ORDINANZA N. 251
ANNO 2005
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- composta dai Signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 1, lettera a) del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), promossi con ordinanze del 13
maggio 2004 dalla Corte d’appello di Torino e del 6 maggio 2004 dal Giudice per
l’udienza preliminare del Tribunale di Venezia nei procedimenti penali a carico
di F. B. e di D. F. F. ed altri iscritte ai nn. 723 e
934 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
38 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con ordinanza del 13
maggio 2004
che,
rileva il rimettente, B. F. aveva presentato ricorso contro il provvedimento di
altra sezione della Corte d’appello che aveva rigettato la sua istanza di
ammissione al gratuito patrocinio;
che il
ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli artt. 8 della legge 7
gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle
norme finanziarie), 110 cod. pen. e 4 lettera d), del decreto legge 10 luglio 1982, n.
429 (Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, per
avere emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di diverse
società negli anni 1995 e 1996 e aveva documentato i requisiti reddituali
richiesti dal d.P.R. n. 115 del 2002 per ottenere il
gratuito patrocinio;
che,
pertanto, la decisione della questione di costituzionalità è, ad avviso del
rimettente, rilevante nel giudizio a quo;
che,
quanto alla non manifesta infondatezza,
che con
ordinanza del 6 maggio 2004 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa
norma impugnata con l’ordinanza di cui sopra, in riferimento agli artt. 3, 24 e
27, secondo comma, della Costituzione;
che,
secondo il rimettente, F. D. F.',
imputato del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto),
per aver emesso, al fine di consentire a terzi l'evasione fiscale, delle
fatture relative ad operazioni inesistenti, aveva chiesto di essere ammesso al
gratuito patrocinio, e che la questione di legittimità costituzionale aveva
decisiva rilevanza nel processo, riguardando il fondamentale diritto di difesa
dell'imputato;
che la norma costituzionale garantirebbe il
diritto di difesa dei non abbienti, senza alcuna limitazione, per cui non
sarebbe consentito al legislatore escludere coloro che siano in possesso dei
requisiti reddituali previsti solo perché è stato loro ascritto un particolare
tipo di reato;
che la
disposizione impugnata porrebbe, invece, una presunzione assoluta per cui chi è
indagato ovvero imputato di un reato finanziario non possa essere in condizioni
economiche disagiate o, comunque, non sia meritevole della tutela a spese dello
Stato, in contrasto con altra disposizione costituzionale per cui la persona
non può essere considerata colpevole fino alla condanna definitiva (art. 27,
secondo comma, della Costituzione), ed in violazione, altresì, di un semplice
criterio di ragionevolezza, giacché è evidente che taluno possa essere
incriminato erroneamente e venire poi assolto;
che la
limitazione introdotta dal legislatore creerebbe inoltre, a giudizio del
rimettente, un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli
indagati o imputati di altre violazioni penali, in violazione del principio di
cui all'art. 3 Costituzione;
che,
nel caso di specie, peraltro, sarebbe stata contestata non già una condotta di
vera e propria evasione fiscale bensì, sostanzialmente, una condotta di
favoreggiamento dell'evasione di altri;
che il
Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, con il patrocinio
dell’Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio introdotto con l’ordinanza
del Tribunale di Venezia, ha chiesto che la questione venga dichiarata
inammissibile o comunque infondata.
Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che i
provvedimenti di rimessione omettono di fornire qualsiasi descrizione in ordine
alle fattispecie concrete sottoposte all’esame dei giudici a quibus, dal momento che, in
particolare, l’ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Venezia non accenna alla sussistenza dei
presupposti reddituali previsti per la concessione del beneficio, mentre quella
della Corte d’appello di Torino si limita ad affermare che il Fabbri «ha
documentato i requisiti reddituali richiesti dal d.P.R.
n. 115/2002», senza tenere presente l’insufficienza della sola documentazione
al predetto fine, ove non avvalorata dal riferimento al tenore di vita, alle
condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte (art. 96,
secondo comma, del d.P.R. n. 115 del 2002), dal
momento che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la norma
impugnata, nell’escludere il beneficio del patrocinio dello Stato limitatamente
ad una particolare categoria di reati, presume, non irragionevolmente,
l’impossibilità di verifica delle condizioni economiche dell’autore sulla sola
base documentale (Cass. n. 31177 del 2004 e n. 2023 del 2000);
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice
deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di
costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la
verifica della valutazione sulla rilevanza, ciò che, per le evidenziate lacune,
non risulta possibile nei casi di specie;
che tale insufficienza della motivazione, non consentendo
alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nei giudizi a quibus, determina
la manifesta inammissibilità della questione sollevata (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 365,
n. 309 e n. 257 del 2004).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevate, in riferimento
all’articolo 24, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di
Torino, e, in riferimento agli articoli 3, 24 e 27, secondo comma, della
Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Venezia,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.