Ordinanza n. 240 del 2005

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ORDINANZA N. 240

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda                    CONTRI                                Presidente

- Guido                         NEPPI MODONA                Giudice

- Annibale                     MARINI                                      "

- Franco                        BILE                                            "

- Giovanni Maria          FLICK                                         "

- Francesco                   AMIRANTE                                "

- Ugo                            DE SIERVO                                “

- Romano                      VACCARELLA                         "

- Paolo                          MADDALENA                           "

- Alfio                           FINOCCHIARO                         "

- Alfonso                       QUARANTA                              "

- Franco                        GALLO                                       "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 206 del codice penale, promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dalla Corte d’assise d’appello di Torino con ordinanza del 22 giugno 2004, iscritta al n. 818 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte d’assise d’appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 206 del codice penale (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), «nella parte in cui non prevede che nei confronti dell’imputato maggiorenne infermo di mente possa essere applicata provvisoriamente un’altra misura di sicurezza, e segnatamente la […] libertà vigilata, in luogo della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia»;

che il giudice rimettente, premesso di aver pronunciato una sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente e di aver disposto l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di un anno, riferisce di dover decidere in merito alla richiesta del procuratore generale di applicazione provvisoria della stessa misura di sicurezza, fondata sulla base della persistente pericolosità sociale dell’imputata;

che, inoltre, il rimettente rileva che attualmente l’imputata non è più sottoposta ad alcun controllo in quanto con la sentenza di proscioglimento la misura cautelare degli arresti domiciliari presso una casa di cura è stata dichiarata «inefficace»;

che, nonostante l’urgenza di provvedere sulla richiesta per ovviare alla attuale carenza di cautele e di controlli, il rimettente ritiene di non poter disporre l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata;

che, infatti, la sentenza n. 253 del 2003 di questa Corte – con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 222 cod. pen. (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario) – consente al giudice di disporre la libertà vigilata in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in caso di proscioglimento, ma non può essere estesa all’istituto dell’applicazione provvisoria di cui all’art. 206 cod. pen., ostandovi, nella specifica materia, il principio generale che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge (art. 25 Cost.);

che la mancata previsione della possibilità di applicare, in via provvisoria, altra misura di sicurezza prevista dalla legge, e in specie quella della libertà vigilata, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost. sia per la disparità di trattamento che si determina con il minore di età che può «fruire della misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario oltre che del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario», sia per la compromissione del diritto dell’imputato di fruire dei trattamenti terapeutici più adeguati, al fine di contemperare le esigenze di cura con quelle di controllo, con conseguente violazione del diritto alla salute.

Considerato che la Corte d’assise d’appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 206 del codice penale (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), «nella parte in cui non prevede che nei confronti dell’imputato maggiorenne infermo di mente possa essere applicata provvisoriamente un’altra misura di sicurezza, e segnatamente la […] libertà vigilata, in luogo della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia»;

che il rimettente ritiene di non poter disporre l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, perché la sentenza n. 253 del 2003 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 222 cod. pen. (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), consente al giudice l’adozione della libertà vigilata in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in caso di proscioglimento, senza prendere in considerazione l’art. 206 dello stesso codice, che prevede l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza durante l’istruzione o il giudizio;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è intervenuta la sentenza n. 367 del 2004, con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206 cod. pen. «nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale»;

che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice rimettente perché valuti se, alla luce di tale sentenza, la questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d’assise d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8  giugno 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2005.