presidente del Collegio dei revisori dei conti; il
quarto comma demanda al regolamento di organizzazione del Consiglio di
disciplinare, tra l’altro, il limite massimo del personale da assegnare alle
strutture in esame, precisando che esso è scelto tra dipendenti regionali,
dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in aspettativa, fuori ruolo o
comando, ed esterni all’amministrazione regionale assunti a tempo determinato
con contratti di diritto privato.
A sua volta il ricordato regolamento di
organizzazione definisce al titolo II gli organici di tali strutture, ed in
particolare prevede all’art. 11 che i collaboratori esterni alla pubblica
amministrazione sono assunti su richiesta nominativa del rispettivo organo
politico, per una durata massima di 5 anni che non può comunque oltrepassare la
data di scadenza della legislatura.
5. – La norma impugnata – come risulta
dalla sua formulazione letterale – si ricollega all’art. 12 della legge
regionale 10 maggio 2001, n. 10, secondo cui
Inserendosi in questo quadro normativo e
riprendendo in parte il modello dall’art. 12 della legge regionale n. 10 del
2001, la norma impugnata prevede (commi 1 e 2) la costituzione, ai sensi
di tale articolo, di una singola società di servizi denominata Lazio Service
s.p.a., alla quale l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale affida, con
apposita convenzione, una specifica tipologia di servizi, quelli di supporto
alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio stesso.
In particolare, la norma prevede che dalla
data di stipula della convenzione la società garantisce a tali strutture un
numero di unità di personale pari a quello dei collaboratori esterni alla pubblica
amministrazione ad esse assegnati in base al regolamento citato (comma 3); e,
in sede di prima applicazione, assume con contratto a tempo indeterminato
questo personale, con priorità per i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato alla data del 31 dicembre 2003 presso le medesime strutture (comma
4), che sono assunti dalla società con qualifica e trattamento pari a quello
posseduto presso
Infine, il comma 6 dispone che agli oneri
connessi alle attività oggetto della convenzione si provvede con gli
stanziamenti del capitolo di bilancio del Consiglio regionale concernente le
spese del personale, per un importo non superiore agli oneri già previsti per
il personale esterno alla pubblica amministrazione.
6. – Il Presidente del Consiglio
dei ministri censura nella norma impugnata non la decisione della Regione Lazio
di “esternalizzare” lo svolgimento di attività di
servizio effettuate al suo interno, ma quella di sottoporre a siffatto
trattamento un particolare tipo di servizi e le concrete modalità con le quali
l’operazione è realizzata.
Ai fini della verifica della fondatezza
del ricorso rileva anzitutto che – essendo gli oneri connessi alle attività
oggetto della convenzione a carico del bilancio del Consiglio regionale, sia
pure entro il limite prima indicato – la manovra prevista dal censurato art. 31
non arreca alla Regione, sul piano economico, alcun particolare vantaggio.
Si impone poi la considerazione che i soggetti
esterni alla pubblica amministrazione destinati ai servizi di supporto alle
strutture in esame, di cui la norma impugnata prevede l’“esternalizzazione”,
sono per definizione legati con rapporto fiduciario particolarmente intenso
agli organi di indirizzo politico della Regione, come è eloquentemente
comprovato dal ricordato art. 11 del regolamento di organizzazione del
Consiglio, in base al quale tali collaboratori esterni sono assunti per una
durata massima di 5 anni, che non può mai oltrepassare la scadenza della
legislatura.
Pertanto, la norma impugnata comporta che
dal 1° gennaio 2004 la fine della legislatura non determina più, come per il
passato, la cessazione del rapporto di lavoro di diritto privato dei soggetti esterni
addetti alle strutture di diretta collaborazione del Consiglio regionale, ormai
divenuti dipendenti a tempo indeterminato della società Lazio Service s.p.a. E
in conseguenza preclude agli organi di vertice dei Consigli regionali nelle
legislature successive di potersi valere, per la durata del mandato, di
collaboratori di loro fiducia, diversi dai dipendenti della società, se non
accettando che il nuovo personale così assunto si aggiunga ad essi, con
inevitabile aggravio del bilancio regionale, che già sostiene gli <<oneri
connessi alle attività oggetto della convenzione>>.
Siffatti rilievi valgono da soli a porre
in luce come l’art. 31 della legge della Regione Lazio n. 2 del 2004 – a
prescindere dall’intrinseca irragionevolezza del suo contenuto e dalla sua
incidenza sull’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato –
introduca una modalità di organizzazione degli uffici di vertice del Consiglio
regionale che ne pregiudica il buon andamento, in violazione del precetto di
cui all’art. 97, primo comma, della Costituzione.
La norma impugnata deve pertanto essere
dichiarata costituzionalmente illegittima, con assorbimento di ogni altro
profilo di censura.
per questi motivi
riservata a separata pronuncia la
decisione sull’ulteriore questione di legittimità costituzionale dell’art. 6
della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2, sollevata dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 della legge della
Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2004).
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
Piero Alberto
CAPOTOSTI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 15 luglio 2005.