Sentenza n. 220 del 2005

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SENTENZA N. 220

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto   CAPOTOSTI            Presidente

- Fernanda         CONTRI                     Giudice

- Guido             NEPPI MODONA           "

- Annibale         MARINI                        "

- Franco            BILE                              "

- Giovanni Maria FLICK                          "

- Francesco        AMIRANTE                   "

- Ugo                DE SIERVO                   "

- Romano          VACCARELLA              "

- Paolo              MADDALENA               "

- Alfio              FINOCCHIARO             "

- Alfonso           QUARANTA                  "

- Franco            GALLO                          "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), promosso con ordinanza dell’11 aprile 2003 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Santoro Amedeo contro il Ministero della giustizia ed altro, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visti l’atto di costituzione di Santoro Amedeo nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 maggio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;

uditi l’avv. Gilberto Gualandi per Santoro Amedeo e l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale di Ancona, con ordinanza dell’11 aprile 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), nella parte in cui dispone, al comma 3, che l’indennità fissa, prevista in lire 20 milioni annui dal precedente comma 2, è ridotta del 50 per cento «qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili».

Il giudizio a quo trae origine dalla domanda svolta da un giudice onorario aggregato, titolare di un reddito da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili, nei confronti del Ministero della giustizia e del Ministero del tesoro, per il pagamento della differenza tra l’intera indennità e quella, decurtata, effettivamente corrispostagli o, in subordine, per il pagamento di uguale somma a titolo di arricchimento senza causa.

Premessa l’evidente rilevanza della questione ai fini della decisione, in quanto la domanda dovrebbe essere rigettata alla stregua del citato art. 8, comma 3, della legge n. 276 del 1997, il rimettente ritiene non manifestamente infondato il sospetto di illegittimità costituzionale della norma, prospettato dall’attore, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

In relazione al primo dei due parametri evocati, la norma impugnata introdurrebbe – ad avviso del giudice a quo – una irragionevole disparità di trattamento tra funzionari onorari che svolgono le medesime mansioni, prendendo in considerazione, ai fini della decurtazione dell’indennità fissa, un elemento, quello reddituale, che non rispecchia la reale consistenza del patrimonio complessivo dell’avente diritto, con la iniqua conseguenza che il diritto al pagamento dell’indennità nella misura piena spetta anche a chi, essendo privo di redditi da lavoro o da pensione, si trovi tuttavia in una situazione patrimoniale molto più agiata del titolare di un reddito da pensione di poco superiore a lire 5 milioni lordi mensili, il quale invece subisce la decurtazione dell’indennità.

L’irragionevolezza della disposizione risulterebbe, poi, ancor più evidente considerando che, nell’indennità di cui si tratta, sarebbe dato di ravvisare – secondo il rimettente – «sfumature di carattere retributivo», desumibili in particolare dalla disposizione del comma 5 dello stesso art. 8, secondo cui, con riguardo ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo, l’indennità è da considerarsi a tutti gli effetti quale reddito professionale.

La medesima norma – ad avviso, ancora, del giudice a quo – violerebbe poi il criterio di progressività che, sancito dall’art. 53 della Costituzione con specifico riferimento alla materia tributaria, dovrebbe tuttavia considerarsi, nella specie, «specifico corollario del principio di ragionevolezza». La rigidità della previsione, secondo cui l’indennità è ridotta del 50 per cento per effetto del mero superamento, anche di poche lire, della soglia reddituale di lire 5 milioni mensili, sarebbe infatti suscettibile di produrre conseguenze irragionevoli, che potrebbero essere evitate «prevedendo un numero maggiore di scaglioni di reddito di riferimento per la decurtazione».

2.– Si è costituito in giudizio Santoro Amedeo, attore nel giudizio a quo, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma.

In aggiunta alle argomentazioni svolte dal rimettente, la parte costituita sottolinea quale ulteriore elemento di irragionevolezza la circostanza che la norma impugnata consideri esclusivamente i redditi da lavoro e da pensione e non anche quelli derivanti da altre fonti.

