Sentenza n. 179 del 2005

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ORDINANZA N. 179

 

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Fernanda      CONTRI                       Presidente

 

- Guido           NEPPI MODONA       Giudice

 

- Piero Alberto CAPOTOSTI               “

 

- Annibale       MARINI                       “

 

- Franco          BILE                             “

 

- Giovanni Maria FLICK                     “

 

- Francesco     AMIRANTE                 “

 

- Ugo              DE SIERVO                 “

 

- Romano        VACCARELLA          “

 

- Paolo            MADDALENA            “

 

- Alfio             FINOCCHIARO          “

 

- Alfonso        QUARANTA               “

 

- Franco          GALLO                        “

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’ art. 4, comma 1, lett. d), e comma 2, dell’ art. 6, comma 2, e dell’art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato); dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2004, n. 45, promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con tre ordinanze del 1° aprile 2004, iscritte ai numeri da 467 a 469 del registro ordinanze del 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 aprile n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2004 e con due ordinanze del 21 aprile 2004, iscritte ai nn. 572 e 649 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 32, prima serie speciale, dell’anno 2004.

 

Visti gli atti di costituzione dell’Impresa Agnello Costruzioni s.r.l. e di Giovanna D’Alba ed altra nonché gli atti di intervento della Regione siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

 

Ritenuto che, con cinque ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse tra il 1° e il 21 aprile 2004 (rispettivamente r.o. nn. 467, 468, 469, 572 e 649 del 2004), nel corso di altrettanti giudizi di appello avverso decisioni del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sez. Catania e sez. Palermo, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, e dell’art. 6, comma 2 (limitatamente alle parole “e all’art. 4 comma 1 lettera d”) del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), concernenti la previsione della composizione mista della sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio, con la partecipazione di quattro componenti “laici”(in possesso dei requisiti di cui all’art. 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di cassazione ovvero di cui all’art. 19, primo comma, n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186), alla cui designazione provvede il Presidente della Regione; nonché dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs n. 373 del 2003, limitatamente alla previsione della possibile permanenza in carica dei membri laici componenti del Consiglio alla data di entrata in vigore del decreto; e, derivatamente, dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, il quale dispone che per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004;

 

che le impugnate disposizioni si porrebbero in contrasto: con l’art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 45 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), che non prevederebbe alcuna deroga alla composizione ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare in Sicilia, laddove il d.lgs. n. 373 del 2003 non si sarebbe limitato ad una mera localizzazione di uffici, modificando la composizione dell’organo di cui si tratta mediante l’inserimento di membri “laici”; con gli artt. 102, primo comma, e 108, della Costituzione, in quanto il d.lgs. n. 373 del 2003 disciplina una materia riservata dalla Costituzione alla legge statale, quale quella dello status di detti componenti, per cui eventuali deroghe a favore dell’autonomia regionale dovrebbero essere sorrette da una espressa previsione di pari rango costituzionale; con gli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, introducendo una ingiustificata differenziazione dell’organo giudicante e quindi anche dell’esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale;

 

che, in subordine, vengono censurati i medesimi articoli per violazione dell’art. 23, primo comma, dello statuto siciliano, che non prevederebbe né una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria, e ciò anche in relazione, quale tertia comparationis, all’art. 24, primo comma, dello statuto concernente la composizione dell’Alta Corte, nonché all’art. 23, terzo comma, del medesimo statuto, al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), ed agli artt. 90 e 91, secondo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

 

che, in ulteriore subordine, i medesimi articoli sono impugnati per contrasto con l’art. 23, primo comma, dello statuto siciliano, nonché con gli artt. 102, secondo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, non essendo consentito istituire sezioni specializzate nell’ambito dei giudici speciali, ed ancora con l’art. 23, primo comma, dello statuto siciliano e con il primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione, che esclude dalla revisione la giurisdizione del Consiglio di Stato;

 

che, infine, in via ulteriormente gradata, gli stessi articoli sono censurati per contrasto con gli artt. 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), e 120 della Costituzione, nonché con l’art. 14, primo comma, dello statuto siciliano;

 

che nei giudizi introdotti con le ordinanze n. 467 e n. 469 del 2004 si sono costituite le società ricorrenti dei giudizi a quibus, concludendo per l’accoglimento delle questioni sollevate, con argomentazioni adesive a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa;

 

che nei giudizi introdotti con le ordinanze n. 467 e n. 469 del 2004, ed inoltre in quello introdotto con la ordinanza n. 468 del 2004, si è costituita la Regione siciliana, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni, sulla base di deduzioni identiche a quelle rassegnate in riferimento agli analoghi giudizi introdotti innanzi alla Corte con le ordinanze numeri 272, 273 e 430 del 2004;

 

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni sollevate.

 

Considerato  che le ordinanze pongono questioni sostanzialmente identiche, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

 

che le medesime questioni sono state già dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 316 del 2004;

 

che, non risultando profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nelle pronunce richiamate, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.

 

Fernanda CONTRI, Presidente

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.