Sentenza n. 180 del 2005

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ORDINANZA N. 180

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda                     CONTRI                              Presidente

- Guido                         NEPPI MODONA                Giudice

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                              "

- Annibale                     MARINI                                     "

- Franco                         BILE                                           "

- Giovanni Maria           FLICK                                        "

- Francesco                    AMIRANTE                               "

- Romano                      VACCARELLA                        "

- Paolo                           MADDALENA                          "

- Alfio                           FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                       QUARANTA                             "

- Franco                         GALLO                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con ordinanze del 31 e del 21 maggio 2004 (iscritte ai numeri 984 e 1042 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2004 e n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2005) e dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 21 maggio 2004 (iscritta al n. 1048 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2005).

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 

Ritenuto che il Tribunale di Milano e il Tribunale di Firenze hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dell’autore della contravvenzione di cui al comma 5-ter della medesima disposizione;

 

che i rimettenti procedono all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto.

 

Considerato che, essendo censurata in tutte le ordinanze la stessa disposizione in riferimento ai medesimi parametri, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

 

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell’arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

 

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;

 

che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano e al Tribunale di Firenze.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 2 maggio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.