Osserva, sotto altro aspetto, che la norma appare ispirata ad una ratio contraddittoria ed opposta rispetto a quella – pacificamente propria dell’intera legge – di incentivare particolari categorie di professionisti a svolgere l’attività di giudici aggregati e che essa in ogni caso introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudici onorari aggregati e tutti gli altri funzionari onorari, per i quali non sono dettate disposizioni analoghe.

La parte privata evidenzia da ultimo che l’intervenuta abolizione, con l’art. 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro rende «ancor più illogico ed ingiusto» il disposto della norma impugnata.

3.– E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di non fondatezza della questione.

Premesso che la norma non incide sul compenso per l’attività concretamente svolta, la cui misura unitaria rimane uguale per tutti, ma solo sull’indennità fissa, correlata all’impegno generico della funzione, l’Avvocatura rileva che proprio la natura non retributiva di tale indennità la rende compatibile con differenze di livello determinate da caratteristiche soggettive degli aventi diritto. Non vi sarebbe, dunque, alcun prelievo forzoso bensì la previsione di una duplice misura di indennità in funzione della diversità delle situazioni. Né potrebbe d’altro canto censurarsi in questa sede – ad avviso dell’Avvocatura – il più favorevole trattamento riservato ai percettori di redditi diversi da quelli di lavoro o di pensione.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale di Ancona dubita, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), secondo cui l’indennità fissa attribuita ai giudici onorari aggregati è ridotta del 50 per cento qualora il giudice onorario aggregato sia titolare di un reddito da pensione (o da lavoro) superiore a lire 5 milioni lordi mensili.

La norma – ad avviso del rimettente – sarebbe irragionevolmente discriminatoria nei confronti dei titolari di redditi da pensione o da lavoro superiori alla soglia mensile indicata, in quanto prevede in loro danno la decurtazione dell’indennità facendo esclusivo riferimento ad un parametro, quello appunto reddituale, inidoneo a rappresentare l’effettiva situazione patrimoniale dell’avente diritto.

La rigidità del limite di reddito mensile, al cui superamento consegue la riduzione del 50 per cento dell’indennità, si porrebbe poi in contrasto con il principio di progressività che – seppure enunciato dall’art. 53 della Costituzione con esclusivo riferimento alla materia tributaria – dovrebbe tuttavia assumersi a generale criterio di ragionevolezza, con particolare riguardo alla fattispecie in esame.

2.– La questione è fondata nei termini di seguito precisati.

Muovendo dalla premessa – pacifica sia nella giurisprudenza di questa Corte sia nella giurisprudenza ordinaria – della natura non retributiva della indennità eventualmente spettante ai giudici onorari, può certamente riconoscersi al legislatore la facoltà di ancorare siffatta indennità, entro i limiti della non irragionevolezza, a parametri indipendenti da quelli, propri della retribuzione, connessi alla qualità e quantità del lavoro svolto.

Non c’è dubbio, in particolare, che la modulazione della misura dell’indennità in funzione inversa rispetto al reddito dell’avente diritto non è di per sé lesiva dell’art. 3 della Costituzione, né sotto il profilo della ragionevolezza né con riferimento al principio di eguaglianza, essendo quello reddituale elemento di per sé idoneo a diversificare le situazioni soggettive degli aventi diritto ad una prestazione economica di natura indennitaria.

La norma impugnata risulta tuttavia irragionevole in quanto non considera, al fine della determinazione di tale indennità, l’intera situazione reddituale risultante dalla dichiarazione dei redditi dei giudici onorari aggregati, ma solo quella riferibile a redditi da lavoro o da pensione, in tal modo rendendosi non coerente con la ratio, ad essa evidentemente sottesa, di garantire una indennità di importo maggiore solo a chi già non goda di altri redditi di livello adeguato, ben potendo il superamento della soglia reddituale, discrezionalmente individuata dal legislatore, conseguire al cumulo dei redditi da lavoro o da pensione con redditi di altro genere ovvero essere determinata esclusivamente da questi ultimi.

3.– Ne consegue l’accoglimento della questione, restando assorbite le ulteriori censure sollevate dal rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria l'8  giugno 2005.