Sentenza n. 195 del 2005

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ORDINANZA N. 195

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda         CONTRI                    Presidente

- Guido             NEPPI MODONA      Giudice      

- Piero Alberto  CAPOTOSTI                    “

- Annibale         MARINI                           “

- Franco             BILE                                 “

- Giovanni Maria FLICK                           “

- Francesco        AMIRANTE                     “

- Ugo                 DE SIERVO                     “

- Romano          VACCARELLA               “

- Paolo               MADDALENA                “

- Alfio               FINOCCHIARO              “

- Alfonso           QUARANTA                   “

- Franco             GALLO                            “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 27 marzo 2001, n. 133 (Norme relative all’iscrizione ai corsi universitari), promosso con ordinanza del 13 maggio 2004 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sul ricorso proposto da Puglia Gianmaria contro Seconda Università degli Studi di Napoli, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2004.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, seconda Sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 133 (Norme relative all’iscrizione ai corsi universitari), in riferimento agli artt. 2, primo comma, 3, 24, secondo comma, 34, 97 e 113 della Costituzione;

che il giudizio a quo verte sull’impugnazione del diniego del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli, sull’istanza del ricorrente, tendente ad ottenere l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2000-2001;

che tale provvedimento di diniego è motivato in relazione all’intervenuto rigetto della domanda cautelare nel giudizio impugnatorio avente ad oggetto gli atti della procedura selettiva, atteso che l’art. 1 della legge n. 133 del 2001 richiede, fra le altre condizioni, che la sospensiva sia stata concessa, con conseguente iscrizione con riserva al primo anno di corso nell’anno accademico 1999-2000;

che il giudice rimettente argomenta dunque la rilevanza della questione dal tenore della motivazione del provvedimento impugnato e dalle censure contro di essa proposte nel ricorso giurisdizionale amministrativo;

che, benché nell’ordinanza di rimessione si indichi, come disposizione oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, l’intero art. 1 della legge n. 133 del 2001, le censure dei giudici rimettenti si appuntano esclusivamente sull’enunciato contenuto nel primo comma di tale articolo, testualmente riportato nel corpo della predetta ordinanza;

che, secondo il giudice a quo, la norma censurata nel consentire l’iscrizione, per l’anno accademico 2000-2001, al secondo anno dei corsi di laurea o di diploma universitario, ad eccezione dei corsi disciplinati dagli artt. 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), degli studenti che, nel precedente anno accademico, sono stati iscritti, anche sotto condizione, a corsi di diploma universitario o di laurea per effetto di provvedimenti cautelari emanati, anteriormente alla data di entrata in vigore di tale disposizione, dai competenti organi della giurisdizione amministrativa, violerebbe gli artt. 2, primo comma, 24, secondo comma, e 113 Cost., in quanto sottrarrebbe al potere amministrativo la scelta circa la “determinazione a tal fine più congrua ed adeguata”, e in quanto sottrarrebbe conseguentemente al potere giurisdizionale il sindacato sull’esercizio di un simile potere, con connessa menomazione della garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi;

che nell’ordinanza di rimessione, si afferma inoltre che la disposizione censurata violerebbe anche l’art. 3 Cost., in relazione al principio di uguaglianza e al principio di ragionevolezza delle scelte legislative, e ciò sotto un duplice profilo;

che, in primo luogo, l’art. 1 impugnato, sostituendo la propria valutazione circa l’iscrizione al secondo anno di corso a quella dell’organo di amministrazione attiva, violerebbe tanto la riserva costituzionale in favore della pubblica amministrazione, che il principio di separazione dei poteri;

che, in secondo luogo, tale disposizione opererebbe una irrazionale diversificazione del regime di due categorie di soggetti versanti, ad avviso dei giudici rimettenti, nelle medesime condizioni – ossia coloro che hanno ottenuto un provvedimento cautelare di primo grado favorevole, ancorché successivamente annullato nel giudizio cautelare d’appello, e coloro che non hanno beneficiato del provvedimento cautelare favorevole di primo grado, perché non l’hanno chiesto, o per il rigetto della relativa domanda;

che, infine, risulterebbero violati altresì gli artt. 3, 34 e 97 Cost., sotto il profilo della compressione del diritto allo studio universitario per effetto di un “mero fatto processuale”, con conseguente violazione dei principî di uguaglianza e di imparzialità;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito preliminarmente il difetto di rilevanza della questione, in quanto il ricorrente avrebbe impugnato dinanzi al giudice a quo un provvedimento con il quale è stata rigettata la sua istanza di iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, laddove la disposizione della cui costituzionalità si dubita esclude esplicitamente dal proprio ambito di applicazione alcuni corsi di laurea e di diploma fra i quali, appunto, quello in odontoiatria e protesi dentaria;

che, dunque, secondo l’Avvocatura, anche in ipotesi di accoglimento della questione, mediante una sentenza additiva che estenda i benefici previsti dalla disposizione in parola ai soggetti che non hanno ottenuto una ammissione con riserva al primo anno di corso a seguito di sospensiva cautelare, comunque il ricorrente nel giudizio a quo non potrebbe giovarsene;

che la difesa erariale eccepisce altresì il difetto di rilevanza della questione a causa del fatto che non risulterebbe in alcun modo l’iscrizione del ricorrente al primo anno del corso di laurea in questione, né il superamento di alcun esame;

che, quanto al merito, l’Avvocatura dello Stato afferma l’infondatezza della questione, sia perché la disposizione in esame disciplina una serie indefinita di rapporti, individuando un regime peculiare in relazione a posizioni differenziate; sia perché essa non comprime il diritto allo studio oltre i limiti riconosciuti come compatibili dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

Considerato che l’indicato comma 1 dell’art. 1 disciplina l’accesso, per l’anno accademico 2000/2001, al secondo anno di «corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264»;

che, pertanto, la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita il rimettente è relativa a corsi di laurea o di diploma il cui accesso non sia programmato a livello nazionale;

che il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è, invece, ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), ed è pertanto escluso dall’ambito oggettivo di applicazione della disposizione nei cui confronti l’ordinanza di rimessione svolge le proprie censure;

che, viceversa, il ricorrente nel giudizio a quo ha chiesto l’iscrizione nel corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

che, dunque, la norma censurata non pare applicabile nel giudizio nel cui ambito è stata adottata l’ordinanza di rimessione;

che, pertanto, quest’ultima presenta un difetto assoluto di motivazione circa la rilevanza, non proponendo alcuna plausibile argomentazione in senso inverso;

che tale difetto di motivazione rende la questione di costituzionalità manifestamente inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 133 (Norme relative all’iscrizione ai corsi universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 2, primo comma, 3, 24, secondo comma, 34, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, seconda sezione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.